Direttiva 2019/1831
Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2019/1831/UE istituisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale dell’Unione per dieci agenti chimici, in attuazione della direttiva 98/24/CE. Impone agli Stati membri di fissare corrispondenti valori limite nazionali, tenendo conto dei limiti UE, e aggiorna la direttiva 2000/39/CE eliminando la voce relativa al cumene. Il recepimento deve avvenire entro il 20 maggio 2021.
Quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale per specifici agenti chimici e aggiornamento della direttiva 2000/39/CE con soppressione della voce relativa al cumene.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono fissare valori limite nazionali di esposizione professionale per gli agenti chimici elencati nell’allegato, tenendo conto dei valori limite UE. Riguarda la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimici durante il lavoro, nell’ambito della direttiva 98/24/CE. Esclude implicitamente i soggetti e le situazioni non riconducibili all’esposizione professionale nei luoghi di lavoro disciplinati dalla normativa citata.
Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione – quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale
La direttiva attua l’articolo 3 della direttiva 98/24/CE in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dagli agenti chimici durante il lavoro. Essa aggiorna i valori limite indicativi di esposizione professionale a livello UE sulla base delle valutazioni scientifiche dello SCOEL e interviene anche sulla direttiva 2000/39/CE, sopprimendo la voce relativa al cumene a decorrere dal 20 maggio 2021.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si colloca nel quadro del miglioramento continuo della salute e sicurezza sul lavoro e richiama il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali, oltre alla comunicazione della Commissione "Lavoro più sicuro e più sano per tutti". I valori limite indicativi di esposizione professionale sono presentati come obiettivi dell’Unione fondati su basi sanitarie e sui più recenti dati scientifici disponibili, tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione.
Natura dei valori limite indicativi
La direttiva chiarisce che i valori limite indicativi:
- si basano su criteri sanitari e su valutazioni scientifiche indipendenti;
- costituiscono soglie al di sotto delle quali, in generale, non sono attesi effetti negativi per l’esposizione di breve durata o giornaliera nell’arco della vita lavorativa;
- servono ai datori di lavoro per individuare, valutare e prevenire i rischi ai sensi della direttiva 98/24/CE.
Ambito e obblighi per gli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di stabilire valori limite nazionali di esposizione professionale per gli agenti chimici elencati nell’allegato, tenendo conto dei limiti UE. La direttiva precisa che la natura del valore limite nazionale è determinata secondo la normativa e la prassi nazionali, lasciando quindi agli Stati un margine di discrezionalità sulla forma del recepimento e sul modo di tradurre il parametro europeo nel diritto interno.
Agenti chimici interessati e struttura dei limiti
L’allegato contiene dieci sostanze o gruppi di sostanze per i quali sono fissati limiti di esposizione professionale:
- anilina;
- clorometano;
- trimetilammina;
- 2-fenilpropano (cumene);
- acetato di sec-butile;
- 4-amminotoluene;
- acetato di isobutile;
- alcool isoamilico;
- acetato di n-butile;
- tricloruro di fosforile.
Per tutti gli agenti chimici elencati lo SCOEL ha raccomandato un valore limite di lunga durata su base TWA di 8 ore. Per alcune sostanze sono previsti anche limiti di breve durata (STEL) di 15 minuti, in particolare anilina, trimetilammina, cumene, acetato di sec-butile, 4-amminotoluene, acetato di isobutile, alcool isoamilico, acetato di n-butile e tricloruro di fosforile.
Notazione cutanea e monitoraggio biologico
Per anilina, 2-fenilpropano (cumene) e 4-amminotoluene l’allegato riporta la notazione "Pelle", che segnala la possibilità di assorbimento significativo attraverso la cute. Inoltre, per le sostanze contrassegnate con (8) l’allegato indica che, durante il monitoraggio dell’esposizione, è opportuno tenere presenti i pertinenti valori del monitoraggio biologico suggeriti dallo SCOEL.
Aggiornamento della direttiva 2000/39/CE
L’articolo 3 dispone la soppressione, dall’allegato della direttiva 2000/39/CE, del riferimento al cumene con effetto dal 20 maggio 2021. La nuova disciplina sostituisce quindi il valore esistente con un valore riveduto inserito nell’allegato della presente direttiva.
Termine di recepimento e adempimenti formali
L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri debbano adottare e pubblicare entro il 20 maggio 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La notifica alla Commissione deve essere accompagnata da uno o più documenti esplicativi sotto forma di tavole di concordanza tra la direttiva e le misure nazionali.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione del quinto elenco di valori limite UE
L’articolo 1 stabilisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale dell’Unione per gli agenti chimici riportati nell’allegato. I valori riguardano limiti di lunga durata a 8 ore e, per alcune sostanze, limiti di breve durata (15 minuti).
Obbligo per gli Stati membri di fissare valori nazionali
L’articolo 2 impone agli Stati membri di stabilire valori limite indicativi nazionali di esposizione professionale per gli agenti chimici dell’allegato, tenendo conto dei valori limite dell’UE. La direttiva lascia agli Stati membri la determinazione della natura del valore limite nazionale secondo la normativa e la prassi nazionali.
Aggiornamento della direttiva 2000/39/CE
L’articolo 3 sopprime dall’allegato della direttiva 2000/39/CE il riferimento al cumene con effetto dal 20 maggio 2021, sostituendo il valore precedente con quello riveduto inserito nella presente direttiva.
Termine di recepimento e obblighi di notifica
L’articolo 4, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 20 maggio 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; la notifica alla Commissione deve essere accompagnata da documenti esplicativi sotto forma di tavole di concordanza. Il paragrafo 2 impone inoltre la comunicazione del testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 precisa che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Valori limite e notazioni dell’allegato
L’allegato riporta i valori limite per anilina, clorometano, trimetilammina, 2-fenilpropano (cumene), acetato di sec-butile, 4-amminotoluene, acetato di isobutile, alcool isoamilico, acetato di n-butile e tricloruro di fosforile. Per anilina, cumene e 4-amminotoluene è prevista la notazione 'Pelle' per possibile assorbimento significativo attraverso la pelle. Per anilina, trimetilammina, cumene, 4-amminotoluene e altre sostanze indicate sono presenti limiti a lungo termine e, per alcune, valori STEL. Per il cumene il valore è 50 mg/m3 (10 ppm) su 8 ore e 250 mg/m3 (50 ppm) a breve termine; per il tricloruro di fosforile il limite è 0,064 mg/m3 (0,01 ppm) su 8 ore e 0,12 mg/m3 (0,02 ppm) a breve termine.
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