Sentenza del 14/12/2016 n. 25684 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che aveva riconosciuto alla Fondazione il diritto agli interessi sul rimborso parziale dell'IRAP versata per gli anni 1999-2002. I motivi principali riguardavano: 1) la decorrenza degli interessi, che secondo l'Agenzia avrebbe dovuto partire dalla domanda di rimborso e non dal semestre successivo al versamento; 2) l'erronea applicazione dell'art. 44 del D.P.R. n. 602/1973 invece dell'art. 2033 c.c.; 3) la possibilità di riconoscere interessi sugli interessi in presenza di costituzione in mora, senza una specifica domanda giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha confermato che, per i rimborsi di imposte dirette versate in eccedenza, gli interessi maturano per ciascun semestre intero successivo al primo, decorrendo dal versamento fino all'ordinativo di pagamento, secondo la disciplina speciale dell'art. 44 del D.P.R. n. 602/1973, e non dalla presentazione della domanda di rimborso. Ha inoltre escluso l'anatocismo, rilevando che gli interessi sugli interessi richiedono i presupposti dell'art. 1283 c.c., tra cui una specifica domanda giudiziale tempestivamente proposta; nel caso concreto tale domanda era stata formulata solo in appello, quando capitale e interessi erano già stati pagati. Sono stati quindi riconosciuti soltanto gli interessi legali ex art. 1224 c.c. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la Fondazione non si è costituita in cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44
per ognuno dei semestri interi, escluso il primo
È la norma speciale applicabile agli interessi sui rimborsi di imposte dirette versate in eccedenza. Gli interessi maturano per ogni semestre intero successivo al primo, dalla data del versamento fino all'ordinativo di pagamento, al tasso vigente alla scadenza di ciascun semestre.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 5
La norma, richiamata dall'art. 44, conferma l'applicazione della disciplina dei rimborsi semestrali ai versamenti diretti.
Codice civile, art. 2033
Disciplina generale della ripetizione dell'indebito, ma non si applica quando esiste una disciplina speciale in materia tributaria, come quella prevista dall'art. 44 del D.P.R. n. 602/1973.
Codice civile, art. 1224
In caso di mora nelle obbligazioni pecuniarie spettano gli interessi legali; la disposizione è stata applicata agli interessi già maturati, senza però riconoscere automaticamente interessi anatocistici.
Codice civile, art. 1283
Gli interessi sugli interessi scaduti sono dovuti solo nei casi previsti dalla legge: domanda giudiziale, convenzione successiva alla scadenza e interessi dovuti da almeno sei mesi. La costituzione in mora, da sola, non è sufficiente.
Massime di principio
- In materia di rimborso di imposte dirette, quando una norma tributaria speciale disciplina la decorrenza degli interessi, essa prevale sulle regole generali del Codice civile sull'indebito.
- Gli interessi sul rimborso non decorrono necessariamente dalla domanda del contribuente: occorre verificare la disciplina applicabile e, per l'art. 44 del D.P.R. n. 602/1973, considerare i semestri interi successivi al primo.
- Il tasso applicabile agli interessi può essere quello vigente alla scadenza di ciascun semestre, poiché il diritto agli interessi matura progressivamente al compimento dei singoli semestri.
- Gli interessi sugli interessi non sono automatici. Devono essere richiesti espressamente e tempestivamente nell'atto introduttivo del giudizio, con indicazione degli elementi necessari alla loro liquidazione.
- La semplice costituzione in mora non consente, da sola, di ottenere l'anatocismo: devono essere rispettati i presupposti dell'art. 1283 c.c., inclusa la specifica domanda giudiziale o una convenzione successiva alla scadenza.
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