Sentenza n. 1366/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoche dei nulla osta al lavoro subordinato rilasciati ai tre cittadini e diniego della Prefettura di consentire l’assunzione da parte della nuova società o il subentro di quest’ultima nelle istanze originarie
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cooperativa aveva presentato il 18 marzo 2024 istanze per sei nulla osta, rilasciati per silenzio-assenso il 21 maggio 2024. La cooperativa avrebbe cessato l’attività il 23 maggio 2024 e una nuova società a responsabilità limitata semplificata sarebbe stata costituita il 29 maggio, iscritta nel registro delle imprese il 31 maggio. Dopo l’avvio dei procedimenti di revoca e l’ingresso in Italia dei tre lavoratori nel giugno 2025, la Prefettura ha revocato i nulla osta il 28 aprile 2026, rilevando che la società richiedente risultava cessata e cancellata; ha inoltre negato il subentro della nuova società. I ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione dell’art. 22 d.lgs. 286/1998 e degli artt. 30-bis e 35 d.P.R. 394/1999, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e irragionevolezza, sostenendo che vi fosse continuità aziendale e che l’amministrazione avesse considerato solo la cessazione formale della cooperativa; (2) lesione dell’affidamento e della buona fede, nonché violazione della proporzionalità, poiché i lavoratori erano entrati in Italia sulla base dei nulla osta e dei visti per circostanze non imputabili a loro; (3) erronea interpretazione della disciplina del subentro e difetto di motivazione, sostenendo che l’assenza di una previsione espressa non rendesse il subentro impraticabile e invocando per analogia le regole sulla successione nei contratti in caso di cessione d’azienda.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha rilevato che non era provato che i lavoratori avessero stipulato il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario, né che fosse stata presentata all’amministrazione una richiesta di subentro della nuova società o alla Questura un’istanza per il rilascio dei titoli di soggiorno. Ha inoltre ritenuto non documentata la continuità aziendale: la società costituita nel maggio 2024 era un soggetto giuridico distinto, con partita IVA diversa, e non risultavano modifiche societarie straordinarie idonee a determinare continuità dei rapporti giuridici. Anche il richiamo alla cessione d’azienda è stato giudicato inconferente, in mancanza della prova della cessione e in ragione della successione temporale tra cessazione e nuova costituzione. Le censure di difetto istruttorio e travisamento non hanno quindi trovato riscontro. I richiami a buona fede e affidamento non hanno inciso sulla domanda di annullamento, apparendo piuttosto pertinenti a un’eventuale domanda risarcitoria, che non era stata proposta. Ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Il ricorso lamenta: i).- “Violazione di legge (art. 22 D.Lgs. 286/98 e artt. 30-bis e 35 D.P.R. 394/99). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza manifesta. Violazione del principio di continuità aziendale e di prevalenza della sostanza sulla forma”
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti contro la revoca dei nulla osta, ma la sentenza non ne espone una specifica interpretazione; il rigetto si fonda soprattutto sulla mancata prova della continuità aziendale e della cessione.
artt. 30-bis e 35 d.P.R. 394/1999
Il ricorso lamenta: i).- “Violazione di legge (art. 22 D.Lgs. 286/98 e artt. 30-bis e 35 D.P.R. 394/99). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza manifesta. Violazione del principio di continuità aziendale e di prevalenza della sostanza sulla forma”
Le disposizioni sono state richiamate dai ricorrenti a sostegno delle censure contro le revoche, ma il giudice non ne ha fornito una specifica interpretazione.
art. 60 c.p.a.
Alla successiva udienza camerale del 7.10.2026 il Collegio ha riservato la definizione della causa ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
La causa è stata definita con sentenza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Massime di principio
- Quando si deduce che una nuova società è in continuità aziendale con il soggetto che ha presentato un’istanza amministrativa, spetta a chi invoca tale continuità documentarne i presupposti; la coincidenza del rappresentante, del settore e della volontà di proseguire l’attività, se soltanto affermata, non dimostra la continuità dei rapporti giuridici tra soggetti distinti.
- Il richiamo alla disciplina della cessione d’azienda non consente il subentro in un’istanza amministrativa se non è provata la cessione; la mera successione temporale tra cessazione del precedente soggetto e costituzione di uno nuovo non basta a dimostrarla.
- I principi di buona fede e legittimo affidamento, se invocati a sostegno di una domanda di annullamento, non determinano di per sé l’illegittimità dell’atto quando la contestazione è priva dei presupposti fattuali necessari; la loro eventuale rilevanza risarcitoria non sostituisce la prova dei vizi dedotti contro il provvedimento.
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