Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/01/2016 n. 1683 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE - Capital gains - Facoltà di rideterminazione del valore di una partecipazione non negoziata nei mercati non regolamentati - Successiva cessione di una quota - Disciplina sopravvenuta - Possibilità di chiedere una nuova determinazione - Quota residuata - Meccanismo di compensazione introdotto dal d.l. n. 70 del 2011 - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva rivalutato nel 2002 una partecipazione non quotata, versando l'imposta sostitutiva prevista dalla legge n. 448 del 2001. Dopo l'introduzione di una disciplina più favorevole, aveva effettuato una seconda rivalutazione al 1° gennaio 2003, con aliquota ridotta, chiedendo il rimborso della prima rata versata. Nel frattempo, però, aveva trasferito parte della partecipazione, sicché la seconda rivalutazione riguardava soltanto la quota rimasta in suo possesso. La controversia riguardava il diritto al rimborso, l'eventuale duplicazione d'imposta e la rilevanza della mancata compilazione del quadro RT nella dichiarazione dei redditi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, stabilendo che la nuova rivalutazione era ammissibile e che il perfezionamento della procedura dipendeva dalla perizia giurata e dal versamento dell'imposta, anche della sola prima rata, non dalla compilazione del quadro RT. Tuttavia, il rimborso della prima imposta era dovuto soltanto nei limiti dell'imposta riferibile alla quota ancora posseduta alla data della seconda rivalutazione; per la quota ceduta, il valore restava definitivamente determinato in proporzione alla prima rivalutazione. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata con rinvio a una diversa composizione della CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 448 del 2001, art. 5

    Agli effetti della determinazione delle plusvalenze ... può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data ... determinato sulla base di una perizia giurata di stima ... a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva.

    La norma consente di rideterminare il valore fiscale delle partecipazioni non quotate sulla base di una perizia giurata, subordinando il beneficio al pagamento dell'imposta sostitutiva. L'opzione, una volta perfezionata con il versamento, è volontaria ma irrevocabile.

  • Decreto-legge n. 282 del 2002, art. 2, comma 2, convertito dalla legge n. 27 del 2003

    Le disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448, artt. 5 e 7 ... si applicano anche ... alle partecipazioni ... possedute alla data del 1 gennaio 2003.

    La disposizione riapre i termini per una nuova rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data indicata, consentendo al contribuente di applicare la disciplina sopravvenuta più favorevole. La nuova rivalutazione opera però soltanto sulla quota ancora posseduta.

  • Decreto-legge n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lettere ee) e ff), convertito dalla legge n. 106 del 2011

    Possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.

    Dal 2011 è espressamente consentito compensare l'imposta già pagata con quella dovuta per la nuova rivalutazione. Per le situazioni anteriori, il rimborso è ammesso nei limiti dell'imposta dovuta per il nuovo affrancamento e non può trasformarsi in una revoca integrale della precedente opzione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 163 T.U.I.R.

    La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.

    Il divieto di doppia imposizione giustifica il rimborso o la compensazione dell'imposta sostitutiva precedentemente versata, ma soltanto nella parte in cui le due rivalutazioni riguardano la medesima quota di partecipazione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Costituisce la base procedurale per la richiesta di rimborso dei versamenti tributari non dovuti, nei limiti riconosciuti dalla disciplina applicabile.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis

    La Corte ha ritenuto assorbita la questione relativa ai termini per la dichiarazione integrativa, poiché la compilazione del quadro RT non è requisito costitutivo della rivalutazione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10

    Il richiamo ai principi di correttezza, buona fede e tutela dell'affidamento del contribuente è rimasto assorbito e non ha costituito la base decisiva della pronuncia.

Massime di principio

  • La rivalutazione fiscale di una partecipazione non quotata si perfeziona con la perizia giurata e il pagamento dell'imposta sostitutiva, anche se effettuato mediante la sola prima rata; la mancata compilazione del quadro RT non annulla automaticamente la rivalutazione.
  • Quando una legge successiva consente una nuova rivalutazione, il contribuente può applicarla alla quota del bene ancora posseduta, ma non può rideterminare retroattivamente la quota già ceduta o donata.
  • Per le rivalutazioni successive al 2011, l'imposta già pagata può normalmente essere scomputata da quella dovuta per la nuova rivalutazione; per le situazioni precedenti, si applica il rimborso nei limiti dell'importo dovuto per il nuovo affrancamento.
  • Il divieto di doppia imposizione non consente di recuperare integralmente la prima imposta se la seconda rivalutazione riguarda soltanto una parte del bene originario.
  • L'opzione per la rivalutazione è irrevocabile: il contribuente non può chiedere il rimborso solo perché, dopo aver pagato, decide di non utilizzare il valore rivalutato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.