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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24267/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava l'applicazione dell'art. 527, comma 2, cod. pen., sostenendo che la fattispecie non era configurabile perché l'atto osceno era avvenuto all'interno di un'autovettura (con parasole sul parabrezza) e pertanto andava verificata la concreta visibilità ex ante. La difesa ha inoltre rilevato l'assenza di accertamenti certi sulla presenza di minori nell'area (spiaggia in maggio ore 15:00), sostenendo che la località non doveva ritenersi "abitualmente frequentata da minori" in quel periodo e orario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come reato di cui all'art. 527, comma 2, cod. pen.: il gesto autoerotico è stato compiuto in pieno giorno su una litoranea con accesso a uno stabilimento balneare e in un contesto in cui la presenza di minori era prevedibile; una testimone ha percepito nitidamente l'atto attraverso i finestrini nonostante il parasole; le censure sulla visibilità e sulla presenza di minori sono state ritenute infondate. Conseguentemente il verdetto di merito è confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 527, comma 2, cod. pen.

    art. 527, comma 2, cod. pen.

    La norma punisce atti osceni "all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori"; per la sua applicazione non è necessaria l'effettiva presenza di due o più minori, ma la significativa probabilità della loro presenza sulla base di una valutazione oggettiva; la fattispecie tutela contro un pericolo concreto quando il luogo è esposto ma con accessibilità limitata, richiedendo una valutazione su prevedibilità e visibilità ex ante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per gravare il ricorrente delle spese di giudizio in cassazione.

Massime di principio

  • Per configurare l'art. 527, comma 2, non è necessaria l'effettiva presenza di più minori: è sufficiente che il luogo sia abitualmente frequentato da minori secondo una valutazione statistica e di prevedibilità.
  • Quando l'atto osceno avviene in un veicolo parcheggiato, rileva la visibilità attraverso finestrini/aperure: protezioni come un parasole non escludono automaticamente la visibilità se comunque il gesto era percepibile dall'esterno.
  • La distinzione tra "luogo pubblico" (reato di pericolo presunto) e "luogo esposto al pubblico" (reato di pericolo concreto) impone, per questi ultimi, una valutazione ex ante della concreta prevedibilità che minori o terzi potessero assistere; tale valutazione si fonda su elementi di fatto oggettivi e non su mere deduzioni temporali (es. mese o ora).
  • La credibilità della testimonianza oculare e la verifica immediata dello stato dei luoghi da parte degli organi di polizia sono elementi decisivi: sindacare ex post rilevazioni non effettuate o mutate non basta a demolire la ricostruzione dei giudici di merito se fondata e coerente.
  • Argomentazioni difensive basate esclusivamente su ipotesi circa l'orario, la stagione o la mancanza di una prova documentale della presenza di minorenni richiedono prove positive per prevalere; la previsione del rischio può fondarsi su circostanze concrete del luogo (es. vicinanza a stabilimento balneare, presenza abituale di famiglie).

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