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Sentenza

Sentenza n. 272/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 8/2025 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro pubblicata in data 14/01/2025.

Giustizia amministrativa202501440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 8/2025 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, n. 8/2025, pubblicata il 14 gennaio 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 15 ottobre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da lui delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostra l'esistenza di una sentenza passata in giudicato, la sua notificazione ai fini dell'esecuzione e la perdurante inadempienza dell'amministrazione obbligata.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza di parte e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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