Direttiva 2019/1834
Direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna in modo meramente tecnico gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE sulla assistenza medica a bordo delle navi. L’obiettivo è adeguare la dotazione medica obbligatoria ai progressi scientifici e medici, migliorare la coerenza con gli strumenti internazionali e mantenere il livello di tutela dei lavoratori marittimi. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 20 novembre 2021.
Adeguamento tecnico degli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE sulla dotazione medica e sul controllo delle scorte sanitarie a bordo delle navi.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, indirettamente, agli operatori e ai lavoratori che svolgono attività professionale a bordo delle navi soggette alla direttiva 92/29/CEE. Interviene esclusivamente sugli allegati II e IV di tale direttiva, che disciplinano rispettivamente l’elenco della dotazione medica obbligatoria a bordo e lo schema generale per il controllo delle dotazioni mediche. Le prescrizioni variano in funzione della categoria di nave definita nella direttiva 92/29/CEE (categorie A, B e C); per le navi di categoria C è previsto un regime più leggero e la possibilità, in circostanze eccezionali e per motivi obiettivamente giustificati, di ricorrere a medicinali o attrezzature alternative. La direttiva è destinata al recepimento nazionale entro il termine fissato e si applica nel quadro delle norme nazionali di attuazione della disciplina sulla sicurezza e salute a bordo delle navi.
Direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione - adeguamenti tecnici degli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE
La direttiva interviene sulla disciplina dell’assistenza medica a bordo delle navi contenuta nella direttiva 92/29/CEE, limitandosi ad aggiornamenti meramente tecnici. Il provvedimento nasce dall’esito della valutazione REFIT e dall’esigenza di allineare la dotazione medica obbligatoria ai progressi scientifici e medici, nonché agli strumenti internazionali richiamati nei considerando.
Obiettivi e ratio dell’intervento
La Commissione evidenzia che la direttiva 92/29/CEE mira a garantire prescrizioni minime di sicurezza e salute per promuovere una migliore assistenza medica per i lavoratori a bordo delle navi. La revisione degli allegati II e IV è giustificata da:
- necessità di aggiornare l’elenco della dotazione medica obbligatoria;
- esigenza di rimuovere o ridurre articoli non più indispensabili;
- opportunità di adeguare formulazioni e contenuti alla pratica medica attuale;
- volontà di mantenere elevato il livello di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi;
- maggiore coerenza con la Guida medica navale internazionale e con altri riferimenti internazionali.
Contesto e base giuridica
La direttiva è adottata dalla Commissione sulla base dell’articolo 8 della direttiva 92/29/CEE. Nei considerando si richiamano il pilastro europeo dei diritti sociali, la valutazione REFIT e la comunicazione della Commissione sul rafforzamento della normativa UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È inoltre richiamato il parere del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, che ha raccomandato l’aggiornamento degli allegati.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda esclusivamente gli Stati membri in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento. Sul piano materiale, le modifiche incidono sulle navi disciplinate dalla direttiva 92/29/CEE, differenziate per categorie A, B e C secondo l’allegato I di tale direttiva.
Rileva in particolare che:
- l’allegato II contiene l’elenco della dotazione medica obbligatoria da tenere a bordo;
- l’allegato IV contiene lo schema di controllo delle dotazioni mediche;
- per le navi di categoria C è previsto un elenco più ristretto, coerente con le minori dimensioni e con la possibile mancanza di spazio per la dotazione completa.
Obblighi principali e margini di discrezionalità
La direttiva impone agli Stati membri un obbligo di risultato: aggiornare la normativa interna per recepire i nuovi allegati entro il termine previsto. La forma e i mezzi del recepimento restano rimessi alle autorità nazionali, ma con alcuni vincoli puntuali:
- la normativa nazionale deve essere adottata entro il 20 novembre 2021;
- le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale;
- gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate;
- devono trasmettere anche il testo delle principali disposizioni di diritto interno nel settore disciplinato.
Un margine di discrezionalità specifico è previsto per le navi di categoria C: gli Stati membri possono consentire, in circostanze eccezionali e per motivi obiettivamente giustificati, l’uso di medicinali o attrezzature mediche alternative.
Nuovo allegato II: dotazione medica a bordo
L’allegato II è sostituito integralmente e continua a configurarsi come elenco non esauriente della dotazione medica. La disciplina è organizzata in tre sezioni principali:
- medicinali;
- attrezzature mediche;
- antidoti.
Per i medicinali, l’elenco comprende, tra gli altri:
- cardiovascolari;
- gastrointestinali;
- analgesici e antispastici;
- per il sistema nervoso;
- antiallergici e antianafilattici;
- per il sistema respiratorio;
- antinfettivi;
- composti per reidratazione e supporto calorico;
- medicinali per uso esterno (dermatologico, oftalmico, otoiatrico, orale/faringeo, anestetici locali).
Per le attrezzature mediche sono previste, tra le altre:
- attrezzature per la rianimazione;
- bendaggi e attrezzature per sutura;
- strumenti;
- dispositivi per esami e controlli medici;
- attrezzature per iniezioni, perfusioni, incisioni e cateterizzazione;
- dispositivi medici generici;
- mezzi per immobilizzazione e contenzione;
- attrezzature per disinfezione, disinfestazione e profilassi.
Per gli antidoti, l’allegato richiama un elenco per aree terapeutiche e prevede anche un completo per ossigenoterapia, comprensivo di quanto necessario per la manutenzione.
L’allegato reca inoltre una nota secondo cui, per l’applicazione della sezione III, gli Stati membri possono fare riferimento alla Guida alle cure mediche di emergenza da somministrare in caso di infortuni dovuti a merci pericolose (GSMU), inclusa nell’edizione consolidata 1990 del Codice marittimo internazionale delle merci pericolose dell’OMI e successive modifiche.
Particolarità per le navi di categoria C
Per le navi della categoria C, l’elenco è sensibilmente ridotto rispetto alle categorie A e B. La Commissione motiva tale scelta con le specificità di tali navi, normalmente più piccole e meno idonee a contenere una dotazione completa. È inoltre espressamente richiamata la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere alternative in casi eccezionali e giustificati.
Nuovo allegato IV: schema di controllo
L’allegato IV è sostituito per allinearlo al nuovo allegato II. Esso stabilisce uno schema generale di controllo della dotazione medica a bordo, articolato per categorie di nave e con indicazione di:
- identificazione della nave;
- dotazione medica;
- quantitativi prescritti;
- quantitativi effettivi a bordo;
- osservazioni, con particolare riguardo alle eventuali date di scadenza.
Lo schema riproduce in forma tabellare le categorie di medicinali, attrezzature e antidoti da verificare per navi di categoria A, B e C, con spazi per luogo e data, firma del capitano e visto della persona o dell’autorità competente.
Termine di recepimento ed efficacia temporale
Il termine di trasposizione è fissato al 20 novembre 2021. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pertanto, per i professionisti, il punto centrale è verificare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale entro tale scadenza e l’eventuale aggiornamento delle dotazioni e delle procedure di controllo a bordo.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per avvocati e commercialisti che assistono imprese marittime, la direttiva comporta soprattutto la necessità di monitorare:
- l’aggiornamento delle liste di medicinali e attrezzature richieste a bordo;
- la conformità delle procedure di inventario e controllo;
- l’eventuale applicazione di deroghe o alternative per le navi di categoria C;
- il coordinamento con la normativa nazionale di recepimento e con le prassi amministrative applicabili;
- la tracciabilità documentale delle dotazioni, incluse le scadenze dei prodotti e le verifiche periodiche.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE con il testo contenuto nell’allegato della direttiva di modifica. Il contenuto aggiornato adegua l’elenco della dotazione medica obbligatoria e lo schema di controllo alle evoluzioni scientifiche, mediche e tecnologiche intervenute dopo l’adozione della direttiva del 1992.
Recepimento nazionale e comunicazioni alla Commissione
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 20 novembre 2021. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento.
Comunicazione delle disposizioni nazionali principali
L’articolo 2, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
L’articolo 3 dispone che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Adeguamenti della dotazione medica obbligatoria
Il nuovo allegato II aggiorna l’elenco non esauriente della dotazione medica da tenere a bordo, suddividendola in medicinali, attrezzature mediche e antidoti, con differenziazione per categorie di nave A, B e C. Sono inclusi medicinali cardiovascolari, gastrointestinali, analgesici, per il sistema nervoso, antiallergici, respiratori, antinfettivi, per uso esterno, attrezzature per rianimazione, bendaggi, strumenti, dispositivi per esami, iniezioni, immobilizzazione, disinfezione e antidoti; per la categoria C l’elenco è ridotto.
Deroghe e alternative per la categoria C
Il nuovo allegato II prevede che, in circostanze eccezionali, gli Stati membri possano consentire medicinali o attrezzature mediche alternative per motivi obiettivamente giustificati. La previsione è motivata dalle specificità delle navi di categoria C, spesso di dimensioni ridotte e con minore spazio disponibile per la dotazione completa.
Controllo della dotazione medica a bordo
Il nuovo allegato IV sostituisce lo schema generale per il controllo delle dotazioni mediche delle navi, riproducendo in forma sistematica l’elenco dei medicinali, delle attrezzature e degli antidoti da verificare a bordo per ciascuna categoria di nave, con indicazione dei quantitativi prescritti, effettivi e delle osservazioni, incluse eventuali date di scadenza.
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