Cassazione Penale, Ordinanza n. 24452/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Venezia aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato per il reato di furto in abitazione. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite il difensore, articolava due motivi: con il primo contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione del compendio probatorio operata dai giudici di merito, chiedendo in sostanza una diversa lettura delle prove senza denunciare specifici travisamenti; con il secondo censurava il trattamento sanzionatorio, lamentando la misura della pena e della riduzione operata in relazione alle attenuanti, deducendo in sostanza un difetto di motivazione sulla graduazione della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a un non consentito riesame del merito e che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione non illogica né carente. Quanto al secondo motivo, ha affermato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione sulla quantificazione della pena e sulla riduzione per attenuanti era adeguata e comunque superiore allo standard minimo richiesto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
indicato come norma incriminatrice del reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile in primo e secondo grado.
art. 132 c.p.
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
richiamato come criterio legale di commisurazione della pena da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo la deduzione di specifici travisamenti della prova o di manifeste illogicità della motivazione.
- La censura sulla quantificazione della pena è inammissibile quando mira a sostituire la valutazione del giudice di merito, se la pena è stata determinata entro i parametri degli artt. 132 e 133 c.p. e la motivazione non è meramente apparente o arbitraria.
- In tema di attenuanti, l'obbligo motivazionale sulla misura della diminuzione di pena può essere assolto anche con motivazione sintetica, purché la sentenza dia conto della congruità della riduzione; ove la motivazione sia analitica e non illogica, la doglianza è destinata al rigetto o all'inammissibilità.
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