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Sentenza

Sentenza del 05/08/2015 n. 16426 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Centrale sostenendo che il trasferimento dell'immobile, inizialmente concesso in locazione con patto di futura vendita, dovesse essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa. Ha dedotto che il regime fiscale applicabile avrebbe dovuto essere quello vigente al momento della locazione, antecedente all'entrata in vigore dell'IVA, oppure, in alternativa, che il trasferimento fosse soggetto a IVA e quindi all'imposta di registro fissa in base al principio di alternatività tra IVA e registro. Ha inoltre contestato l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, nelle locazioni con patto di futura vendita, il trasferimento della proprietà avviene con il successivo contratto di compravendita, sicché il trattamento fiscale deve essere determinato in base alla disciplina vigente al momento del trasferimento e non a quella della locazione originaria. Poiché l'IVA non era stata richiesta dall'Ufficio e la contribuente non aveva dimostrato né l'effettiva debenza dell'IVA né che essa sarebbe stata più favorevole, l'atto traslativo è stato ritenuto legittimamente soggetto a imposta di registro proporzionale. La questione relativa alla concreta applicabilità dell'IVA è stata inoltre considerata nuova, perché non provata come dedotta nei precedenti gradi di giudizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 634 del 1972, art. 19

    La disposizione è stata invocata dalla contribuente per sostenere l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ma la Corte ha ritenuto applicabile l'imposta proporzionale al trasferimento definitivo dell'immobile.

  • R.D. n. 1165 del 1938, art. 153

    La norma di favore relativa agli atti di trasferimento di immobili è stata ritenuta non decisiva, poiché il momento fiscalmente rilevante è quello del successivo contratto di compravendita e non quello della locazione originaria.

  • D.P.R. n. 634 del 1972, art. 38

    La contribuente lo ha richiamato per sostenere l'applicazione dell'imposta di registro fissa in presenza di un'operazione soggetta a IVA; la Corte ha escluso che tale tesi potesse essere accolta in assenza di prova dell'effettiva debenza dell'IVA.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2 e 4, come modificati dal D.P.R. n. 24 del 1979, art. 1

    Le disposizioni sono state interpretate alla luce del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: se il trasferimento è effettivamente soggetto a IVA, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa; tuttavia, tale alternativa non può essere fatta valere senza dimostrare la concreta applicabilità dell'IVA.

Massime di principio

  • Nel contratto di locazione con patto di futura vendita, locazione e trasferimento della proprietà sono fiscalmente distinti: il regime applicabile alla compravendita dipende dalla data e dalla disciplina vigente al momento dell'effettivo trasferimento.
  • Per applicare l'imposta di registro in misura fissa invocando l'assoggettamento a IVA, il contribuente deve dimostrare che l'operazione è concretamente soggetta a IVA, non limitarsi a sostenere che lo sarebbe in astratto.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro impedisce la doppia imposizione, ma non consente di ottenere l'esenzione da entrambe le imposte: se l'IVA non viene applicata o non è provata, può essere dovuta l'imposta di registro proporzionale.
  • Le questioni fiscali e la relativa documentazione devono essere dedotte e provate nei gradi di merito; una questione nuova non può, di regola, essere introdotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
  • Chi sostiene l'applicazione di un regime fiscale più favorevole deve fornire la prova dei presupposti normativi e fattuali che lo giustificano.

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