Sentenza del 17/02/2016 n. 3091 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società tedesca aveva acquistato in Italia 1.664 macchine idropulitrici con trasporto a propria cura e spese verso un altro Stato membro dell’Unione europea. Durante il trasporto, effettuato su suolo italiano, la merce era stata rubata. L’operazione, inizialmente trattata come cessione intracomunitaria, era stata riqualificata come cessione interna italiana e la cedente aveva applicato l’IVA. La società tedesca aveva quindi chiesto il rimborso dell’IVA ai sensi dell’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, ma l’Amministrazione finanziaria lo aveva negato sostenendo che l’imposta non fosse rimborsabile e che il furto equivalesse all’immissione in consumo in Italia.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso della società, mentre la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello, riconoscendo il diritto al rimborso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l’art. 38-ter riguardasse soltanto l’IVA sugli acquisti connessi a operazioni intracomunitarie e non le cessioni interne. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: la cessione si era perfezionata con la consegna dei beni in Italia, poiché l’acquirente aveva già acquisito il potere di disporne; la successiva scomparsa durante il trasporto in Italia comportava la qualificazione dell’operazione come cessione interna. Proprio per tale ragione, l’IVA pagata dalla società non residente era rimborsabile ai sensi dell’art. 38-ter. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché la società intimata non si era costituita.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 6
Il momento di effettuazione della cessione dei beni mobili materiali si considera verificato, in linea generale, all’atto della consegna o spedizione.
La cessione si perfeziona con la consegna dei beni all’acquirente. Nel caso concreto, la consegna in Italia aveva già trasferito all’acquirente il potere di disporre delle merci, prima del furto.
D.P.R. n. 633/1972, art. 8, comma 1, lett. a)
La disposizione sulle cessioni all’esportazione non era applicabile, perché i beni erano scomparsi in Italia prima di giungere nello Stato membro di destinazione.
D.P.R. n. 633/1972, art. 38-ter, comma 1, vigente ratione temporis
La norma consente, alle condizioni previste, il rimborso dell’IVA assolta in Italia da soggetti non residenti per l’acquisto di beni mobili. La Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina anche quando l’acquisto, inizialmente destinato a un trasferimento intracomunitario, viene qualificato come cessione interna a causa della perdita dei beni in Italia.
Legge n. 427/1993, art. 41, comma 1, lett. a)
La disposizione, richiamata dall’Amministrazione finanziaria, riguarda la disciplina degli scambi intracomunitari, ma non esclude il rimborso dell’IVA quando la cessione viene qualificata come interna per la scomparsa dei beni in Italia.
Circolare ministeriale n. 13 del 23 febbraio 1994
La circolare conferma che, se i beni acquistati in Italia scompaiono durante il trasporto effettuato dall’acquirente verso un altro Stato membro e la scomparsa avviene in Italia, l’operazione deve essere qualificata come cessione interna, con IVA rimborsabile al soggetto non residente ai sensi dell’art. 38-ter.
Massime di principio
- Ai fini IVA, la cessione di beni mobili si considera normalmente effettuata quando avviene la consegna o la spedizione e, in particolare, quando l’acquirente acquisisce il potere di disporre dei beni.
- Se la merce scompare o viene rubata in Italia dopo la consegna all’acquirente, l’operazione può essere qualificata come cessione interna italiana, anche se originariamente era destinata a un altro Stato membro.
- La perdita dei beni durante il trasporto non annulla automaticamente la cessione già perfezionata: occorre verificare il momento della consegna e il trasferimento del potere di disposizione.
- Quando l’operazione è qualificata come cessione interna e l’IVA è stata effettivamente addebitata e pagata da un soggetto non residente, può trovare applicazione la procedura di rimborso prevista per i soggetti esteri, purché siano rispettate tutte le condizioni normative.
- La disciplina delle cessioni all’esportazione o intracomunitarie non si applica se i beni non hanno effettivamente lasciato il territorio italiano prima della loro perdita.
- La qualificazione fiscale deve basarsi sui fatti concretamente verificatisi, sulla documentazione della consegna, sul trasferimento del rischio e del potere di disposizione e sulla prova dell’IVA effettivamente pagata.
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