Sentenza del 07/08/2015 n. 16606 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva ritenuto legittimo un accertamento induttivo IRPEF relativo all'anno 1982. L'accertamento traeva origine dall'omessa indicazione, in una fattura professionale, di somme corrisposte a un perito di infortunistica stradale e considerate dal contribuente spese non fatturabili. I primi tre motivi riguardavano vizi processuali, tra cui la mancata notificazione del ricorso alla Commissione Tributaria Centrale e dell'istanza di trattazione. Il quarto motivo contestava l'applicazione dell'accertamento induttivo sulla base di un unico episodio di sottofatturazione. Il quinto motivo denunciava l'insufficienza e illogicità della motivazione sui presupposti dell'accertamento induttivo.
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi, ritenendo che nel previgente sistema processuale tributario la notificazione del ricorso fosse affidata alla segreteria della Commissione e che, comunque, il contribuente si fosse costituito nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale, esercitando pienamente il diritto di difesa. Ha inoltre rilevato che l'Agenzia aveva dichiarato, senza specifica contestazione, di aver depositato l'istanza di trattazione e che l'udienza si era svolta nel contraddittorio delle parti. La Corte ha invece accolto il quarto motivo: un unico episodio di omessa fatturazione, relativo a una somma di lire 1.435.000, non era sufficiente a dimostrare la complessiva inattendibilità delle scritture contabili né la presenza di omissioni gravi, numerose e ripetute, necessarie per l'accertamento induttivo. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei precedenti gradi sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.147, oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, commi 2 e 3
accertamento induttivo in presenza di gravi, numerose e ripetute omissioni o false e inesatte indicazioni
L'accertamento induttivo non può fondarsi, quando le scritture contabili siano formalmente regolari, su una singola irregolarità isolata. L'Ufficio deve dimostrare la complessiva inattendibilità della contabilità attraverso elementi gravi e reiterati.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 75
Le parti sono tenute, entro sei mesi, a presentare presso la segreteria della Commissione Tributaria Centrale un'istanza apposita di trattazione, a pena di estinzione del giudizio
Per le controversie pendenti davanti alla Commissione Tributaria Centrale al momento dell'insediamento delle nuove commissioni tributarie, continuava ad applicarsi la disciplina previgente, con l'obbligo di depositare l'istanza di trattazione. Nel caso concreto, l'obbligo è stato ritenuto assolto.
D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 22 e 25
la tempestività e ritualità vanno ragguagliate al momento in cui il ricorso è presentato
Nel sistema processuale tributario previgente, il ricorso alla Commissione Tributaria Centrale si perfezionava con il deposito presso la segreteria della commissione competente; la successiva notificazione alla controparte era compito della segreteria e la sua omissione non poteva essere imputata al ricorrente.
Art. 101 c.p.c.
Il diritto al contraddittorio e alla difesa non è stato violato quando la parte, pur lamentando la mancata notificazione originaria, si sia costituita nel giudizio e abbia presentato difese sul merito.
Art. 366-bis c.p.c.
La censura relativa al mancato deposito dell'istanza di trattazione era stata formulata genericamente e non adeguatamente rappresentata nel quesito di diritto, risultando quindi comunque infondata.
Massime di principio
- L'accertamento induttivo richiede, di regola, una dimostrazione concreta della complessiva inattendibilità della contabilità; una singola irregolarità, soprattutto se di importo limitato e non reiterata, normalmente non è sufficiente.
- La gravità dell'irregolarità contabile deve essere valutata insieme alla sua frequenza, alla sua incidenza sul reddito dichiarato e alla presenza di ulteriori elementi concordanti.
- Quando una formalità processuale è affidata alla segreteria dell'organo giudiziario secondo la disciplina vigente all'epoca, la sua omissione non può essere automaticamente imputata alla parte che ha correttamente depositato il ricorso.
- La mancata notificazione dell'impugnazione non comporta necessariamente la nullità o l'inammissibilità se la parte ha comunque avuto conoscenza del giudizio, si è costituita e ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
- In presenza di un vizio processuale e di un vizio sostanziale, il giudice può rigettare il primo e accogliere il secondo, cassando la decisione e decidendo direttamente nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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