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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12333/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente di riscossione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, la sua opposizione avverso una cartella di pagamento riferita a sanzioni per violazioni del codice della strada. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 7 d.lgs. 150/2011, sostenendo che l’opposizione ex art. 615 c.p.c. era stata proposta tempestivamente contro l’estratto di ruolo, conosciuto in data 27 aprile 2018, con deposito del 25 maggio 2018; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la prescrizione del credito, assumendo che, anche a voler ritenere valida la notifica della cartella, le contravvenzioni erano già prescritte; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata decisione sulla legittimità della notifica della cartella esattoriale. La Corte ha però rilevato che l’impugnazione investiva un estratto di ruolo e una cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata, sicché trovava applicazione la disciplina sopravvenuta che limita l’impugnabilità dell’estratto di ruolo ai soli casi di pregiudizio specificamente allegato e dimostrato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile ai processi pendenti l’art. 3-bis del d.l. 146/2021, convertito nella l. 215/2021, che ha introdotto il comma 4-bis all’art. 12 del d.P.R. 602/1973, escludendo l’impugnabilità dell’estratto di ruolo salvo che il debitore dimostri un pregiudizio concreto in relazione a partecipazione ad appalti, pagamenti da pubbliche amministrazioni o perdita di benefici nei rapporti con la PA. Poiché il ricorrente non aveva allegato né provato alcun pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo, è stato escluso l’interesse ad agire e l’interesse a una tutela immediata. La sentenza impugnata è stata quindi confermata nel dispositivo, con correzione della motivazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva delle intimate. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    richiamato dal ricorrente per sostenere la tempestività dell’opposizione, ma non ritenuto decisivo alla luce della sopravvenuta disciplina sull’estratto di ruolo.

  • art. 615 c.p.c.

    invocato come rimedio oppositivo avverso la cartella/estratto di ruolo.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia su prescrizione e notificazione della cartella.

  • art. 3-bis d.l. 146/2021

    ritenuto applicabile ai processi pendenti; ha introdotto una disciplina che limita la diretta impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata ai soli casi tipizzati di pregiudizio.

  • L. 215/2021

    legge di conversione che ha inserito la novella all’art. 12 del d.P.R. 602/1973.

  • art. 12 d.P.R. 602/1973

    la novella esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, salvo i casi in cui il debitore dimostri specifici pregiudizi previsti dalla norma.

  • art. 80 comma 4 D.Lgs. 50/2016

    richiamato come una delle ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio rilevante per la partecipazione ad appalti.

  • art. 1 comma 1 lett. a) del regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato quale riferimento ai pagamenti da parte di soggetti pubblici che possono essere impediti dall’iscrizione a ruolo.

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    richiamato come ulteriore ipotesi di verifica che può determinare un pregiudizio rilevante per il debitore.

Massime di principio

  • In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela immediata contro il ruolo o la cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore allega e prova uno dei pregiudizi specificamente previsti dalla legge.
  • La disciplina introdotta dall’art. 3-bis del d.l. 146/2021, come convertito, si applica anche ai giudizi pendenti, poiché specifica e concretizza l’interesse ad agire contro il ruolo.
  • In assenza di allegazione e prova di un pregiudizio concreto e tipizzato, difetta l’interesse ad agire per l’impugnazione dell’estratto di ruolo o della cartella non notificata/invalidamente notificata.
  • Quando la decisione di merito è corretta nel dispositivo ma la motivazione non è più attuale alla luce di una ius superveniens, la Corte può confermare l’esito correggendone la motivazione.
  • L’onere di dimostrare il pregiudizio che consente la diretta impugnazione del ruolo grava sul debitore che agisce in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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