Cassazione Penale, Sentenza n. 5110/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando vizi di motivazione per mancata valutazione della sussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale: l'imputato aveva agito per mera inerzia dovuta alla mancata conoscenza della procedura fallimentare; inoltre si rilevava che non era stata adeguatamente considerata la denuncia di furto delle scritture contabili del 2013.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, nel giudizio di merito, la Corte d'appello abbia correttamente motivato la sussistenza del dolo specifico anche tenendo conto della condanna per bancarotta distrattiva (rimanenze di magazzino per Euro 65.000 e liquidità per Euro 30.000), fatti non contestati dalla difesa e utili a ricostruire l'elemento soggettivo. La Corte territoriale ha inoltre evidenziato la mancata consegna delle scritture al curatore, l'irreperibilità dell'imputato, i tentativi vani di rintracciarlo e l'assenza di documentazione relativa al periodo successivo al presunto furto (marzo 2013 - luglio 2014). La tesi del furto è stata ritenuta non credibile (improbabile che tutta la documentazione di una società con rilevante fatturato fosse custodita in un'autovettura di piccole dimensioni) e non spiegativa della mancanza di scritture successive. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'obbligo di tenuta delle scritture contabili cessa solo con la formale cancellazione dal registro delle imprese, e ha considerato le risultanze processuali contrarie alla pretesa cessazione dell'attività. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato generico e manifestamente infondato. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la formulazione del motivo in cassazione: il motivo è stato enunciato nei limiti richiesti dalla norma, ma la Corte ha ritenuto il ricorso comunque generico e infondato
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali e alle ammende; applicata per imporre il pagamento di Euro 3.000,00
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Rv. 275261 - 01
Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Rv. 275261 - 01
Richiamata per il principio secondo cui l'obbligo di tenuta delle scritture contabili non cessa fintanto che la cessazione dell'attività non sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico e ben motivato: censure generiche o prive di concreta indicazione di errori giuridici o logici rischiano l'inammissibilità
- Fatti di bancarotta distrattiva già accertati e non contestati possono concorrere a fondare il dolo specifico richiesto per altre imputazioni correlate, come la bancarotta documentale
- La mera denuncia di furto delle scritture contabili va adeguatamente comprovata e deve essere credibile rispetto al contesto (luogo di conservazione, dimensione della documentazione, tempi): se non spiega la mancanza di documentazione successiva non basta a escludere il dolo
- La cessazione di fatto dell'attività non esonera dall'obbligo di tenuta o nuova istituzione delle scritture contabili: l'obbligo cessa solo con la cancellazione formale dal registro delle imprese
- Il comportamento di non collaborazione con il curatore (mancata consegna di documenti, irreperibilità) è elemento probatorio rilevante per desumere la volontà di arrecare danno ai creditori
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di pagare le spese processuali e ammende se l'inammissibilità dipende da profili di colpa nell'atto impugnatorio
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