Sentenza del 17/02/2016 n. 426 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Chiusura operazioni di controllo - termine alla difesa - diritto al contraddittorio - collaborazione e buona fede - notifica accertamento prima del termine - motivazione d'urgenza - è necessaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’accertamento notificato prima della scadenza del termine è illegittimo se l’Amministrazione non dimostra e non motiva adeguatamente l’esistenza di una concreta urgenza. Il mero richiamo generico all’urgenza non è sufficiente. La violazione del termine a difesa comporta l’invalidità dell’atto, poiché impedisce al contribuente di esercitare effettivamente il proprio diritto al contraddittorio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la violazione del diritto del contribuente al contraddittorio preventivo. Dopo la chiusura delle operazioni di controllo, anche quando esse non si svolgano presso la sede del contribuente, deve essere rispettato il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, affinché il contribuente possa comunicare osservazioni e difese. L’emissione anticipata dell’accertamento è ammessa soltanto in presenza di una situazione di urgenza concreta, motivata e comprovata. L’Amministrazione deve quindi indicare specificamente nell’atto le ragioni che rendono necessario non rispettare il termine, in attuazione dei principi di collaborazione, buona fede, partecipazione e contraddittorio.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, legge n. 212/2000
Richiede che gli atti dell’Amministrazione finanziaria siano motivati e consentano al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa, comprese le eventuali circostanze che giustificano l’adozione anticipata dell’atto.
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
Prevede il termine di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di controllo per consentire al contribuente di presentare osservazioni e richieste. L’accertamento può essere emesso prima della scadenza solo in presenza di motivata e comprovata urgenza.
Art. 3, legge n. 241/1990
Impone l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, rendendo necessario esplicitare le ragioni concrete poste a fondamento dell’atto.
Art. 21-septies, legge n. 241/1990
Disciplina la nullità degli atti amministrativi nei casi previsti dalla legge o in presenza di elementi essenziali mancanti; nel contesto indicato richiama i profili di invalidità connessi alla violazione delle garanzie procedimentali.
Art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600/1973
Regola il contenuto e la motivazione dell’avviso di accertamento, imponendo che la pretesa tributaria sia adeguatamente motivata e fondata sugli elementi acquisiti dall’Amministrazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 244/2009
Riconosce la rilevanza delle garanzie partecipative e del contraddittorio nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Corte di cassazione, sentenza n. 6088/2011
Conferma la necessità di rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni e di motivare specificamente le ragioni di urgenza che consentono l’emissione anticipata dell’accertamento.
Massime di principio
- La chiusura delle operazioni di controllo fa decorrere, in via generale, un termine di sessanta giorni entro il quale il contribuente deve poter presentare osservazioni e difese.
- Il termine deve essere rispettato anche quando il controllo non è stato eseguito materialmente presso i locali del contribuente, purché si tratti di operazioni di controllo formalmente concluse.
- L’emissione dell’accertamento prima della scadenza è un’eccezione e richiede un’urgenza concreta, attuale e dimostrabile.
- La motivazione dell’urgenza deve essere specifica e riferita alla situazione concreta; formule generiche o meramente stereotipate non sono sufficienti.
- La violazione del contraddittorio preventivo può determinare l’invalidità dell’accertamento, perché incide sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento e sui principi di collaborazione e buona fede.
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