Ordinanza del 04/03/2019 n. 6219 - Corte di Cassazione
Imposte indirette - IVA - Dichiarazione affetta da errore - Emendabilità - Credito - Modello VR - Rimborso - Diniego - Contenzioso tributario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso di una società contro il diniego di rimborso del credito IVA relativo al 2009. Ha stabilito che la dichiarazione IVA affetta da errore, di fatto o di diritto, è emendabile quando comporti un indebito aggravio per il contribuente; il diritto al rimborso può essere esercitato mediante l'esposizione del credito nella dichiarazione annuale e l'eventuale modello VR serve soltanto ad avviare le verifiche e la procedura esecutiva, non costituendo una condizione di proponibilità della domanda. La sentenza della CTR Lombardia è stata cassata con rinvio.
Rimborso del credito IVA derivante da dichiarazione emendabile: il modello VR non è condizione necessaria per esercitare il diritto
Rimborso del credito IVA e emendabilità della dichiarazione
La pronuncia riguarda il diritto di una società al rimborso di un credito IVA risultante da un errore nella dichiarazione relativa all'anno 2009. La Corte di cassazione ha chiarito che la dichiarazione tributaria non ha natura negoziale o dispositiva, ma costituisce una dichiarazione di scienza e di giudizio inserita nel procedimento di determinazione dell'obbligazione tributaria. Pertanto, può essere modificata o ritrattata quando l'errore, di fatto o di diritto, determini l'assoggettamento del contribuente a oneri superiori a quelli previsti dalla legge.
Principio di emendabilità della dichiarazione
Il principio di emendabilità, già riconosciuto in materia di imposte sui redditi, si applica anche all'IVA. Il contribuente può correggere una dichiarazione oggettivamente errata per evitare che l'Erario incameri somme non dovute o trattenga indebitamente un credito spettante.
La Corte ha fondato tale principio anche sui criteri della capacità contributiva e della buona amministrazione, ritenendo incompatibile con l'ordinamento un sistema che impedisca al contribuente di dimostrare, entro un termine ragionevole, l'inesistenza dei presupposti dell'imposizione o l'esistenza di un credito.
Limiti temporali alla rettifica
L'emendabilità della dichiarazione non è soggetta al limite temporale previsto dall'art. 37, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, poiché tale disposizione riguarda la rimozione di omissioni o la correzione di errori suscettibili di arrecare un pregiudizio all'Erario.
Il limite non si applica, invece, alla rettifica di una dichiarazione oggettivamente errata che pregiudichi il contribuente. Negare in tale situazione il rimborso comporterebbe un indebito incameramento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La Corte richiama, tra gli altri, i precedenti di Cass. n. 3904/2004 e Cass. n. 20119/2018.
Termine per la domanda di restituzione
Per le domande di rimborso non ricomprese tra quelle specificamente disciplinate dall'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972, trova applicazione l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
In base a tale norma, la domanda di restituzione deve essere presentata entro due anni:
- dal pagamento;
- oppure, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione.
La Corte richiama sul punto Cass. nn. 8461/2005, 12433/2011, 5014/2015 e 21674/2015.
Rilevanza della dichiarazione annuale e del modello VR
Ai fini del rimborso dell'eccedenza IVA, è sufficiente che il contribuente manifesti la volontà di esercitare il proprio diritto esponendo il credito nella dichiarazione annuale. Da quel momento il credito è anche esigibile.
L'eventuale presentazione del modello VR non costituisce una condizione necessaria per la proponibilità della domanda di rimborso. Il modello ha esclusivamente la funzione di:
- sollecitare l'attività di verifica dell'Amministrazione sulla correttezza dei dati dichiarati;
- consentire l'avvio del procedimento di esecuzione del rimborso.
La Corte richiama Cass. n. 17151/2018.
Vicenda processuale
La B. s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto del ricorso contro il diniego di rimborso del credito IVA relativo al 2009.
La CTR aveva ritenuto corretto il comportamento dell'Amministrazione finanziaria, sostenendo che la società avrebbe dovuto presentare il nuovo modello VR con l'indicazione del maggior credito IVA oppure riportare il credito nella dichiarazione dell'anno successivo.
La società ha dedotto la violazione:
- dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992;
- degli artt. 30 e 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.
L'Agenzia delle entrate non si è costituita nel giudizio di cassazione.
Decisione della Corte di cassazione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che la CTR non si era uniformata ai principi sull'emendabilità della dichiarazione IVA e sulla sufficienza dell'esposizione del credito nella dichiarazione annuale.
In particolare, la contribuente aveva evidenziato l'errore relativo alla dichiarazione IVA 2009 presentando, il 26 settembre 2011, un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992. La CTR ha quindi errato nel subordinare la proponibilità della domanda alla presentazione di un nuovo modello VR.
La Corte ha conseguentemente:
- accolto il ricorso;
- cassato la sentenza impugnata;
- rinviato la causa ad altra sezione della CTR Lombardia;
- rimesso al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta a Roma il 31 gennaio 2019 e depositata in cancelleria il 4 marzo 2019.
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