Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2359/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per euro 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 606/2023 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, passata in giudicato il 3 settembre 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a tempo determinato alla fruizione della Carta docente e aveva condannato il Ministero ad accreditare, tramite il sistema della carta elettronica, l’importo complessivo di euro 1.000,00. Dopo la notifica del titolo ai fini dell’esecuzione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva provveduto né dato riscontro alle sollecitazioni della ricorrente. È stata quindi chiesta la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione del giudicato mediante attribuzione della Carta docente, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha rilevato che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Trapani e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, essendo stato notificato il titolo all’Amministrazione ai fini dell’esecuzione. Per l’effetto, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza mediante il riconoscimento della Carta docente spettante alla ricorrente, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha inoltre disposto, per l’eventuale perdurante inadempimento, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta individuato nel Direttore generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte interessata entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata

    Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere utilizzato per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario divenuta irrevocabile.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    L’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione è proponibile dopo la notifica del titolo ai fini dell’esecuzione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato rilasciato dalla cancelleria del giudice ordinario attesta il passaggio in giudicato della sentenza posta a fondamento dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’Amministrazione destinataria della condanna non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • L’azione di ottemperanza fondata su una sentenza del giudice ordinario presuppone la prova del passaggio in giudicato del titolo e il rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all’Amministrazione ai fini dell’esecuzione.
  • Accertata l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’adempimento entro un termine determinato e può disporre sin d’ora l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di un giudicato può essere individuato in un dirigente dell’Amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, e può operare senza compenso aggiuntivo quando trovi applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.