Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1104/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.

Giustizia amministrativa202401600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, nella parte in cui impongono alla struttura privata accreditata di erogare gratuitamente, in regime libero-professionale e a carico proprio, prestazioni sanitarie per rispettare i tempi di attesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, struttura privata accreditata che eroga prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale sulla base di un contratto con l'ATS, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare con sei motivi. Ha dedotto: contraddittorietà, violazione dei principi di correttezza e buon andamento e ingiustizia manifesta, perché l'obbligo di erogare prestazioni gratuite in regime libero-professionale impedirebbe la programmazione dell'attività nel rispetto del budget e della continuità del servizio; violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della legge regionale n. 33/2009, poiché il meccanismo determinerebbe l'obbligo di erogare prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati; violazione dell'art. 23 Cost., per introduzione amministrativa di una prestazione imposta in assenza di una base legislativa; violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per la natura sostanzialmente espropriativa dell'imposizione di prestazioni gratuite; violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019, ritenuta applicabile ai soli erogatori pubblici; carenza dei presupposti e sviamento, in quanto il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 avrebbe esaurito i propri effetti.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Dopo la fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse, la ricorrente ha dichiarato in udienza di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, applicando il principio dispositivo: il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire. La sentenza è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'andamento del processo e della mancata attività difensiva della Regione.

Norme richiamate

  • art. 72-bis c.p.a.

    "ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione"

    Consente la definizione in forma semplificata del ricorso quando, verificata la permanenza dell'interesse, risulti sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento del limite dei volumi e del tetto di remunerazione contrattualmente assegnati; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 5 legge regionale Lombardia n. 33/2009

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti dell'attività delle strutture private accreditate; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 23 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una base legislativa per l'imposizione di prestazioni gratuite; la censura non è stata decisa.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto al credito derivante dalle prestazioni erogate; la censura non è stata esaminata.

  • Intesa Stato-Regioni 28 febbraio 2019, rep. atti n. 28/CSR

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere che l'obbligo relativo alle prestazioni aggiuntive riguarderebbe soltanto gli erogatori pubblici; la questione è rimasta assorbita dall'improcedibilità.

  • art. 3, commi 10 e 10-bis, decreto-legge n. 73/2024, convertito nella legge n. 107/2024

    Richiamato nel contesto processuale quale normativa sopravvenuta che prevede la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito dei motivi di ricorso, anche quando essi riguardino la legittimità di atti amministrativi potenzialmente lesivi.
  • La verifica della permanenza dell'interesse alla decisione può essere svolta mediante il procedimento previsto dall'art. 72-bis c.p.a. e condurre a una sentenza in forma semplificata.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.