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Sentenza

Sentenza del 17/02/2016 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Varese

IVA - Cessioni all'esportazione - Valutazione sulla veridicità delle dichiarazioni d'intento da parte del cedente - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’obbligo del cedente che emette una fattura senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del d.P.R. 633/1972, di verificare la veridicità delle dichiarazioni d’intento presentate dal cessionario. La sentenza esclude che il cedente debba svolgere autonome indagini o controlli sostanziali sulla reale sussistenza dei presupposti dichiarati dal cessionario.

La decisione

È stato affermato che il soggetto emittente la fattura in sospensione d’imposta può fare affidamento sulla dichiarazione d’intento del cessionario e non è tenuto a compiere specifiche attività investigative per verificarne la veridicità. La responsabilità per dichiarazioni d’intento false o irregolari resta a carico del cessionario, anche sotto il profilo penale, salvo eventuali condotte autonome di concorso o irregolarità imputabili al cedente. La decisione è conforme a Cassazione n. 28948/2008.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 1, lettera c), del d.P.R. 633/1972

    Cessioni all'esportazione e operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali sulla base di dichiarazione d'intento

    La norma consente al cedente di emettere la fattura senza applicazione dell’IVA quando riceve una dichiarazione d’intento valida dall’esportatore abituale, senza imporgli un obbligo generale di indagine sulla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese.

  • Cassazione n. 28948/2008

    La responsabilità per l’eventuale falsità o irregolarità della dichiarazione d’intento ricade principalmente sul cessionario che l’ha emessa; il cedente non è responsabile per il solo fatto di avervi fatto affidamento, in assenza di ulteriori elementi di partecipazione o negligenza qualificata.

Massime di principio

  • Il cedente può fare affidamento sulla dichiarazione d’intento del cessionario senza dover svolgere indagini sostanziali sulla sua veridicità.
  • La responsabilità per una dichiarazione d’intento falsa o utilizzata indebitamente grava, in via principale, sul soggetto che l’ha emessa.
  • Il cedente deve comunque rispettare gli adempimenti formali e conservare la documentazione richiesta; l’esonero riguarda le indagini sostanziali, non gli obblighi documentali.
  • Se emergono elementi evidenti di falsità o una partecipazione consapevole del cedente, la sua posizione può essere valutata diversamente, anche ai fini della responsabilità tributaria o penale.
  • In situazioni analoghe, occorre distinguere tra mancata verifica investigativa, normalmente non richiesta, e ignoranza colpevole o concorso fraudolento, che possono invece comportare conseguenze.

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