Cassazione Civile, Ordinanza n. 10668/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento relativa a due cartelle esattoriali per IVA, interessi e sanzioni riferite agli anni d'imposta 2003 e 2004. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto il gravame, ritenendo nulla la notifica via PEC dell'intimazione. L'Agenzia delle Entrate e l'Agente della riscossione hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo hanno dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 329, 342 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la CTR avesse deciso su un tema coperto da giudicato interno, perché il contribuente non aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alla validità della notifica dell'intimazione. Con il secondo motivo, assorbito, non emergono nel testo i dettagli specifici della censura; la Corte lo dichiara assorbito in conseguenza dell'accoglimento del primo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Dalla lettura degli atti richiamati nel provvedimento è emerso che il contribuente, in primo grado, aveva contestato la nullità o inesistenza della notifica dell'intimazione, ma tale statuizione era stata respinta dalla CTP e non risulta fosse stata specificamente devoluta in appello. I motivi di appello riguardavano invece altri profili dell'intimazione, come la mancata allegazione delle cartelle sottese e l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. La CTR, pronunciandosi sulla validità della notifica dell'intimazione, ha dunque deciso oltre i limiti del devoluto e in violazione del giudicato interno. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4
la censura è stata veicolata come nullità della sentenza per errori processuali e ultrapetizione
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda e delle questioni devolute
art. 329 c.p.c.
l'omessa impugnazione di un capo della sentenza determina giudicato interno
art. 342 c.p.c.
l'appello deve investire in modo specifico i capi della decisione che si intendono contestare
art. 2909 c.c.
il giudicato copre il dedotto e il deducibile nei limiti del capo non impugnato
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la specificità del ricorso richiede l'indicazione e trascrizione degli atti rilevanti
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, il giudice di appello non può pronunciarsi su un capo della sentenza di primo grado che non sia stato specificamente devoluto con i motivi di gravame, poiché su quel capo si forma giudicato interno.
- La mancata impugnazione del capo decisorio relativo a una determinata questione processuale o sostanziale preclude al giudice del gravame di riesaminarla d'ufficio.
- L'ultrapetizione o la pronuncia su questione coperta da giudicato interno integra nullità della sentenza denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Ai fini della verifica del giudicato interno e del devolutum, occorre confrontare puntualmente le doglianze svolte in primo grado, i motivi di appello e la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di appello è cassata per violazione dei limiti del devoluto, la causa va rinviata al giudice di merito affinché riesamini la controversia nei soli limiti corretti del giudizio di gravame.
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