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Parere

Parere n. 27/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971 dal signor -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- per l’annullamento del silenzio diniego formatosi sull’istanza di sanatoria presentata il 16 novembre 2021, come da ultimo integrata il 20 luglio 2023 in riscontro al preavviso di diniego per opere di ampliamento, ristrutturazione e realizzazione di box interrati su fabbricato di proprietà; nonché del preavviso di diniego della pratica edilizia EDI/2021/00964/PDC.

Giustizia amministrativa202301524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Sezione ha ritenuto che, alla luce dell’atto di rinuncia depositato dal difensore del ricorrente il 13 febbraio 2025, il ricorso dovesse essere dichiarato estinto per rinuncia. Non sono state esaminate nel merito le censure dedotte né le eccezioni preliminari formulate dal Comune.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del silenzio-diniego formatosi su un’istanza di sanatoria edilizia e del relativo preavviso di diniego per opere di ampliamento, ristrutturazione e realizzazione di box interrati.

Esito

ESTINZIONE

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di sanatoria presentata il 16 novembre 2021 e integrata il 20 luglio 2023, nonché il preavviso di diniego della pratica edilizia. Le opere riguardavano interventi di ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato residenziale, con realizzazione di box interrati, già oggetto di precedenti istanze di sanatoria respinte per il mancato rispetto delle distanze tra pareti finestrate ai sensi dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968. Il ricorso deduceva, con un unico articolato motivo, violazioni di norme costituzionali, civilistiche, urbanistiche ed edilizie, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, travisamento, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e ingiustizia manifesta. Nel corso del procedimento il difensore del ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, riferendo anche la rinuncia alla pratica di sanatoria impugnata e la presentazione di una nuova pratica per le medesime opere.

Osservazioni

Rinuncia al ricorso

La rinuncia depositata dal difensore del ricorrente, accompagnata dalla rinuncia alla pratica di sanatoria oggetto del diniego impugnato e dalla presentazione di una nuova pratica, determina l’estinzione del ricorso straordinario.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 9 d.m. n. 1444/1968

    La norma è richiamata quale parametro relativo al rispetto delle distanze tra pareti finestrate, il cui mancato rispetto aveva determinato precedenti dinieghi della sanatoria.

  • d.P.R. n. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è definito mediante dichiarazione di estinzione per rinuncia del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente comporta l’estinzione del procedimento quando risulti dagli atti in modo idoneo e non emergano ragioni per proseguirne l’esame.
  • La rinuncia alla pratica amministrativa oggetto dell’impugnazione, unitamente alla presentazione di una nuova istanza per le medesime opere, non determina l’esame nel merito delle censure formulate contro il precedente diniego o silenzio-diniego, ove il ricorrente abbia espressamente rinunciato anche al ricorso straordinario.

Estinzione di un ricorso straordinario in materia di sanatoria edilizia

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un comproprietario di un fabbricato residenziale contro il Comune competente. Il ricorso riguardava il silenzio-diniego formatosi su un’istanza di sanatoria edilizia e il preavviso di diniego relativo a opere di ristrutturazione, ampliamento e realizzazione di box interrati.

Premesse amministrative ed edilizie

Le opere erano state realizzate senza autorizzazione ed erano già state oggetto di precedenti procedimenti edilizi. Una prima istanza di sanatoria era stata respinta per il mancato rispetto delle distanze tra pareti finestrate previste dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968; successivamente il Comune aveva ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. Le opere erano state inoltre sottoposte a sequestro preventivo dall’autorità giudiziaria.

Il ricorrente aveva poi presentato ulteriori istanze di permesso di costruire in sanatoria. Anche una successiva domanda era stata respinta ed era stata impugnata dinanzi al giudice amministrativo, con giudizio indicato come ancora pendente nel testo del parere.

Oggetto del ricorso straordinario

Il ricorso straordinario notificato il 29 novembre 2023 aveva per oggetto la nuova pratica di sanatoria presentata il 16 novembre 2021 e integrata il 20 luglio 2023. Il Comune aveva formulato un preavviso di diniego motivato, tra l’altro, dalla presenza di una parete finestrata e dalla mancata sottoscrizione dell’istanza da parte dell’altra comproprietaria.

Il ricorrente aveva dedotto un unico motivo articolato, prospettando violazioni di norme costituzionali, civilistiche, urbanistiche ed edilizie, nonché diversi vizi di eccesso di potere: sviamento, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e ingiustizia manifesta. Il Comune aveva chiesto l’inammissibilità o l’irricevibilità del ricorso e, nel merito, il suo rigetto.

Rinuncia al ricorso

Nel corso del procedimento, il difensore del ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Ha riferito anche di avere rinunciato alla pratica di sanatoria oggetto dell’impugnazione, poiché nel gennaio 2025 era stata presentata una nuova pratica per le medesime opere.

Decisione della Sezione

La Sezione ha ritenuto che la rinuncia fosse sufficiente a definire il procedimento e ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato estinto per rinuncia del ricorrente. Di conseguenza, non sono state esaminate nel merito le censure dedotte né le eccezioni preliminari formulate dal Comune.

L’esito è quindi estintivo e non comporta una pronuncia sulla legittimità del silenzio-diniego, del preavviso di diniego o delle precedenti determinazioni comunali in materia di sanatoria edilizia.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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