Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51046/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Passalacqua era stato condannato per indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) per aver ricevuto assegni di disoccupazione pur esercitando un'attività autonoma di autoriparazione. In primo grado furono contestate le somme relative al 2013-2016; in appello è stata dichiarata la prescrizione per il 2013 e 2014. Con ricorso in Cassazione il ricorrente deduceva: (i) errata applicazione dell'art. 316-ter in relazione al d.lgs. 22/2015 perché la partita IVA e la dichiarazione di inizio attività sarebbero state comunicate solo nel maggio 2016 e non vi sarebbe prova che l'attività fosse svolta negli anni precedenti; inoltre sosteneva che, se l'inadempimento fosse limitato, la somma percepita per il 2016 sarebbe inferiore alla soglia di 3.999,96 euro e quindi applicabile solo la sanzione amministrativa (comma 2 dell'art. 316-ter); (ii) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura sulla mancata prova per le annualità anteriori sia priva di interesse, anche perché la prescrizione era già stata dichiarata per il 2013 e 2014 e nel frattempo intervenuta per il 2015; ha inoltre ritenuto infondato il rilievo relativo alla applicazione del comma 2 dell'art. 316-ter, osservando che deve valutarsi la somma effettivamente percepita fino al momento della comunicazione e che, secondo i giudici di merito, la dichiarazione di inizio attività è avvenuta dopo che l'attività era già svolta e dopo l'accertamento della Guardia di Finanza. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo generico e non confrontato con la motivazione impugnata, concludendo che la Corte d'appello ha esercitato legittimamente la discrezionalità tecnica nel negare le attenuanti generiche. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme per la Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    Fattispecie applicata per l'indebita percezione di erogazioni pubbliche; la Corte ha ritenuto rilevante l'ammontare effettivamente percepito fino alla dichiarazione e ha escluso che l'ipotesi sia stata trasformata in mera sanzione amministrativa dato l'importo accertato e la prova che l'attività fosse già svolta.

  • d.lgs. 04/03/2015, n. 22 (artt. 9 e 10)

    Richiami relativi all'obbligo di comunicazione all'INPS/Camera di Commercio dell'inizio attività entro 30 giorni; la Corte ha osservato che la comunicazione tardiva avvenuta dopo gli accertamenti indica che l'attività era già svolta e quindi non esime dalla responsabilità penale.

  • art. 316-ter, comma 2 cod. pen.

    Prevede che, per importi indebitamente percepiti pari o inferiori a 3.999,96 euro, si applichi una sanzione amministrativa anziché il reato; la Corte ha escluso l'applicazione in concreto perché va considerata la somma effettivamente percepita e, stando agli accertamenti, la soglia era superata.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'utilizzabilità di dichiarazioni rese durante le indagini; i giudici di merito hanno comunque ritenuto sufficienti altre risultanze documentali per provare lo svolgimento dell'attività.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la deduzione del ricorrente generica e non idonea a mettere in discussione la motivazione della Corte d'appello che aveva escluso elementi positivi idonei a giustificare le attenuanti.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato indirettamente in relazione ai criteri di quantificazione delle circostanze attenuanti; la Corte d'appello ha esercitato discrezionalità tecnica conforme a tale disciplina.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al versamento delle somme in favore della Cassa delle ammende e al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La comunicazione di inizio attività effettuata dopo che l'attività è stata 'scoperta' non annulla la responsabilità per indebita percezione di erogazioni pubbliche: conta ciò che è stato realmente percepito fino al momento della comunicazione.
  • La soglia di 3.999,96 euro prevista dall'art. 316-ter, comma 2, può far scattare la mera sanzione amministrativa solo se l'ammontare effettivamente indebitamente percepito non supera tale importo; non si può ridurre l'importo per ragionamenti controfattuali non rispondenti alle risultanze processuali.
  • La prescrizione può rendere priva di interesse una censura sulla mancata prova di periodi ormai estinti: se il reato è ormai prescritto, il rimedio processuale risulterà inammissibile o privo di effetti pratici.
  • Le deduzioni in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione impugnata; motivi generici sul mancato riconoscimento delle attenuanti non sono ammessi.
  • Elementi documentali di contabilità, buoni, utenze e l'uso continuato di un locale possono provare lo svolgimento di un'attività autonoma anche se il contratto di locazione è intestato a terzi (es. familiari), se dalle risultanze emerge che il locale era in effettivo uso da parte dell'imputato.
  • Le dichiarazioni rese dall'indagato durante accertamenti potrebbero essere inutilizzabili se acquisite in violazione di norme procedurali, ma la sentenza può comunque fondarsi su altri mezzi di prova se ritenuti idonei.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.