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Direttiva 2019/1832

Direttiva (UE) 2019/1832 della Commissione del 24 ottobre 2019 recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico

Normativa europea32019L1832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna in modo strettamente tecnico gli allegati della direttiva 89/656/CEE per renderli coerenti con la classificazione dei rischi e la terminologia del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. L’obiettivo è migliorare chiarezza, pertinenza ed efficacia della disciplina sull’uso dei DPI nei luoghi di lavoro, alla luce della valutazione REFIT e degli sviluppi tecnologici. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 20 novembre 2021.

Adegua tecnicamente gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE sull’uso dei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori durante il lavoro, per allinearli al regolamento (UE) 2016/425 e agli sviluppi tecnici.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento, e incide indirettamente su datori di lavoro e lavoratori nel quadro della direttiva 89/656/CEE relativa alle prescrizioni minime per l’uso delle attrezzature/dispositivi di protezione individuale durante il lavoro. L’intervento riguarda gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE, che forniscono elenchi indicativi e non esaustivi di rischi, tipologie di DPI e attività/settori in cui può rendersi necessario il loro impiego. Non introduce un regime autonomo per prodotti o mercato, ma aggiorna il contenuto tecnico e le classificazioni rilevanti per la valutazione del rischio in ambito lavorativo.

Adeguamenti tecnici degli allegati della direttiva 89/656/CEE sui dispositivi di protezione individuale

La direttiva (UE) 2019/1832 della Commissione interviene sulla disciplina minima dell’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte dei lavoratori durante il lavoro, modificando esclusivamente gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE. L’aggiornamento è motivato dall’esigenza di allineare la terminologia e la classificazione dei rischi alla disciplina del regolamento (UE) 2016/425 e di tenere conto degli sviluppi tecnici e delle risultanze della valutazione REFIT sulla normativa UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali, il diritto a un ambiente di lavoro sano e sicuro e la necessità di utilizzare DPI quando i rischi non possano essere evitati o sufficientemente ridotti con altri mezzi di prevenzione. I considerando evidenziano che la direttiva 89/656/CEE contiene prescrizioni minime per l’uso dei DPI e che i suoi allegati hanno funzione orientativa, non vincolante, per supportare la valutazione dei rischi e la scelta delle attrezzature più adeguate.

Coerenza con il regolamento (UE) 2016/425

La modifica mira a rendere coerenti i tre allegati con la classificazione dei rischi, la terminologia e le tipologie di DPI previste dal regolamento (UE) 2016/425, che disciplina progettazione, fabbricazione e commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale. In particolare, la Commissione sottolinea che i datori di lavoro, nel fornire DPI ai lavoratori, devono assicurarsi che essi siano conformi ai requisiti previsti da tale regolamento.

Contenuto degli allegati aggiornati

L’allegato I mantiene la funzione di schema indicativo dei rischi in relazione alle parti del corpo da proteggere, precisando che l’elenco non è esauriente e che la scelta del DPI dipende dalla valutazione del rischio.

L’allegato II aggiorna l’elenco indicativo delle tipologie di DPI, articolandolo per grandi categorie di rischio e di protezione:

  • protezione della testa, dell’udito, degli occhi e del volto;
  • protezione dell’apparato respiratorio;
  • protezione delle mani, delle braccia, dei piedi e delle gambe;
  • protezione della pelle, incluse le creme protettive come complemento o accessorio in determinate circostanze;
  • protezione del corpo e altre protezioni, inclusi dispositivi anticaduta, indumenti protettivi, giubbotti di salvataggio e dispositivi di segnalazione visiva.

L’allegato III è riorganizzato come elenco indicativo e non esaustivo di attività e settori in cui può rendersi necessario l’uso di DPI. La nuova impostazione collega in modo più sistematico rischio, parte del corpo interessata, tipo di attrezzatura e esempi di attività/settori, per facilitare la valutazione del rischio da parte dei datori di lavoro.

Principali aree di rischio considerate

Gli allegati aggiornati trattano in modo esteso i seguenti gruppi di rischi:

  • rischi fisici meccanici, acustici, termici, elettrici e da radiazioni;
  • rischi chimici, inclusi aerosol, liquidi, gas e vapori, con menzione dei nanomateriali;
  • agenti biologici;
  • altri rischi quali mancanza di visibilità, carenza di ossigeno, annegamento e lavori subacquei.

Per ciascuna categoria sono forniti esempi di DPI e di attività/settori in cui il loro utilizzo può rendersi necessario, ad esempio edilizia, opere di genio civile, cantieristica navale, industria siderurgica, industria chimica, assistenza sanitaria, agricoltura, silvicoltura, pesca, trasporto e logistica.

Obblighi degli Stati membri e termine di trasposizione

La direttiva è una direttiva di modifica e, come tale, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere. Essi devono recepire le disposizioni entro il 20 novembre 2021 e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali dovranno contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva, in coerenza con l’impegno relativo ai documenti esplicativi richiamato nei considerando.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata a tutti gli Stati membri.

Profili pratici per gli operatori

Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo soprattutto perché impone un aggiornamento tecnico delle procedure interne di valutazione dei rischi e di selezione dei DPI nei luoghi di lavoro. Pur non innovando la disciplina sostanziale di fondo, essa richiede che gli operatori economici e i consulenti verificano la coerenza delle prassi nazionali e aziendali con la nuova classificazione degli allegati, soprattutto nei settori a maggiore esposizione a rischi fisici, chimici e biologici.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati tecnici della direttiva 89/656/CEE

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE con il testo contenuto nell’allegato della direttiva 2019/1832. L’intervento è di natura tecnica e mira ad allineare le categorie di rischio, le tipologie di DPI e gli esempi di attività/settori alla disciplina del regolamento (UE) 2016/425.

Recepimento e comunicazioni alla Commissione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 20 novembre 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 4 precisa che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Nuovi allegati I, II e III: rischi, DPI e attività/settori

Gli allegati aggiornati forniscono elenchi indicativi e non esaustivi. L’allegato I enumera le principali categorie di rischi in relazione alle parti del corpo da proteggere; l’allegato II associa a tali rischi le tipologie di DPI, includendo esempi aggiornati (caschi, occhiali, protezioni respiratorie, guanti, calzature, indumenti, dispositivi anticaduta, ecc.); l’allegato III riorganizza le attività e i settori in cui può rendersi necessario l’uso dei DPI, con collegamento tra rischio, parte del corpo, tipo di DPI ed esempi di attività.

Criterio di valutazione del rischio e natura non vincolante degli elenchi

In tutti gli allegati viene ribadito che l’impiego dei DPI e le loro caratteristiche devono essere stabiliti sulla base della valutazione dei rischi. Gli elenchi sono espressamente non esaurienti e hanno funzione orientativa per i datori di lavoro, che restano tenuti a selezionare i DPI adeguati in relazione ai rischi effettivi.

Come è indicizzato

Materiesicurezza sul lavorosalute e sicurezza dei lavoratoridispositivi di protezione individualeprevenzione dei rischi professionali

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