Sentenza n. 3646/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta) n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione e contro gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare aveva impugnato la sentenza di primo grado deducendo, in sintesi, omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; travisamento dei fatti, sviamento, insufficienza dell’istruttoria, carenza e apparenza della motivazione; erronea valutazione della tempestività della contestazione disciplinare; sproporzione della sanzione; mancata considerazione dei precedenti di servizio, degli encomi e dei giudizi favorevoli; illegittimità dell’istruttoria e della contestazione degli addebiti. In primo grado erano stati contestati anche la mancata indicazione dell’autorità competente all’adozione dell’atto finale, l’incompetenza del comandante interregionale e la violazione delle garanzie partecipative e difensive. L’appellante aveva inoltre chiesto il pagamento delle retribuzioni non percepite durante la sospensione precauzionale e il risarcimento dei danni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello in parte inammissibile perché non contestava tre autonome rationes decidendi della sentenza di primo grado: la mancata indicazione dell’autorità competente all’adozione dell’atto finale, l’autonomia della decisione del comandante interregionale e l’insussistenza della sua incompetenza. Su tali capi si è formato il giudicato, anche perché l’appello non aveva specificamente censurato il rigetto del ricorso gerarchico del 12 marzo 2021. Nel merito, i motivi sono stati comunque ritenuti infondati. La contestazione disciplinare è stata giudicata tempestiva: il procedimento, originato da un processo penale, doveva essere avviato entro 90 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza irrevocabile e concluso entro 270 giorni; la sentenza della Cassazione era stata acquisita il 18 febbraio 2020, la contestazione era intervenuta il 15 giugno 2020 e il procedimento si era concluso il 16 novembre 2020. Nel computo dei termini non doveva essere considerato il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale Covid-19. La valutazione della gravità dell’illecito e della sanzione appartiene alla discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzione, travisamento o abnormità, vizi non dimostrati. La perdita del grado è stata ritenuta coerente con la gravità di una condotta corruttiva e con la lesione del prestigio dell’amministrazione e incompatibile con lo status e i doveri di un appartenente alla Guardia di finanza. I precedenti positivi di carriera e gli encomi non imponevano una sanzione più mite. Non sono stati ravvisati difetti di istruttoria o di motivazione: il militare aveva avuto accesso agli atti, copia della documentazione, facoltà di chiedere l’escussione di testi e di svolgere indagini, e aveva presentato difese valutate dall’ufficiale inquirente e dalla commissione di disciplina. La contestazione era sufficientemente precisa e idonea a consentire la difesa. La motivazione dell’atto risultava adeguata in ragione della connessione tra fatti accertati, violazione dei doveri di fedeltà, lealtà e rettitudine e sanzione applicata. È stata respinta anche la pretesa risarcitoria, genericamente formulata e comunque priva di illecito presupposto. La sentenza del TAR è stata confermata e l’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 1392 d.lgs. 66/2010
Il procedimento deve avere luogo “entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione” e deve concludersi “entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione”.
Quando il procedimento disciplinare consegue a un procedimento penale, i termini di avvio e conclusione decorrono dalla conoscenza integrale del provvedimento penale irrevocabile; nel computo non rileva il periodo di sospensione dei termini previsto dalla legislazione emergenziale Covid-19.
art. 103, comma 1, d.l. 18/2020, convertito dalla l. 27/2020
Periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
Il periodo emergenziale non deve essere computato ai fini dei termini relativi ai procedimenti amministrativi, inclusi quelli disciplinari, secondo quanto richiamato dalla decisione.
art. 37, comma 1, d.l. 23/2020, convertito dalla l. 40/2020
Proroga sino al 15 maggio 2020.
Ha prorogato il periodo di sospensione dei termini procedimentali rilevante per il computo dei termini disciplinari.
artt. 1352 e 1355 d.lgs. 66/2010
Sono richiamati in relazione alla valutazione della gravità dell’infrazione, alla gradualità e alla proporzionalità della sanzione disciplinare; il sindacato giudiziale resta limitato ai vizi di legittimità.
artt. 3 e 88, comma 2, lett. c), c.p.a.
La motivazione della sentenza può essere sintetica, purché affronti le doglianze dedotte e consenta di ricostruire il percorso decisionale.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia richiede la mancata decisione su una domanda o eccezione ritualmente proposta; la censura non è fondata quando il giudice abbia esaminato le doglianze, anche sinteticamente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante e dei terzi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.
Massime di principio
- L’appello è inammissibile nella parte in cui non censura specificamente una delle autonome rationes decidendi poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione; la mancata contestazione consente a quella statuizione di consolidarsi e rende irrilevante l’eventuale fondatezza delle altre doglianze.
- Nel procedimento disciplinare militare originato da un processo penale, il procedimento deve essere avviato entro 90 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabile e deve concludersi entro 270 giorni; il periodo di sospensione dei termini procedimentali disposto dalla normativa emergenziale Covid-19 non si computa.
- La valutazione della gravità dell’infrazione disciplinare e la scelta della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto per vizi macroscopici quali manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione, travisamento o abnormità, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità disciplinare.
- In presenza di condotte particolarmente gravi e incompatibili con lo status e i doveri di un militare o appartenente a una forza di polizia, i precedenti positivi di carriera, gli encomi e le valutazioni favorevoli non impongono necessariamente una mitigazione della sanzione espulsiva, se l’amministrazione abbia motivatamente ritenuto compromesso il rapporto fiduciario e il prestigio dell’istituzione.
- La contestazione disciplinare è idonea a garantire il diritto di difesa quando individua con precisione l’azione o omissione addebitata e chiarisce la natura disciplinare della contestazione; non sussiste difetto di istruttoria se l’incolpato ha potuto accedere agli atti, proporre richieste istruttorie e presentare memorie, effettivamente valutate dall’autorità procedente.
- Per sanzioni disciplinari relative a condotte di particolare gravità, l’obbligo motivazionale è assolto quando il provvedimento espone i fatti addebitati, il loro apprezzamento negativo e il nesso logico-giuridico tra condotta, violazione dei doveri di servizio e sanzione, anche mediante motivazione per relationem.
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