Direttiva 2019/1813
Direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda il colore dell’etichetta per le categorie certificate dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e il contenuto del documento del fornitore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE per uniformare il colore delle etichette delle categorie certificate e chiarire il regime del documento del fornitore per i materiali CAC. Introduce l’etichetta gialla per i materiali CAC quando il documento del fornitore è apposto ai materiali, semplifica il contenuto minimo del documento e consente una fase transitoria per alcune etichette già in uso. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 marzo 2020 e applicarle dal 1º aprile 2020, salvo la deroga transitoria fino al 30 giugno 2021.
Modifica le regole di etichettatura e del documento del fornitore per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto CAC, con particolare riguardo al colore dell’etichetta e alla semplificazione del contenuto informativo.
Ambito di applicazione
Si applica ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell’ambito della direttiva 2008/90/CE, con riferimento alle categorie pre-base, di base, certificate e Conformitas Agraria Communitatis (CAC). Vincola gli Stati membri quanto ai risultati da raggiungere in materia di etichettatura, commercializzazione e contenuto del documento del fornitore; è prevista una disciplina transitoria per la commercializzazione sul territorio nazionale di materiali CAC con etichette già in uso di colore diverso dal giallo fino al 30 giugno 2021.
Direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813: etichettatura e documento del fornitore per materiali di moltiplicazione delle piante da frutto
La direttiva modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE nell’ambito della disciplina della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prevista dalla direttiva 2008/90/CE. L’intervento nasce dall’esigenza di rafforzare la chiarezza dell’etichettatura, garantire la tracciabilità e tenere conto della prassi seguita negli Stati membri per i materiali CAC.
Finalità e ratio dell’intervento
La Commissione segnala, nei considerando, che il sistema di etichettatura è funzionale all’identità e alla tracciabilità dei materiali durante la commercializzazione. La revisione del regime è motivata da due esigenze principali:
- distinguere chiaramente il documento del fornitore per i materiali CAC dalle etichette ufficiali delle categorie pre-base, di base e certificate;
- semplificare il contenuto del documento del fornitore per favorire una più agevole commercializzazione dei materiali CAC.
Ambito di applicazione
La direttiva incide sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2008/90/CE. Le disposizioni riguardano in particolare:
- i materiali pre-base;
- i materiali di base;
- i materiali certificati;
- i materiali Conformitas Agraria Communitatis (CAC).
Le regole si rivolgono agli Stati membri, che devono assicurare la conformità della commercializzazione sul proprio territorio alle prescrizioni aggiornate.
Etichettatura delle categorie pre-base, di base e certificate
La direttiva sostituisce l’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2014/96/UE e fissa i colori dell’etichetta per le categorie considerate:
- bianco con tratto diagonale violetto per i materiali di pre-base;
- bianco per i materiali di base;
- blu per i materiali certificati.
Si tratta di una prescrizione di risultato che gli Stati membri devono garantire nella disciplina nazionale di attuazione.
Documento del fornitore per i materiali CAC
Il nuovo articolo 5 impone agli Stati membri di provvedere affinché i materiali CAC siano commercializzati corredati di un documento redatto dal fornitore. Il documento non deve essere simile al documento di accompagnamento previsto dall’articolo 3, così da evitare ogni confusione tra i diversi documenti impiegati nella filiera.
Contenuto minimo del documento
Il documento del fornitore deve contenere almeno le informazioni elencate dall’articolo 5, paragrafo 2, tra cui:
- dicitura «norme e regole UE»;
- Stato membro di redazione o relativo codice;
- organismo ufficiale responsabile o relativo codice;
- nome del fornitore o numero/codice di registrazione;
- numero di serie individuale, numero della settimana o numero della partita;
- denominazione botanica;
- dicitura «materiali CAC»;
- denominazione della varietà e, se del caso, del clone.
La norma disciplina anche ipotesi specifiche:
- per i portainnesti non appartenenti a una varietà, va indicato il nome della specie o dell’ibrido interspecifico;
- per le piante da frutto innestate, le informazioni devono riferirsi sia al portainnesto sia al nesto;
- per le varietà con domanda di registrazione ufficiale o di privativa per ritrovati vegetali ancora pendente, devono comparire le diciture «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»;
- va indicata la data di emissione del documento.
Colore, lingua e modalità materiali del documento
Quando il documento del fornitore è apposto ai materiali CAC, esso deve essere di colore giallo. Inoltre deve essere stampato con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell’Unione ed essere chiaramente visibile e leggibile.
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali necessarie entro il 31 marzo 2020 e applicarle a decorrere dal 1º aprile 2020. Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Misure transitorie
La direttiva contiene una disciplina transitoria per evitare perturbazioni degli scambi. Fino al 30 giugno 2021, gli Stati membri possono consentire sul proprio territorio la commercializzazione di materiali CAC con etichette di colore diverso dal giallo, purché tali etichette fossero già in uso fino al 1º aprile 2020.
Inoltre, quando i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto qualificabili come CAC sono commercializzati, devono essere identificati con un riferimento all’articolo 3 nel documento del fornitore, se tale documento è utilizzato come etichetta.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, ai quali è rimessa la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, nel rispetto del risultato imposto dalla direttiva.
Disposizioni principali
Modifica del colore delle etichette per le categorie pre-base, di base e certificate
Sostituisce l’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE stabilendo che il colore dell’etichetta sia: bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di pre-base; bianco per i materiali di base; blu per i materiali certificati.
Documento del fornitore per i materiali CAC
Riscrive l’articolo 5 della direttiva 2014/96/UE imponendo agli Stati membri di garantire che i materiali CAC siano commercializzati con un documento del fornitore conforme ai requisiti previsti. Il documento non deve essere simile al documento di accompagnamento di cui all’articolo 3, per evitare confusione.
Contenuto minimo del documento del fornitore
Il documento del fornitore deve contenere almeno: dicitura «norme e regole UE»; Stato membro di redazione o codice; organismo ufficiale responsabile o codice; nome del fornitore o numero/codice di registrazione; numero di serie, numero della settimana o numero della partita; denominazione botanica; dicitura «materiali CAC»; denominazione della varietà e, se del caso, del clone, con regole specifiche per portainnesti, piante innestate e varietà con domanda di registrazione o di privativa ancora pendente; data di emissione.
Colore e forma del documento del fornitore
Quando è apposto ai materiali CAC, il documento del fornitore deve essere di colore giallo. Deve inoltre essere stampato con inchiostro indelebile in una lingua ufficiale dell’Unione, in modo chiaramente visibile e leggibile.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 marzo 2020 e applicarle dal 1º aprile 2020. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate.
Misure transitorie
Fino al 30 giugno 2021 gli Stati membri possono consentire, nel proprio territorio, la commercializzazione di materiali CAC con etichette di colore diverso dal giallo se tali etichette erano già in uso fino al 1º aprile 2020. Inoltre, quando i materiali qualificabili come CAC sono commercializzati, devono essere identificati con un riferimento all’articolo 3 nel documento del fornitore, se tale documento è utilizzato come etichetta.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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