Corte di giustizia, Sentenza C-147/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 gennaio 2023. — Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) e a. contro Ministre de la Transition écologique e Premier ministre. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Articolo 72 – Libera circolazione delle merci – Articolo 34 TFUE – Possibilità per gli Stati membri di adottare misure restrittive in materia di pratiche commerciali e di pubblicità – Modalità di vendita che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 34 TFUE – Giustificazione – Articolo 36 TFUE – Obiettivo di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente – Proporzionalità. — Causa C-147/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha distinto tra disciplina armonizzata della pubblicità dei biocidi e disciplina non esaustiva delle pratiche commerciali di vendita. Ha ritenuto che l’articolo 72 del regolamento n. 528/2012 armonizzi completamente le diciture pubblicitarie e impedisca agli Stati membri di imporne di ulteriori ai professionisti, ma non vieti il bando della pubblicità rivolta al pubblico per taluni biocidi. Per le pratiche commerciali, ha ammesso la compatibilità con gli articoli 34 e 36 TFUE di restrizioni nazionali motivate da salute pubblica e ambiente, subordinandole alla proporzionalità e alla verifica del giudice del rinvio.
Biocidi: compatibilità con il regolamento (UE) n. 528/2012 e con gli articoli 34 e 36 TFUE di divieti nazionali di pratiche commerciali e di pubblicità per taluni tipi di biocidi.
La questione giuridica
Se il regolamento (UE) n. 528/2012 osti a una normativa nazionale che, nell’interesse della sanità pubblica e dell’ambiente, vieti talune pratiche commerciali nella vendita di biocidi (riduzioni di prezzo, sconti, ristorni, unità gratuite e pratiche equivalenti) e imponga o vieti determinate forme di pubblicità per alcuni tipi di biocidi; in subordine, se tali misure siano compatibili con gli articoli 34 e 36 TFUE e a quali condizioni.
Principio di diritto
L’articolo 72 del regolamento n. 528/2012 osta a una norma nazionale che imponga, per gli annunci pubblicitari rivolti ai professionisti relativi ai biocidi dei tipi 2, 4, 14 e 18, diciture aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento; invece non osta a un divieto nazionale di pubblicità rivolta al pubblico per tali biocidi. Quanto alle pratiche commerciali, il regolamento non armonizza in modo esaustivo tali modalità di vendita, sicché gli articoli 34 e 36 TFUE non ostano, in linea di principio, a divieti nazionali di sconti, ristorni, unità gratuite e pratiche equivalenti o al divieto di pubblicità al pubblico, purché la misura sia indistintamente applicabile, giustificata da tutela della salute e dell’ambiente, idonea e proporzionata; tale verifica spetta al giudice nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 34 e 36 TFUE
- Regolamento (UE) n. 528/2012
- Regolamento (UE) n. 334/2014
- Regolamento (CE) n. 1272/2008
- Direttiva 2006/114/CE
- Direttiva 1999/45/CE
Biocidi: pubblicità e pratiche commerciali alla luce del regolamento n. 528/2012 e degli articoli 34 e 36 TFUE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese relativo a decreti nazionali che vietano talune pratiche commerciali e disciplinano la pubblicità di specifiche categorie di biocidi. La Corte è chiamata a verificare se tali misure siano precluse dal regolamento (UE) n. 528/2012 e, in caso negativo, se siano compatibili con la libera circolazione delle merci.
Contesto normativo dell’Unione
La Corte richiama anzitutto gli obiettivi del regolamento n. 528/2012: migliorare il mercato interno armonizzando le norme sulla messa a disposizione sul mercato e sull’uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente. Sono centrali:
- l’articolo 1, che definisce scopo e oggetto del regolamento;
- l’articolo 3, con le definizioni di "messa a disposizione sul mercato", "uso" e "annuncio pubblicitario";
- gli articoli 17, 19 e 20, sul regime di autorizzazione dei biocidi;
- l’articolo 58, sugli articoli trattati;
- l’articolo 69, su classificazione, imballaggio ed etichettatura;
- l’articolo 72, sulla pubblicità.
La Corte sottolinea anche che il regolamento lascia impregiudicata la direttiva 2006/114/CE sulla pubblicità ingannevole e comparativa e il regolamento n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele.
Diritto francese e misure contestate
Il codice dell’ambiente francese prevede due tipi di intervento:
- il divieto di talune pratiche commerciali nella vendita di biocidi, tra cui riduzioni di prezzo, sconti, ristorni, differenziazioni delle condizioni di vendita e unità gratuite, applicato ai biocidi dei tipi 14 e 18;
- il divieto di pubblicità commerciale diretta al pubblico per i biocidi dei tipi 2, 4, 14 e 18, con ulteriori obblighi informativi per la pubblicità rivolta ai professionisti.
Le norme nazionali escludono i biocidi ammessi alla procedura di autorizzazione semplificata.
Questioni esaminate dalla Corte
La Corte riformula la questione del giudice del rinvio in tre profili:
- se il regolamento n. 528/2012 osti a un divieto nazionale di pratiche commerciali relative alla vendita di taluni biocidi;
- se l’articolo 72 del medesimo regolamento osti all’imposizione di diciture ulteriori negli annunci pubblicitari rivolti ai professionisti;
- se il regolamento, ovvero gli articoli 34 e 36 TFUE, ostino a un divieto di pubblicità rivolta al pubblico per taluni biocidi.
Pratiche commerciali: assenza di armonizzazione esaustiva
Quanto ai divieti di sconti, ristorni e pratiche equivalenti, la Corte osserva che il regolamento n. 528/2012 armonizza la messa a disposizione sul mercato e l’uso dei biocidi, ma non disciplina in modo completo le pratiche commerciali connesse alla vendita. Pertanto, tali misure nazionali non sono incompatibili con il regolamento in quanto tali.
La Corte passa quindi all’articolo 34 TFUE e qualifica le misure come modalità di vendita. Esse sfuggono al divieto di misure di effetto equivalente solo se:
- si applicano indistintamente a tutti gli operatori sul territorio nazionale;
- incidono in ugual misura, in diritto e in fatto, sui prodotti nazionali e su quelli provenienti da altri Stati membri.
La Corte rileva che le misure perseguono finalità di tutela della salute umana e dell’ambiente, poiché mirano a evitare acquisti e usi eccessivi di biocidi, e osserva che appaiono idonee e, in linea di principio, proporzionate. Ribadisce però che la verifica concreta spetta al giudice nazionale.
Pubblicità rivolta ai professionisti: armonizzazione completa dell’articolo 72
In relazione alla pubblicità, la Corte attribuisce all’articolo 72 del regolamento n. 528/2012 un carattere di armonizzazione completa per quanto concerne le diciture relative ai rischi associati ai biocidi. Il legislatore dell’Unione ha infatti predisposto un quadro dettagliato e completo:
- una formula obbligatoria da inserire negli annunci pubblicitari;
- il divieto di specifiche espressioni fuorvianti;
- un requisito di leggibilità che sarebbe compromesso da ulteriori diciture nazionali.
Di conseguenza, una norma nazionale che imponga ai professionisti un’ulteriore dicitura oltre a quella prevista dall’articolo 72 è incompatibile con il regolamento.
Divieto di pubblicità rivolta al pubblico
Quanto al divieto totale di pubblicità destinata al pubblico, la Corte distingue tra armonizzazione delle diciture pubblicitarie e disciplina dell’ammissibilità stessa di un divieto più ampio. Ritiene che l’articolo 72 non escluda che gli Stati membri vietino la pubblicità al pubblico di taluni biocidi.
Resta da verificare la compatibilità con gli articoli 34 e 36 TFUE. La Corte riconosce che il divieto può incidere sulle vendite, ma osserva che, in assenza di specifiche peculiarità del mercato francese che rendano la pubblicità una soglia essenziale di accesso al mercato, non emerge un ostacolo differenziato per i prodotti importati. In ogni caso, la misura può essere giustificata da salute pubblica e ambiente e appare circoscritta ai biocidi più rischiosi.
Dispositivo e principi affermati
La Corte conclude che:
- l’articolo 72 del regolamento n. 528/2012 osta a una norma nazionale che imponga ulteriori diciture negli annunci pubblicitari rivolti ai professionisti;
- il medesimo articolo non osta a un divieto di pubblicità rivolta al pubblico per i biocidi dei tipi 2, 4, 14 e 18;
- gli articoli 34 e 36 TFUE non ostano, in linea di principio e a condizione di proporzionalità, a un divieto nazionale di talune pratiche commerciali per i biocidi dei tipi 14 e 18;
- gli stessi articoli non ostano, alle medesime condizioni di giustificazione e proporzionalità, a un divieto di pubblicità rivolta al pubblico per i biocidi dei tipi 2, 4, 14 e 18.
La valutazione concreta della necessità e proporzionalità delle misure spetta al giudice del rinvio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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