Sentenza n. 258/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Nuoro n. 19/2024, depositata e resa pubblica il 06.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 755/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 17.04.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Nuoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, aveva riconosciuto il suo diritto a percepire 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero al pagamento complessivo di 2.000 euro. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, il Ministero aveva provveduto soltanto al pagamento delle spese liquidate in favore del difensore, senza attivare la Carta elettronica né dare completa esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha evidenziato anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, l'applicazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso di ottemperanza, accertando che la sentenza del Tribunale di Nuoro era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. È stata respinta la domanda di astreinte: la nomina del commissario costituisce già uno strumento sostitutivo di esecuzione e sussistono ulteriori ragioni ostative, in considerazione della complessità e articolazione delle procedure necessarie per attivare la Carta, del coinvolgimento di strutture e soggetti diversi, dell'eccezionale mole del contenzioso seriale e della natura non essenziale, per importo e funzione, del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto della serialità e standardizzazione dell'attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice amministrativo i poteri necessari a conformare l'attività dell'amministrazione, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora, ma la misura può essere esclusa non solo quando risulti manifestamente iniqua, bensì anche in presenza di altre ragioni ostative, valutate in concreto.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica del docente, il cui riconoscimento in favore della ricorrente costituiva l'obbligo conformativo derivante dalla sentenza del giudice del lavoro.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Individua il supporto di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un'amministrazione statale l'attivazione di un beneficio, il giudice può ordinare all'amministrazione di completare l'esecuzione entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- La decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione statale costituisce presupposto per la proponibilità dell'azione esecutiva e di ottemperanza relativa a obblighi pecuniari.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti dell'amministrazione inadempiente: può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta assicura uno strumento alternativo di esecuzione o quando ricorrono altre ragioni ostative, da valutare in concreto in relazione alla complessità delle procedure, ai vincoli organizzativi e finanziari e alla natura dell'obbligo.
- La complessità organizzativa dell'adempimento e l'eccezionale serialità del contenzioso possono costituire ragioni ostative all'applicazione dell'astreinte, soprattutto quando l'obbligo riguarda un beneficio di modesta entità e di natura non essenziale per il sostentamento del beneficiario.
- In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione statale obbligata all'esecuzione del giudicato, il commissario ad acta può ricorrere, ove previsto dalla disciplina applicabile, al pagamento in conto sospeso.
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