Sentenza n. 7178/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. V, n. 2269/2024, che aveva annullato la deliberazione regionale sul recupero degli sconti relativi alle endoprotesi rimborsate negli anni 2010-2019
Esito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La Regione Lombardia ha appellato la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso della Fondazione contro la D.G.R. n. XI/3245 del 16 giugno 2020. La deliberazione richiedeva agli erogatori autocertificazioni sui costi delle endoprotesi al lordo e al netto degli sconti dei fornitori e disponeva, per il 2010-2018, il recupero dell’intero valore degli sconti e, per il 2019, delle differenze tra i dati SDO4 e quelli autocertificati. La Regione sosteneva che non fosse stato introdotto un nuovo criterio di remunerazione: il sistema avrebbe sempre richiesto la rendicontazione dei costi effettivi, al netto degli sconti, e l’atto avrebbe soltanto avviato verifiche e recuperi su dati inesatti; inoltre, le autocertificazioni consentivano agli interessati di fornire chiarimenti e osservazioni. Contestava anche la valutazione del TAR circa il pregiudizio per le strutture, invocando la tutela delle risorse del SSR e l’incidenza dei dati errati sui finanziamenti. La Fondazione chiedeva il rigetto dell’appello e riproponeva, in subordine, le censure assorbite: difetto del presupposto di fatto e falsa applicazione della disciplina, poiché gli sconti potevano essere successivi, riferiti a più dispositivi o a prestazioni non remunerate dal SSR e non potevano comunque tradursi nel recupero integrale; violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, per assenza dei presupposti e dell’interesse pubblico di un eventuale intervento retroattivo in autotutela; illogicità, contraddittorietà e sproporzione del recupero integrale, anziché del ricalcolo del costo medio e delle tariffe; violazione di correttezza, affidamento e irretroattività, per l’incidenza su prestazioni già erogate e liquidate.
La decisione
L’appello è respinto e resta ferma la sentenza del TAR che aveva annullato la deliberazione regionale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto assorbente che il recupero disposto per il 2010-2018 riguardasse l’intero ammontare degli sconti e, per il 2019, lo scostamento individuato, anziché la differenza tra quanto pagato e quanto sarebbe risultato dovuto dopo il ricalcolo del costo medio regionale e delle tariffe integrative. Tale meccanismo incideva direttamente sul criterio economico di remunerazione già applicato, anche se si ammetteva che gli erogatori dovessero originariamente rendicontare i costi al netto degli sconti. La Regione non contestava in astratto l’applicabilità dell’art. 7 l. 241/1990 né deduceva che la natura generale dell’atto escludesse la partecipazione; la tesi secondo cui si trattava di una mera rettifica dei dati è stata respinta. Le ulteriori censure della Fondazione, riproposte in via subordinata, non sono state esaminate, essendo sufficiente la ragione posta a fondamento del rigetto dell’appello. Spese compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La difesa regionale sostiene, invece, che la deliberazione n. 3245 del 2020 non abbia introdotto alcuna modifica del criterio di remunerazione delle endoprotesi.
La sentenza considera la questione della comunicazione di avvio nel quadro di un intervento che modifica il meccanismo economico di remunerazione: la Regione non contestava l’applicabilità in astratto dell’art. 7, e il TAR aveva ritenuto necessaria la partecipazione perché l’atto incideva retroattivamente sui criteri applicati e sulle somme riconosciute.
art. 8-sexies d.lgs. 502/1992
Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le attività assistenziali (fatte salve le eccezioni di cui al comma 2) sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.
Il finanziamento delle strutture sanitarie si fonda su un ammontare globale predefinito e, per le attività assistenziali, su tariffe per prestazione; nel caso esaminato, il rimborso aggiuntivo era costruito mediante tariffe standardizzate determinate sulla base dei costi medi regionali.
art. 2, comma 4, d.m. 18 ottobre 2012
L’art. 2, comma 4, decreto ministeriale del 18 ottobre 2012, ratione temporis applicabile, consentiva alle Regioni di riconoscere una remunerazione aggiuntiva, per i costi associati all’eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo “esclusivamente nei casi, specifici e circoscritti, individuati e regolamentati nei vigenti accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria approvati dalla Conferenza Stato-Regioni nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati”.
La disposizione consentiva una remunerazione aggiuntiva per dispositivi ad alto costo nei casi specifici e circoscritti individuati dagli accordi interregionali e nel rispetto degli equilibri di bilancio; la pronuncia la considera parte del quadro normativo del sistema di finanziamento, senza ricavarne un autonomo principio decisorio sul recupero.
Massime di principio
- Quando la remunerazione di prestazioni sanitarie è determinata mediante tariffe uniformi calcolate applicando una percentuale al costo medio regionale dei dispositivi, il recupero degli importi già corrisposti deve essere commisurato alla differenza tra quanto erogato e quanto risulterebbe dovuto dopo il ricalcolo del costo medio e delle tariffe. Il recupero dell’intero valore degli sconti conseguiti dagli erogatori introduce invece un criterio economico diverso da quello del sistema tariffario applicato.
- La qualificazione di un intervento come mera rettifica di dati non è sufficiente a escludere che esso incida sul criterio di remunerazione: occorre considerare il contenuto concreto del recupero e verificare se esso sia calcolato secondo il metodo tariffario previgente o secondo un parametro nuovo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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