Cassazione Penale, Sentenza n. 28573/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una misura cautelare personale applicata a un indagato ritenuto gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione transnazionale finalizzata alla coltivazione, importazione e spaccio di marijuana e hashish. Secondo l’impostazione cautelare, egli avrebbe collaborato con altri sodali nella riscossione e gestione del denaro dell’associazione, detenendo con uno di essi una cassa comune e occupandosi del pagamento dei compensi ai membri del gruppo. Il Tribunale del riesame ha rigettato l’istanza avverso l’ordinanza genetica che aveva disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per asserito difetto di autonoma valutazione e motivazione apparente dell’ordinanza genetica, che avrebbe recepito acriticamente richiesta del P.M. e C.n.r.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, sostenendo che gli elementi valorizzati (conto cointestato, movimentazioni in contanti, conversazioni, gestione di denaro) sarebbero compatibili con un rapporto familiare/fiduciario e non dimostrerebbero partecipazione al sodalizio, né vi sarebbe alcuna conversazione in cui l’indagato parli di droga; 3) violazione degli artt. 274 lett. c) e 275, comma 3, c.p.p., per asserita carenza di valutazione individualizzata delle esigenze cautelari e per presunta applicazione automatica della presunzione di pericolosità; 4) omesso esame di specifiche censure contenute nelle memorie difensive e motivazione apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: quanto all’autonoma valutazione, ha osservato che il giudice del riesame aveva valorizzato il parziale diniego e la graduazione della misura, elementi idonei a rivelare una valutazione critica e non meramente adesiva; quanto ai gravi indizi, ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente ricostruito l’attività investigativa e il ruolo funzionale dell’indagato quale cassiere/collaboratore nella gestione del denaro del sodalizio, senza che le deduzioni difensive ne scalfissero la tenuta logica; quanto alle esigenze cautelari, ha affermato che il giudice aveva fatto corretta applicazione della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p., considerando gravità dei fatti ed elevato pericolo di recidiva; quanto alle memorie difensive, ha ribadito che non è necessaria risposta analitica a ogni deduzione se la motivazione complessiva rende comprensibile il percorso logico e disattende implicitamente le tesi avverse. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p.
La necessità di autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari è soddisfatta anche quando l’ordinanza cautelare, pur redatta in parte per adesione alla richiesta del PM, operi un parziale diniego o una diversa graduazione delle misure, indice di valutazione critica autonoma.
art. 275, comma 3, c.p.p.
presunzione relativa ex lege
In presenza di determinati reati e di un elevato pericolo di recidivanza, il giudice può applicare la misura cautelare dovendo verificare se gli elementi difensivi siano idonei a superare la presunzione di adeguatezza della misura più grave; nel caso esaminato la presunzione non è stata ritenuta superata.
art. 274 lett. c), c.p.p.
Le esigenze cautelari sono state ricondotte al concreto pericolo di reiterazione del reato, valutato alla luce della gravità dei fatti e della persistente stabilità dei rapporti con i sodali.
art. 309 c.p.p.
Il riesame è il rimedio cautelare contro l’ordinanza applicativa della misura personale; in cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito indiziario.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
È il delitto associativo in materia di stupefacenti richiamato come titolo cautelare principale, distinto dal mero concorso di persone nel reato.
d.P.R. n. 309/1990
La normativa sugli stupefacenti è richiamata come contesto del sodalizio finalizzato a produzione, importazione e spaccio di marijuana e hashish.
art. 3 CEDU
Non citato.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali, il requisito dell’autonoma valutazione del giudice non è escluso dalla tecnica redazionale del copia-incolla se il provvedimento mostra, anche solo per alcuni indagati o alcune imputazioni, un vaglio critico e una graduazione diversa della misura rispetto a quella richiesta dal pubblico ministero.
- Nel giudizio di legittimità contro l’ordinanza del riesame, la Corte di cassazione non rivaluta il compendio indiziario nel merito, ma controlla soltanto se la motivazione del provvedimento dia conto in modo logico e giuridicamente corretto delle ragioni della decisione.
- La partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non richiede un’investitura formale: è sufficiente un contributo apprezzabile e funzionale alla vita del sodalizio in un dato momento storico, anche se espresso mediante attività apparentemente neutre, come la gestione del denaro o il ruolo di cassiere.
- Per distinguere la partecipazione al reato associativo dal concorso nel singolo reato, occorre verificare se la condotta sia stabilmente inserita e funzionale all’organismo criminoso, non se l’agente abbia materialmente preso parte a ciascun reato-fine.
- La presunzione cautelare di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata solo da elementi specifici e individualizzanti; una contestazione generica o meramente alternativa del quadro indiziario non basta.
- Il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione contenuta nelle memorie difensive, essendo sufficiente una motivazione complessiva che renda comprensibile il percorso logico seguito e che risulti incompatibile con la tesi difensiva.
- La doglianza che si limiti a proporre una diversa lettura degli elementi indiziari, senza evidenziare un reale vizio logico o giuridico della motivazione, è inammissibile in sede di legittimità.
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