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Sentenza

Sentenza n. 3646/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta) n. -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202307429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione e contro gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare aveva impugnato la sentenza di primo grado deducendo, in sintesi, omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; travisamento dei fatti, sviamento, insufficienza dell’istruttoria, carenza e apparenza della motivazione; erronea valutazione della tempestività della contestazione disciplinare; sproporzione della sanzione; mancata considerazione dei precedenti di servizio, degli encomi e dei giudizi favorevoli; illegittimità dell’istruttoria e della contestazione degli addebiti. In primo grado erano stati contestati anche la mancata indicazione dell’autorità competente all’adozione dell’atto finale, l’incompetenza del comandante interregionale e la violazione delle garanzie partecipative e difensive. L’appellante aveva inoltre chiesto il pagamento delle retribuzioni non percepite durante la sospensione precauzionale e il risarcimento dei danni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello in parte inammissibile perché non contestava tre autonome rationes decidendi della sentenza di primo grado: la mancata indicazione dell’autorità competente all’adozione dell’atto finale, l’autonomia della decisione del comandante interregionale e l’insussistenza della sua incompetenza. Su tali capi si è formato il giudicato, anche perché l’appello non aveva specificamente censurato il rigetto del ricorso gerarchico del 12 marzo 2021. Nel merito, i motivi sono stati comunque ritenuti infondati. La contestazione disciplinare è stata giudicata tempestiva: il procedimento, originato da un processo penale, doveva essere avviato entro 90 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza irrevocabile e concluso entro 270 giorni; la sentenza della Cassazione era stata acquisita il 18 febbraio 2020, la contestazione era intervenuta il 15 giugno 2020 e il procedimento si era concluso il 16 novembre 2020. Nel computo dei termini non doveva essere considerato il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale Covid-19. La valutazione della gravità dell’illecito e della sanzione appartiene alla discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzione, travisamento o abnormità, vizi non dimostrati. La perdita del grado è stata ritenuta coerente con la gravità di una condotta corruttiva e con la lesione del prestigio dell’amministrazione e incompatibile con lo status e i doveri di un appartenente alla Guardia di finanza. I precedenti positivi di carriera e gli encomi non imponevano una sanzione più mite. Non sono stati ravvisati difetti di istruttoria o di motivazione: il militare aveva avuto accesso agli atti, copia della documentazione, facoltà di chiedere l’escussione di testi e di svolgere indagini, e aveva presentato difese valutate dall’ufficiale inquirente e dalla commissione di disciplina. La contestazione era sufficientemente precisa e idonea a consentire la difesa. La motivazione dell’atto risultava adeguata in ragione della connessione tra fatti accertati, violazione dei doveri di fedeltà, lealtà e rettitudine e sanzione applicata. È stata respinta anche la pretesa risarcitoria, genericamente formulata e comunque priva di illecito presupposto. La sentenza del TAR è stata confermata e l’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1392 d.lgs. 66/2010

    Il procedimento deve avere luogo “entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione” e deve concludersi “entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione”.

    Quando il procedimento disciplinare consegue a un procedimento penale, i termini di avvio e conclusione decorrono dalla conoscenza integrale del provvedimento penale irrevocabile; nel computo non rileva il periodo di sospensione dei termini previsto dalla legislazione emergenziale Covid-19.

  • art. 103, comma 1, d.l. 18/2020, convertito dalla l. 27/2020

    Periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

    Il periodo emergenziale non deve essere computato ai fini dei termini relativi ai procedimenti amministrativi, inclusi quelli disciplinari, secondo quanto richiamato dalla decisione.

  • art. 37, comma 1, d.l. 23/2020, convertito dalla l. 40/2020

    Proroga sino al 15 maggio 2020.

    Ha prorogato il periodo di sospensione dei termini procedimentali rilevante per il computo dei termini disciplinari.

  • artt. 1352 e 1355 d.lgs. 66/2010

    Sono richiamati in relazione alla valutazione della gravità dell’infrazione, alla gradualità e alla proporzionalità della sanzione disciplinare; il sindacato giudiziale resta limitato ai vizi di legittimità.

  • artt. 3 e 88, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La motivazione della sentenza può essere sintetica, purché affronti le doglianze dedotte e consenta di ricostruire il percorso decisionale.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia richiede la mancata decisione su una domanda o eccezione ritualmente proposta; la censura non è fondata quando il giudice abbia esaminato le doglianze, anche sinteticamente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante e dei terzi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.

Massime di principio

  • L’appello è inammissibile nella parte in cui non censura specificamente una delle autonome rationes decidendi poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione; la mancata contestazione consente a quella statuizione di consolidarsi e rende irrilevante l’eventuale fondatezza delle altre doglianze.
  • Nel procedimento disciplinare militare originato da un processo penale, il procedimento deve essere avviato entro 90 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabile e deve concludersi entro 270 giorni; il periodo di sospensione dei termini procedimentali disposto dalla normativa emergenziale Covid-19 non si computa.
  • La valutazione della gravità dell’infrazione disciplinare e la scelta della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto per vizi macroscopici quali manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione, travisamento o abnormità, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità disciplinare.
  • In presenza di condotte particolarmente gravi e incompatibili con lo status e i doveri di un militare o appartenente a una forza di polizia, i precedenti positivi di carriera, gli encomi e le valutazioni favorevoli non impongono necessariamente una mitigazione della sanzione espulsiva, se l’amministrazione abbia motivatamente ritenuto compromesso il rapporto fiduciario e il prestigio dell’istituzione.
  • La contestazione disciplinare è idonea a garantire il diritto di difesa quando individua con precisione l’azione o omissione addebitata e chiarisce la natura disciplinare della contestazione; non sussiste difetto di istruttoria se l’incolpato ha potuto accedere agli atti, proporre richieste istruttorie e presentare memorie, effettivamente valutate dall’autorità procedente.
  • Per sanzioni disciplinari relative a condotte di particolare gravità, l’obbligo motivazionale è assolto quando il provvedimento espone i fatti addebitati, il loro apprezzamento negativo e il nesso logico-giuridico tra condotta, violazione dei doveri di servizio e sanzione, anche mediante motivazione per relationem.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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