Cassazione Civile, Ordinanza n. 07615/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condomini)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una delibera assembleare condominiale del 15 marzo 2013, nella parte in cui determinava l’ammontare del compenso dell’amministratore e prevedeva una integrazione del compenso in caso di attività svolta su richiesta di un condomino o a causa del suo comportamento. I condomini attori avevano chiesto la declaratoria di nullità e/o annullamento della delibera. In appello la domanda era stata rigettata; la Corte territoriale aveva inoltre escluso la nullità della procura alle liti del condominio, nonostante la revoca giudiziale dell’amministratore che l’aveva rilasciata prima della costituzione in giudizio. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: 1) violazione di norme sulla rappresentanza e sul processo, sostenendo che la procura alle liti fosse nulla perché conferita da amministratore poi revocato, che il giudizio dovesse considerarsi interrotto per la cessazione della rappresentanza, e che fosse illegittima anche la successiva nomina dell’amministratore revocato; 2) violazione delle norme in tema di amministrazione condominiale e riparto delle spese, deducendo che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto insindacabile la delibera come atto discrezionale dell’assemblea, senza verificare il denunciato eccesso di potere, la sproporzione e irragionevolezza del compenso e l’illegittima incidenza su diritti individuali dei condomini mediante un criterio di spesa difforme da quello legale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la procura alle liti rilasciata dall’amministratore quando era ancora in carica, poiché la procura è atto imputabile all’ente e resta efficace nonostante la successiva sostituzione o cessazione dell’organo che l’ha rilasciata; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la delibera sul compenso dell’amministratore non era sottratta al sindacato giudiziale se denunciata come espressione di eccesso di potere, e che il giudice avrebbe dovuto verificare se la determinazione del compenso fosse effettivamente funzionale all’interesse del condominio o se fosse irragionevole, sproporzionata e vantaggiosa per l’amministratore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1129 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere il divieto di rinnovare la nomina dell’amministratore revocato dall’autorità giudiziaria; la Corte non accoglie la censura sul punto e decide la questione processuale sulla base del principio di validità della procura rilasciata quando l’organo era legittimato.
art. 1421 c.c.
invocato nel primo motivo in combinato con altre norme processuali; non è la base decisiva della decisione.
art. 75 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare la rappresentanza processuale del condominio; la Corte ritiene non inficiata la validità della procura.
art. 83 c.p.c.
richiamato in relazione al conferimento della procura alle liti; la procura resta valida se rilasciata da soggetto legittimato al momento del conferimento.
art. 182 c.p.c.
invocato per sostenere la necessità di sanatoria del difetto di rappresentanza processuale; la Corte non accoglie la doglianza perché esclude l’invalidità della procura.
art. 299 c.p.c.
invocato per sostenere l’interruzione del processo per cessazione della rappresentanza dell’amministratore; la Corte esclude che la sopravvenuta revoca incida sulla validità della procura già rilasciata.
art. 1709 c.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di compenso e rapporto di mandato, ma non assunto come decisivo dalla Corte.
art. 1720 c.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di compenso e spese; non è la norma decisiva della ratio decidendi.
art. 1123 c.c.
invocato per sostenere che la delibera introducesse un criterio di ripartizione delle spese difforme da quello legale; la Corte afferma che tale profilo doveva essere esaminato dal giudice di merito.
art. 1135 c.c.
richiamato con riguardo ai poteri dell’assemblea condominiale; la Corte precisa che la deliberazione sul compenso può essere sindacata se viziata da eccesso di potere.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo; non risulta centrale nella ratio decisoria.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante di un ente o di una collettività organizzata resta valida ed efficace anche se, successivamente al conferimento, il soggetto che l’ha rilasciata cessa dalla carica o viene sostituito, perché la procura è atto imputabile all’ente e non alla persona fisica dell’organo.
- Il mutamento dell’organo rappresentativo intervenuto dopo il rilascio della procura, e persino prima del deposito o della notificazione dell’atto introduttivo, non incide di per sé sulla regolarità del processo iniziato in forza di quella procura.
- La delibera assembleare condominiale che determina il compenso dell’amministratore non è insindacabile per il solo fatto di essere espressione di discrezionalità: il giudice deve verificare se la maggioranza abbia perseguito l’interesse del condominio o abbia invece operato per finalità estranee o per avvantaggiare ingiustificatamente l’amministratore.
- Quando sia dedotto l’eccesso di potere di una deliberazione condominiale, il controllo giudiziale deve estendersi alla ragionevolezza, proporzionalità e coerenza della decisione rispetto all’interesse comune, potendo essere valutati anche i parametri di mercato e le modalità concrete di determinazione del compenso.
- Se la delibera introduce meccanismi di remunerazione o di riparto delle spese che incidono sui diritti dei singoli condomini, il giudice deve accertare se tali criteri siano compatibili con la disciplina legale e con l’interesse della compagine condominiale; non basta un giudizio generico di non arbitrarietà.
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