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Ordinanza

Ordinanza n. 2712/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 2572 del 2026.

Giustizia amministrativa202604874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 2572 del 2026, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore balneare)

Prevale il privato

La controversia

La società appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Il testo non specifica i singoli motivi d'appello né l'atto amministrativo originariamente impugnato. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni sottese ai motivi d'appello richiedessero approfondimento nella fase di merito, anche alla luce di un analogo giudizio cautelare definito dalla Sezione con precedente ordinanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. La decisione è stata fondata sulla necessità di approfondire nel merito le questioni dedotte e sul contemperamento degli interessi contrapposti, tenuto conto dell'approssimarsi della stagione balneare. La sospensione è stata disposta fatta salva ogni ulteriore valutazione sulle questioni di rito e di merito all'udienza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il fascicolo è stato rimesso alla Segreteria per la sottoposizione al Presidente della Sezione ai fini della fissazione dell'udienza pubblica nell'ultimo trimestre del 2026, unitamente all'appello indicato nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado può essere disposta quando le questioni dedotte richiedano un approfondimento nella fase di merito e il bilanciamento degli interessi contrapposti evidenzi l'esigenza di evitare, nelle more, gli effetti esecutivi della pronuncia.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, il giudice amministrativo può attribuire rilievo alla prossimità della stagione balneare quale circostanza idonea a incidere sull'urgenza e sull'effettività della tutela richiesta.
  • La sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza è adottata senza pregiudicare la successiva valutazione delle questioni di rito e di merito nell'udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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