Cassazione Penale, Sentenza n. 11781/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d'appello che aveva rigettato l'appello di Marco Petrini avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria (26/04/2023) con cui era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per circa 2 anni e 6 mesi per "pericolosità attuale" (richiamate le lett. b) e c) dell'art. 1 d.lgs. 6/9/2011, n.159). Il ricorrente deduceva in primo luogo violazione di legge e omessa motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) per aver valutato come attuale la pericolosità sulla base di fatti del 2016 e 2018, molti dei quali non definiti con sentenza di primo grado, e per non aver considerato la sua perdurante detenzione preventiva dal 2018 (riferimento alla sentenza Corte cost. n.162/2024 e all'art.14, comma 2-ter d.lgs. 159/2011). Contesta inoltre la valutazione e l'interpretazione delle intercettazioni e l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p. Nel secondo motivo lamenta la sproporzione/irragionevolezza della durata della misura, ritenuta quasi massima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha stabilito che le norme richiamate (in particolare art.14, comma 2-ter d.lgs. 159/2011, come interpretato dalla Corte Costituzionale n.162/2024) si riferiscono all'esecuzione di misure di prevenzione sospese per l'espiazione di una pena e non alla situazione in cui la restrizione sia detenzione cautelare rilevante ai fini della misura preventiva: quindi i giudici di merito non hanno errato nell'inquadramento giuridico. La Cassazione ha poi ritenuto che le critiche difensive costituiscano valutazioni di merito e rivalutazioni delle risultanze (intercettazioni, videoriprese e altre convergenti evidenze) non sindacabili in sede di legittimità quando non sia ravvisabile una specifica violazione di legge o carenza logica manifesta. Anche la censura sulla durata della misura è stata ricondotta a valutazione di merito non infirmabile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) - art. 1, lett. b) e c)
Le categorie dell'art.1 sono state utilizzate quale presupposto per qualificare il ricorrente tra le persone suscettibili di misura di prevenzione per "pericolosità attuale"; la valutazione della sussistenza di tali presupposti è rimessa al giudice di merito.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 14, comma 2-ter
La Corte ha precisato che il regime speciale richiamato dalla norma e le prescrizioni interpretative derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n.162/2024 riguardano l'esecuzione di misure di prevenzione sospese a causa dell'espiazione di una pena (esecuzione della misura durante il periodo di detenzione per pena) e non si applicano indistintamente al caso di detenzione cautelare precedentemente disposta per esigenze cautelari.
art. 4 e art. 6 d.lgs. n.159/2011
Richiamati dalla difesa ma non ritenuti violati: le censure difensive non hanno dimostrato una violazione di legge o un'omessa motivazione tale da incidere sulla legittimità della valutazione di merito.
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
La Corte ha ritenuto che l'aggravante collegata alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso fosse stata valutata nel suo contesto probatorio dai giudici di merito; non è stata riscontrata una illegittima estensione o errata applicazione della fattispecie normativa rilevante.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Sono le lettere del codice di rito richiamate come colonne portanti dei motivi di cassazione (violazione di legge e omessa motivazione). La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero in massima parte contestazioni di merito e non deduzioni di violazioni di diritto ripetibili in sede di legittimità.
art. 10, comma 3, d.lgs. n.159/2011
Richiama il principio per cui il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è circoscritto a questioni di diritto; la Corte ha ribadito che la sindacabilità di valutazioni di merito è assai limitata.
Sentenza Corte Costituzionale n.162/2024
La sentenza costituzionale, invocata dalla difesa, è stata interpretata dalla Cassazione come applicabile alle ipotesi di misure di prevenzione sospese per esecuzione di pena, ma non idonea a impugnare la valutazione di attualità della pericolosità quando la detenzione era cautelare e rilevante per esigenze special-preventive.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra detenzione cautelare e detenzione per espiazione di pena: le norme e le pronunce costituzionali che disciplinano l'esecuzione delle misure di prevenzione sospese per pena non si applicano automaticamente alla detenzione cautelare.
- In materia di misure di prevenzione la Cassazione è soprattutto sede di sindacato di diritto: le censure devono evidenziare specifiche violazioni di legge o carenze logiche manifeste, non semplici discrepanze nella valutazione dei fatti.
- Le valutazioni probatorie complesse basate su convergenti elementi (intercettazioni, videoriprese, riscontri) sono tipicamente questioni di merito difficilmente riformabili in Cassazione se adeguatamente motivate dal giudice di merito.
- Le contestazioni sull'identificazione nelle intercettazioni devono puntare a errori logici o omissioni motivazionali ben circostanziate, non a mere interpretazioni alternative dei singoli passaggi.
- La contestazione dell'applicazione di aggravanti (es. art. 416-bis) richiede dimostrare che i presupposti normativi non sussistono o siano stati interpretati contrariamente alla legge, non una semplice divergenza probatoria.
- Le doglianze sulla durata o proporzionalità della misura devono dimostrare un vizio nel calcolo legale o un palese difetto di motivazione, altrimenti restano valutazioni inammissibili in sede di legittimità.
- Se si invoca una pronuncia costituzionale per impugnare una misura preventiva, occorre spiegare concretamente la rilevanza e l'applicabilità della pronuncia al caso concreto, non limitarsi a citarla in astratto.
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