Direttiva 2019/1936
Direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 2008/96/CE ampliandone l’ambito applicativo e rafforzando le procedure di valutazione e controllo della sicurezza delle infrastrutture stradali. Introduce nuove definizioni, nuove procedure di valutazione della sicurezza a livello di rete, obblighi specifici per utenti vulnerabili, segnaletica e passaggi a livello, oltre a meccanismi di trasparenza, rendicontazione e scambio di buone pratiche. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 17 dicembre 2021, con prima valutazione della sicurezza di rete entro il 2024 e nuovi obblighi di relazione dal 2025.
Modifica della direttiva 2008/96/CE per ampliare e rafforzare le procedure di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali nell’UE, estendendole a autostrade, strade principali e ad altri casi specifici, con attenzione a utenti vulnerabili e tecnologie connesse.
Ambito di applicazione
Si applica alle strade che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti, alle autostrade e alle altre strade principali, sia in fase di progettazione, costruzione o già aperte al traffico. Si applica inoltre, in via limitata, a strade e progetti di infrastrutture stradali non rientranti nei casi precedenti se situati fuori dalle aree urbane, non servono le proprietà adiacenti e sono completati con finanziamento dell’Unione; sono esclusi i casi di strade non aperte al traffico automobilistico generale, come piste ciclabili, e strade non destinate al traffico generale, come accessi a siti industriali, agricoli o forestali. Gli Stati membri possono escludere le strade principali a basso rischio per la sicurezza, sulla base di motivi debitamente giustificati connessi a volumi di traffico e statistiche sugli incidenti, e possono includere ulteriori strade non espressamente menzionate. Restano escluse le strade in gallerie disciplinate dalla direttiva 2004/54/CE.
Direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali
La direttiva interviene in una logica di rafforzamento del c.d. "sistema sicuro" nella sicurezza stradale, richiamando gli obiettivi strategici dell’Unione di riduzione delle vittime e dei feriti gravi. Il testo amplia il perimetro della direttiva 2008/96/CE, estende e dettaglia le procedure di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e introduce strumenti nuovi o aggiornati di valutazione, ispezione, trasparenza e rendicontazione.
Obiettivi e contesto
La direttiva parte dal rilievo che i progressi in materia di sicurezza stradale si sono arrestati e che occorre intensificare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, inclusa la riduzione dei feriti gravi entro il 2030 rispetto al 2020. In tale quadro, si afferma che decessi e lesioni gravi sono in larga misura evitabili se infrastrutture e procedure di controllo sono adeguatamente progettate e mantenute.
Ambito di applicazione
Il nuovo articolo 1 della direttiva 2008/96/CE definisce un ambito più ampio rispetto al passato. Le procedure di sicurezza infrastrutturale si applicano:
- alle strade della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
- alle autostrade;
- alle altre strade principali;
- alle strade e ai progetti infrastrutturali non rientranti nei casi precedenti, se fuori dalle aree urbane, non servono le proprietà adiacenti e sono completati con finanziamento dell’Unione.
Restano escluse le strade non aperte al traffico automobilistico generale, come le piste ciclabili, e le strade non destinate al traffico generale, come gli accessi a siti industriali, agricoli o forestali. Gli Stati membri possono escludere, con motivazione adeguata, le strade principali a basso rischio sulla base di traffico e sinistrosità, e possono anche includere altre strade non espressamente contemplate. È inoltre esclusa la disciplina delle gallerie stradali già coperte dalla direttiva 2004/54/CE.
Definizioni rilevanti
Le modifiche all’articolo 2 aggiornano il lessico tecnico della direttiva. Vengono introdotte o ridefinite le nozioni di:
- autostrada;
- strada principale;
- classificazione della sicurezza;
- ispezione di sicurezza stradale mirata;
- ispezione di sicurezza stradale periodica;
- utenti della strada vulnerabili.
Per "strada principale" si intende la strada fuori dall’area urbana che collega città o regioni importanti e che appartiene alla categoria immediatamente inferiore all’autostrada nella classificazione nazionale vigente al 26 novembre 2019.
Valutazione della sicurezza stradale a livello di rete
Il nuovo articolo 5 è uno dei fulcri della riforma. Gli Stati membri devono assicurare una valutazione sistematica della sicurezza dell’intera rete stradale aperta al traffico rientrante nella direttiva. La prima valutazione va conclusa entro il 2024; le successive devono svolgersi almeno ogni cinque anni.
La valutazione deve considerare almeno:
- un’indagine visiva, in loco o con mezzi elettronici, della sicurezza intrinseca della strada;
- l’analisi dei tratti aperti al traffico da oltre tre anni nei quali si sia verificato un numero considerevole di incidenti gravi in rapporto al traffico.
Gli Stati membri possono tenere conto delle componenti indicative dell’allegato III. Sulla base della valutazione, devono classificare tutti i tratti di rete in almeno tre categorie di sicurezza, così da individuare le priorità di intervento.
Ispezioni periodiche, tratti contigui alle gallerie e seguito operativo
L’articolo 6, riscritto, impone ispezioni di sicurezza stradale periodiche con frequenza sufficiente a garantire livelli adeguati di sicurezza dell’infrastruttura. Per i tratti di rete contigui alle gallerie soggette alla direttiva 2004/54/CE sono previste ispezioni congiunte con il coinvolgimento delle autorità competenti per strade e gallerie; tali ispezioni devono avvenire almeno ogni sei anni.
Il nuovo articolo 6 bis rafforza il nesso tra valutazione e azione correttiva. Ai risultati delle valutazioni di rete devono seguire ispezioni mirate oppure interventi correttivi diretti. Le ispezioni mirate sono svolte da gruppi di esperti, di cui almeno un membro deve possedere i requisiti formativi previsti per i controllori della sicurezza stradale. Gli Stati membri devono inoltre adottare decisioni motivate sugli interventi correttivi, individuare i tratti da migliorare e predisporre un piano d’azione basato sul rischio, da aggiornare regolarmente.
Utenti della strada vulnerabili
La direttiva attribuisce rilievo trasversale agli utenti vulnerabili. L’articolo 6 ter impone che le loro esigenze siano considerate nell’applicazione delle procedure di cui agli articoli da 3 a 6 bis. Gli allegati sono conseguentemente aggiornati per includere pedoni, ciclisti e utilizzatori di veicoli a motore a due ruote tra i criteri di valutazione e ispezione.
Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 1 bis, stabilisce che i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale, per chi inizia la formazione dal 17 dicembre 2024, devono includere aspetti relativi agli utenti vulnerabili e alle infrastrutture per tali utenti.
Segnaletica orizzontale e verticale, sistemi automatizzati e specifiche comuni
Il nuovo articolo 6 quater è diretto a garantire leggibilità e visibilità della segnaletica sia per i conducenti umani sia per i sistemi automatizzati di assistenza alla guida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a questi profili nelle procedure esistenti e future e devono tenere conto delle specifiche comuni ove adottate.
Entro giugno 2021 la Commissione deve istituire un gruppo di esperti, composto da esperti designati dagli Stati membri e consultando la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, per valutare la possibilità di stabilire specifiche comuni. La valutazione deve considerare, tra l’altro:
- l’interazione tra tecnologie di assistenza alla guida e infrastruttura;
- gli effetti di fenomeni meteorologici, atmosferici e del traffico;
- il tipo e la frequenza degli interventi di manutenzione e i relativi costi.
Sulla base di tale valutazione, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche comuni, fatte salve le competenze del Comitato europeo di normazione.
Trasparenza, cartografia e segnalazioni spontanee
La direttiva introduce anche strumenti informativi. L’articolo 6 quinquies impone alla Commissione di pubblicare online una cartina della rete stradale europea rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva, con indicazione delle categorie di sicurezza di cui all’articolo 5, paragrafo 6.
L’articolo 6 sexies invita gli Stati membri a istituire un sistema nazionale di segnalazione spontanea, accessibile online a tutti gli utenti della strada, per raccogliere informazioni dettagliate su eventi e rischi percepiti come reali o potenziali per la sicurezza dell’infrastruttura stradale.
Incidenti, classificazione della gravità e scambio di prassi
L’articolo 7, paragrafo 1 bis, consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione per fornire orientamenti sulla segnalazione della gravità dell’incidente, incluso il numero delle persone decedute e ferite.
L’articolo 10, sostituito, impone alla Commissione di creare un sistema di scambio di informazioni e migliori prassi tra Stati membri su formazione, progetti infrastrutturali e tecnologie comprovate in materia di sicurezza stradale.
Rendicontazione e revisione
Il nuovo articolo 11 bis introduce un sistema strutturato di reporting. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, entro il 31 ottobre 2025, una relazione sulla classificazione della sicurezza dell’intera rete valutata; in seguito, la trasmissione avviene ogni cinque anni. La relazione, ove possibile, deve basarsi su una metodologia comune e può includere le disposizioni degli orientamenti nazionali aggiornati, in particolare in relazione al progresso tecnologico e alla protezione degli utenti vulnerabili.
La Commissione deve poi elaborare e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della direttiva entro il 31 ottobre 2027 e, successivamente, ogni cinque anni, evidenziando anche l’eventuale necessità di ulteriori misure o di una revisione del testo.
Poteri della Commissione: atti delegati e di esecuzione
L’articolo 12 attribuisce alla Commissione il potere di modificare gli allegati tramite atti delegati, per adeguarli al progresso tecnico. L’articolo 12 bis disciplina in dettaglio la delega: durata quinquennale dal 16 dicembre 2019, proroga automatica salvo opposizione, facoltà di revoca da parte di Parlamento europeo o Consiglio, obbligo di consultazione degli esperti nazionali e regime di obiezione entro due mesi dalla notifica dell’atto delegato.
L’articolo 13 conferma che gli atti di esecuzione sono adottati con l’assistenza di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, secondo la procedura d’esame.
Allegati tecnici
Gli allegati della direttiva 2008/96/CE sono ampiamente aggiornati. In particolare:
- l’allegato I e l’allegato II vengono riformulati per includere fattori relativi al traffico, agli utenti vulnerabili e alle caratteristiche di sicurezza;
- viene introdotto l’allegato II bis con le componenti indicative delle ispezioni di sicurezza stradale mirate, comprendenti allineamento stradale, incroci, utenti vulnerabili, illuminazione e segnaletica, oggetti e zone libere da ostacoli, manto stradale, ponti e gallerie, altre tematiche come parcheggi sicuri, lavori stradali, fauna e segnalazioni vicino alle scuole;
- l’allegato III è riscritto per le valutazioni della sicurezza a livello di rete, includendo dati su traffico, incidenti, caratteristiche geometriche, manutenzione, infrastrutture per utenti vulnerabili e sistemi post-incidente;
- l’allegato IV viene aggiornato, tra l’altro, per richiedere la localizzazione più precisa possibile dell’incidente, comprese le coordinate GNSS, e per specificare la gravità dell’incidente.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono mettere in vigore, entro il 17 dicembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarne il testo alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione dell’oggetto e dell’ambito di applicazione
L’articolo 1 della direttiva 2008/96/CE viene sostituito per imporre l’istituzione e l’attuazione di procedure di valutazione d’impatto sulla sicurezza stradale, controlli, ispezioni e valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete. L’ambito si estende alla rete TEN-T, alle autostrade e alle altre strade principali, nonché, in determinate condizioni, a strade e progetti finanziati dall’Unione fuori delle aree urbane; sono previste esclusioni per piste ciclabili, strade di accesso a siti industriali/agricoli/forestali e per le gallerie coperte dalla direttiva 2004/54/CE.
Definizioni aggiornate
L’articolo 2 modifica e integra le definizioni di rete stradale transeuropea, autostrada, strada principale, classificazione della sicurezza, ispezione di sicurezza stradale mirata, ispezione di sicurezza stradale periodica e utenti della strada vulnerabili. Viene soppressa la precedente definizione dell’articolo 2, punto 5. La nozione di strada principale è collegata alla categoria stradale più elevata sotto l’autostrada nella classificazione nazionale in vigore al 26 novembre 2019.
Orientamenti della Commissione su progettazione e utenti vulnerabili
All’articolo 4 è aggiunto il paragrafo 6, che incarica la Commissione di fornire orientamenti su margini della strada che perdonano l’errore, strade auto esplicative e self-enforcing nel controllo iniziale della progettazione, nonché su requisiti di qualità per gli utenti vulnerabili. Gli orientamenti devono essere elaborati in stretta collaborazione con gli esperti degli Stati membri.
Valutazione della sicurezza stradale a livello di rete
Il nuovo articolo 5 impone agli Stati membri di effettuare la valutazione della sicurezza su tutta la rete stradale aperta al traffico rientrante nella direttiva. La prima valutazione va svolta entro e non oltre il 2024; le successive almeno ogni cinque anni. La valutazione si basa su un’indagine visiva, in loco o elettronica, della sicurezza intrinseca e sull’analisi dei tratti con incidenti gravi rilevanti rispetto al traffico. Gli Stati membri classificano tutti i tratti in almeno tre categorie di sicurezza.
Ispezioni periodiche e ispezioni congiunte presso gallerie
L’articolo 6, come modificato, richiede ispezioni di sicurezza stradale periodiche con frequenza sufficiente a garantire livelli adeguati di sicurezza. Per i tratti contigui alle gallerie soggette alla direttiva 2004/54/CE sono previste ispezioni congiunte almeno ogni sei anni, con partecipazione delle entità competenti per strade e gallerie.
Seguito delle valutazioni e piani d’azione
Il nuovo articolo 6 bis impone che ai risultati delle valutazioni di rete seguano ispezioni mirate o interventi correttivi diretti. Le ispezioni mirate sono svolte da gruppi di esperti, con almeno un membro che soddisfi i criteri di formazione previsti per i controllori della sicurezza stradale. Gli Stati membri devono adottare decisioni ragionate sugli interventi correttivi e predisporre un piano d’azione basato sul rischio, aggiornato regolarmente.
Tutela degli utenti della strada vulnerabili
L’articolo 6 ter stabilisce che, nell’attuazione delle procedure di cui agli articoli da 3 a 6 bis, gli Stati membri devono considerare le esigenze degli utenti della strada vulnerabili. Gli allegati sono aggiornati per includere specifiche indicazioni relative a pedoni, ciclisti e utilizzatori di veicoli a motore a due ruote.
Segnaletica orizzontale e verticale e veicoli automatizzati
Il nuovo articolo 6 quater richiede attenzione alla leggibilità e visibilità della segnaletica per conducenti umani e sistemi automatizzati di assistenza alla guida. Entro giugno 2021 la Commissione deve istituire un gruppo di esperti per valutare specifiche comuni; può poi adottare atti di esecuzione secondo la procedura d’esame. È precisato che tali atti lasciano impregiudicata la competenza del CEN sulle norme di segnaletica.
Trasparenza, cartografia e segnalazioni spontanee
L’articolo 6 quinquies impone alla Commissione di pubblicare online una cartina della rete stradale europea oggetto della direttiva, con le categorie di sicurezza. L’articolo 6 sexies invita gli Stati membri a istituire un sistema nazionale online di segnalazione spontanea accessibile a tutti gli utenti della strada, per raccogliere informazioni su rischi reali o potenziali per la sicurezza dell’infrastruttura.
Classificazione della gravità degli incidenti
All’articolo 7 è inserito il paragrafo 1 bis, che consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione per fornire orientamenti sulla segnalazione della gravità dell’incidente, incluso il numero di deceduti e feriti.
Formazione dei controllori della sicurezza stradale
All’articolo 9 è inserito il paragrafo 1 bis: per i controllori che iniziano la formazione dal 17 dicembre 2024, i programmi formativi devono includere aspetti relativi agli utenti vulnerabili e alle infrastrutture per tali utenti.
Scambio di migliori prassi
Il nuovo articolo 10 impone alla Commissione di instaurare un sistema di scambio di informazioni e migliori pratiche tra Stati membri su programmi di formazione, progetti di sicurezza infrastrutturale e tecnologie comprovate.
Rendicontazione degli Stati membri e relazione della Commissione
Il nuovo articolo 11 bis impone agli Stati membri di trasmettere entro il 31 ottobre 2025 una relazione sulla classificazione della sicurezza dell’intera rete valutata; poi ogni cinque anni. La Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 ottobre 2027 e successivamente ogni cinque anni, anche valutando eventuali ulteriori misure o la revisione della direttiva.
Potere della Commissione di modificare gli allegati
L’articolo 12 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare gli allegati al progresso tecnico. L’articolo 12 bis disciplina la delega: durata di cinque anni dal 16 dicembre 2019, proroga tacita per periodi uguali salvo opposizione, possibilità di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, consultazione di esperti nazionali e diritto di obiezione entro due mesi prorogabili di altri due.
Comitologia e atti di esecuzione
L’articolo 13 prevede che la Commissione sia assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 e che, nei casi previsti, si applichi la procedura d’esame di cui all’articolo 5 di tale regolamento.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 17 dicembre 2021 e comunicarle alla Commissione, con riferimento espresso alla direttiva. Devono inoltre trasmettere il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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