Direttiva 2019/1937
Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro minimo armonizzato per la protezione dei whistleblowers che segnalano violazioni del diritto dell’Unione in settori ritenuti ad alto rischio di pregiudizio per l’interesse pubblico. Impone agli Stati membri di predisporre canali di segnalazione interni ed esterni, regole di riservatezza e misure efficaci contro le ritorsioni, nonché forme di sostegno e rimedi per le persone segnalanti. La disciplina è concepita come complementare agli atti settoriali già esistenti e lascia agli Stati un margine di discrezionalità nell’estensione della tutela, nell’organizzazione delle autorità competenti e in talune opzioni procedurali. Il termine generale di recepimento è il 17 dicembre 2021, con un termine differito al 17 dicembre 2023 per l’obbligo dei canali interni nelle imprese private tra 50 e 249 lavoratori.
Protezione minima comune per le persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione in specifici settori e in relazione al mercato interno, con obblighi per gli Stati membri di istituire canali di segnalazione interni ed esterni e misure contro le ritorsioni.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle segnalazioni e divulgazioni pubbliche di violazioni del diritto dell’Unione effettuate da persone fisiche che hanno acquisito le informazioni in un contesto lavorativo nel settore pubblico o privato. Il perimetro materiale riguarda, in particolare, appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata, protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; nonché violazioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e violazioni del mercato interno, incluse concorrenza, aiuti di Stato e talune condotte in materia di imposta sulle società. Sono previste esclusioni e clausole di salvaguardia per sicurezza nazionale, informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giudiziari e norme di procedura penale; restano fermi gli atti settoriali UE con discipline specifiche. Gli Stati membri possono estendere la protezione ad altri settori o atti non coperti.
Direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione
La direttiva istituisce un quadro minimo comune di tutela per le persone che, in un contesto lavorativo, segnalano violazioni del diritto dell’Unione in settori ritenuti particolarmente sensibili per l’interesse pubblico. L’intervento risponde all’esigenza di superare la frammentazione delle discipline nazionali e di rafforzare l’effettività dell’applicazione del diritto UE, soprattutto in presenza di violazioni spesso difficili da scoprire senza l’apporto di chi opera dall’interno o a stretto contatto con l’organizzazione.
Finalità e logica della direttiva
L’obiettivo primario è migliorare l’emersione, la prevenzione e la repressione delle violazioni, assicurando che i potenziali segnalanti possano rivolgersi a canali sicuri e che non subiscano ritorsioni. La direttiva si fonda su un bilanciamento tra tutela del pubblico interesse, libertà di espressione, riservatezza, diritti della difesa e interessi organizzativi dei datori di lavoro.
Ambito materiale
L’articolo 2 circoscrive la tutela a tre grandi blocchi:
- violazioni in settori coperti dagli atti UE elencati nell’allegato, tra cui appalti pubblici, servizi finanziari, prodotti, trasporti, ambiente, sicurezza nucleare, alimenti e mangimi, salute pubblica, consumatori, privacy e sicurezza informatica;
- violazioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- violazioni del mercato interno, incluse concorrenza e aiuti di Stato, nonché talune violazioni legate all’imposta sulle società e a meccanismi abusivi di vantaggio fiscale.
L’articolo 3 precisa che, se un atto settoriale UE contiene regole specifiche sulla segnalazione, queste prevalgono nella misura in cui disciplinano obbligatoriamente la materia. La direttiva opera dunque come disciplina generale e residuale, ma i riferimenti agli atti dell’allegato sono dinamici e si estendono alle loro modifiche o sostituzioni.
Ambito personale
L’articolo 4 adotta una nozione ampia di persona segnalante. Sono protetti, in sintesi:
- lavoratori, inclusi dipendenti pubblici;
- lavoratori autonomi;
- azionisti e membri di organi di amministrazione, direzione o vigilanza;
- volontari e tirocinanti, retribuiti o meno;
- persone che operano sotto la supervisione di appaltatori, subappaltatori e fornitori;
- ex lavoratori e candidati nelle fasi precontrattuali.
La protezione può estendersi anche a facilitatori, colleghi o familiari esposti a ritorsioni e ai soggetti giuridici collegati alla persona segnalante.
Presupposti della protezione
Per beneficiare della tutela, l’articolo 6 richiede due condizioni cumulative:
- il segnalante deve aver avuto fondati motivi di ritenere vere le informazioni al momento della segnalazione e rientranti nell’ambito della direttiva;
- deve aver effettuato una segnalazione interna, esterna o una divulgazione pubblica.
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta se ammettere o meno segnalazioni anonime. Se il segnalante anonimo viene poi identificato e subisce ritorsioni, può comunque ottenere protezione, sempre che sussistano i requisiti sostanziali.
Sequenza dei canali: interno, esterno, divulgazione pubblica
La direttiva privilegia, in linea generale, la segnalazione interna quando la violazione può essere trattata efficacemente all’interno dell’organizzazione e non vi è rischio di ritorsioni. Gli Stati membri devono però garantire anche canali esterni realmente accessibili e, in determinati casi, la protezione della divulgazione pubblica.
Canali interni
Gli articoli 8 e 9 impongono ai soggetti pubblici e privati l’istituzione di canali e procedure interne. I punti essenziali sono:
- obbligo per il settore privato con almeno 50 lavoratori;
- possibilità per gli Stati membri di imporre canali anche sotto tale soglia in base a una valutazione del rischio;
- obbligo per il settore pubblico, con possibile esenzione per i comuni sotto 10.000 abitanti o sotto 50 lavoratori;
- possibilità di canali gestiti internamente o da terzi, purché siano garantite riservatezza e indipendenza.
Le procedure interne devono assicurare:
- ricezione sicura e riservata delle segnalazioni;
- avviso di ricevimento entro 7 giorni;
- persona o servizio imparziale incaricato del seguito;
- seguito diligente;
- riscontro entro 3 mesi dall’avviso di ricevimento, o dalla scadenza dei 7 giorni se l’avviso non è stato inviato;
- informazioni chiare sui canali esterni.
Per le imprese private tra 50 e 249 lavoratori è prevista la possibilità di condividere risorse per ricezione e indagine, senza pregiudicare riservatezza, riscontro e gestione della violazione.
Canali esterni
Gli articoli 11, 12, 13 e 14 richiedono la designazione di autorità competenti dotate di risorse adeguate, canali indipendenti e autonomi, personale formato e informazioni pubbliche facilmente accessibili. Le segnalazioni devono poter essere presentate per iscritto e oralmente, anche mediante incontro diretto su richiesta.
L’autorità competente deve:
- inviare avviso di ricevimento entro 7 giorni, salvo eccezioni;
- dare seguito diligente alla segnalazione;
- fornire riscontro entro 3 mesi, prorogabili a 6 mesi nei casi debitamente giustificati;
- trasmettere, se del caso, le informazioni a istituzioni, organi o organismi UE competenti;
- riesaminare le proprie procedure almeno ogni 3 anni.
Sono ammessi, se previsti dal diritto nazionale, meccanismi per archiviare segnalazioni di lieve entità o ripetute prive di nuovi elementi significativi, nonché per trattare prioritariamente quelle più gravi in caso di alto volume di segnalazioni.
Divulgazioni pubbliche
L’articolo 15 protegge il segnalante che renda pubbliche le informazioni quando:
- abbia già segnalato internamente o esternamente senza ricevere un’azione appropriata entro i termini previsti;
- oppure abbia fondati motivi di ritenere che vi sia un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico, un rischio di danno irreversibile, un rischio di ritorsioni o scarse possibilità di effettivo trattamento della violazione.
La direttiva non si applica alla divulgazione diretta alla stampa effettuata nel rispetto di specifiche norme nazionali in materia di libertà di espressione e informazione.
Riservatezza e protezione dei dati
Gli articoli 16, 17 e 18 attribuiscono un ruolo centrale alla riservatezza dell’identità del segnalante. La regola generale è il divieto di divulgazione senza consenso esplicito; la deroga è possibile solo se imposta dal diritto UE o nazionale in modo necessario e proporzionato, in particolare per indagini o procedimenti giudiziari e per la tutela dei diritti di difesa.
Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto del GDPR, della direttiva (UE) 2016/680 e, per le istituzioni UE, del regolamento (UE) 2018/1725. I dati non utili alla gestione della segnalazione non devono essere raccolti o devono essere cancellati senza indugio.
La documentazione delle segnalazioni deve essere conservata con attenzione alla riservatezza e può avvenire mediante registrazioni, trascrizioni o verbali, con possibilità per il segnalante di verificare, rettificare e approvare il testo.
Divieto di ritorsione e protezione sostanziale
L’articolo 19 vieta ogni forma di ritorsione, diretta o indiretta, e ne elenca numerose tipologie: licenziamento, retrocessione, mancata promozione, trasferimento peggiorativo, sospensione della formazione, note negative, discriminazioni, black list, risoluzione di contratti, annullamento di licenze o permessi, molestie, danni reputazionali e accertamenti psichiatrici o medici.
L’articolo 21 rafforza la protezione sostanziale prevedendo che il segnalante non possa essere ritenuto responsabile per la violazione di clausole di riservatezza o restrizioni alla divulgazione, se la segnalazione era necessaria per rivelare la violazione. Inoltre:
- il segnalante non risponde per l’acquisizione o l’accesso alle informazioni, salvo che tali condotte costituiscano di per sé reato;
- in giudizio opera una presunzione di ritorsione se il segnalante prova segnalazione e danno;
- l’onere di dimostrare la legittimità della misura grava sull’autore della stessa;
- devono essere disponibili rimedi effettivi, misure provvisorie e risarcimento integrale.
Sono espressamente richiamati, tra gli altri, i casi di segreti commerciali: la divulgazione è lecita quando ricorrono le condizioni della direttiva e, in tal caso, opera l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/943.
Misure di sostegno e diritti della persona coinvolta
L’articolo 20 prevede per le persone protette l’accesso a:
- informazioni e consulenze gratuite, indipendenti e facilmente accessibili;
- assistenza efficace dinanzi alle autorità competenti;
- patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali e nei procedimenti civili transfrontalieri, oltre ad eventuali ulteriori forme previste dal diritto nazionale;
- eventuale sostegno finanziario e psicologico, se previsto dagli Stati membri.
L’articolo 22 tutela la persona coinvolta con garanzie di presunzione di innocenza, diritto di difesa, diritto di essere sentita e accesso al fascicolo, oltre alla protezione della sua identità durante le indagini.
Sanzioni e clausole di salvaguardia
L’articolo 23 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro:
- ostacolo o tentativo di ostacolo alle segnalazioni;
- ritorsioni;
- procedimenti vessatori;
- violazioni della riservatezza.
Devono inoltre essere previste sanzioni per il segnalante che effettui scientemente segnalazioni o divulgazioni pubbliche false, con possibilità di risarcimento dei danni secondo il diritto nazionale.
L’articolo 24 vieta qualsiasi rinuncia preventiva o limitazione dei diritti e dei rimedi previsti dalla direttiva tramite clausole contrattuali, accordi o regimi di lavoro.
Recepimento, periodo transitorio e monitoraggio
L’articolo 26 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 17 dicembre 2021. Per i soggetti privati con più di 50 e meno di 250 lavoratori, l’obbligo di canali interni ex articolo 8, paragrafo 3, deve essere recepito entro il 17 dicembre 2023.
L’articolo 27 prevede:
- relazione della Commissione sull’attuazione e applicazione entro il 17 dicembre 2023;
- trasmissione annuale di statistiche nazionali sulle segnalazioni, sulle indagini/procedimenti e sugli importi recuperati;
- relazione di valutazione entro il 17 dicembre 2025, con possibile proposta di estensione ad altri settori;
- pubblicazione delle relazioni in forma accessibile.
Indicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva implica che imprese ed enti pubblici debbano strutturare presidi interni di compliance, definire canali riservati, procedure di gestione, responsabilità organizzative, policy anti-ritorsione e presidi privacy. In particolare, per i gruppi societari e per le imprese medio-piccole, saranno rilevanti la scelta del modello organizzativo dei canali, la ripartizione delle funzioni tra compliance, HR, legale e internal audit, nonché l’adeguamento dei flussi informativi e documentali. Sul piano contenzioso, assumono rilievo la presunzione di ritorsione, l’inversione dell’onere della prova, la tutela cautelare e la gestione delle interazioni con clausole di riservatezza, segreti commerciali e disciplina privacy.
Disposizioni principali
Scopo e approccio minimo armonizzato
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a rafforzare l’applicazione del diritto e delle politiche dell’Unione in settori specifici mediante norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni. La direttiva vincola gli Stati membri al risultato, lasciando loro la scelta di forme e mezzi, e consente l’adozione di regole più favorevoli.
Ambito materiale e relazioni con atti settoriali
L’articolo 2 delimita l’ambito oggettivo alle violazioni rientranti negli atti UE elencati nell’allegato in una serie di settori, alle violazioni degli interessi finanziari dell’Unione e alle violazioni del mercato interno, incluse concorrenza, aiuti di Stato e alcune violazioni in materia di imposta sulle società. L’articolo 3 precisa che, ove esistano norme settoriali specifiche sulla segnalazione, queste prevalgono; la direttiva opera in via residuale per le materie non obbligatoriamente disciplinate da tali atti. Restano salvi sicurezza nazionale, informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni giudiziarie e norme di procedura penale.
Ambito personale e categorie protette
L’articolo 4 estende la tutela a lavoratori, lavoratori autonomi, azionisti, membri di organi di amministrazione/direzione/vigilanza, volontari, tirocinanti, persone che lavorano sotto la supervisione di appaltatori, subappaltatori e fornitori, nonché a ex lavoratori e candidati in fase precontrattuale. Le misure di protezione si applicano, ove opportuno, anche a facilitatori, terzi collegati al segnalante esposti a ritorsioni e soggetti giuridici connessi al segnalante.
Definizioni essenziali
L’articolo 5 definisce, tra l’altro, violazioni, informazioni sulle violazioni, segnalazione interna, segnalazione esterna, divulgazione pubblica, persona segnalante, facilitatore, contesto lavorativo, ritorsione, seguito, riscontro e autorità competente. Le definizioni sono centrali per delimitare il campo di applicazione e i presupposti della protezione.
Condizioni per ottenere protezione
L’articolo 6 subordina la tutela al fatto che la persona segnalante avesse fondati motivi di ritenere vere le informazioni al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell’ambito della direttiva, nonché al fatto che abbia effettuato una segnalazione interna, esterna o una divulgazione pubblica. Gli Stati membri possono scegliere se accettare e trattare segnalazioni anonime; se il segnalante anonimo viene poi identificato e subisce ritorsioni, può comunque beneficiare della protezione se ricorrono le condizioni richieste. È prevista anche la protezione per segnalazioni a istituzioni, organi e organismi dell’Unione.
Segnalazione interna e obbligo di canali interni
Gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano la segnalazione interna come canale preferenziale quando la violazione può essere affrontata efficacemente internamente e non vi è rischio di ritorsioni. Gli Stati membri devono imporre ai soggetti privati e pubblici l’istituzione di canali e procedure interne, con obbligo generale per le imprese private con almeno 50 lavoratori; l’obbligo non si applica alle imprese rientranti in specifici atti settoriali dell’allegato. Le imprese tra 50 e 249 lavoratori possono condividere risorse per ricezione e indagine, mentre per le imprese sotto 50 lavoratori gli Stati membri possono imporre canali interni solo a seguito di valutazione del rischio. Per il settore pubblico l’obbligo si applica a tutti i soggetti pubblici, con possibili esenzioni per comuni sotto 10.000 abitanti o sotto 50 lavoratori. Le procedure devono garantire ricezione sicura, avviso di ricevimento entro 7 giorni, gestione imparziale, seguito diligente, informazione chiara sui canali esterni e riscontro entro 3 mesi dalla conferma di ricezione o dalla scadenza dei 7 giorni.
Segnalazione esterna e autorità competenti
Gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 impongono agli Stati membri di designare autorità competenti con risorse adeguate, canali esterni indipendenti e autonomi, avviso di ricevimento entro 7 giorni, seguito diligente e riscontro entro 3 mesi, prorogabili a 6 mesi in casi debitamente giustificati. Le autorità devono poter trasmettere i casi ad altre autorità o istituzioni UE competenti, trattare segnalazioni in modo sicuro e riservato, pubblicare informazioni accessibili sulle procedure e riesaminare le proprie procedure almeno ogni tre anni. È prevista la possibilità di archiviare segnalazioni chiaramente di lieve entità, di chiudere segnalazioni ripetute senza nuove informazioni significative e di trattare prioritariamente segnalazioni gravi in caso di elevato afflusso.
Divulgazione pubblica
L’articolo 15 protegge il segnalante che rende pubbliche le informazioni quando, dopo segnalazione interna o esterna, non sia stata intrapresa un’azione appropriata entro i termini; oppure quando vi sia un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, rischio di danno irreversibile, rischio di ritorsioni o scarse prospettive di efficace trattamento della violazione. La protezione non si applica alla divulgazione diretta alla stampa effettuata nel rispetto di specifiche disposizioni nazionali sulla libertà di espressione e informazione.
Riservatezza e protezione dei dati
Gli articoli 16, 17 e 18 impongono la riservatezza dell’identità del segnalante e di ogni informazione idonea a rivelarla, salvo consenso esplicito o divulgazione necessaria e proporzionata nel contesto di indagini o procedimenti, con garanzie e informazione preventiva ove possibile. Il trattamento dei dati personali deve rispettare il GDPR, la direttiva (UE) 2016/680 e il regolamento (UE) 2018/1725; i dati manifestamente non utili non devono essere raccolti o devono essere cancellati senza indugio. Deve essere conservata documentazione delle segnalazioni e delle relative interlocuzioni, con regole specifiche per chiamate registrate, trascrizioni e incontri.
Divieto di ritorsione, esonero da responsabilità e inversione dell’onere della prova
L’articolo 19 vieta qualsiasi forma di ritorsione e ne elenca molteplici esempi, dal licenziamento all’ostracismo, alle black list, fino alla risoluzione di contratti o permessi. L’articolo 21 prevede che il segnalante non sia responsabile per violazioni di clausole di riservatezza o restrizioni alla divulgazione, né per l’acquisizione lecita delle informazioni, se la segnalazione era necessaria per rivelare una violazione; in giudizio opera una presunzione di ritorsione una volta provati segnalazione e danno, con inversione dell’onere della prova a carico dell’autore della misura lesiva. Sono previsti provvedimenti correttivi, misure provvisorie e risarcimento integrale.
Misure di sostegno e tutela della persona coinvolta
L’articolo 20 impone accesso a informazioni e consulenze gratuite, assistenza dinanzi alle autorità competenti e patrocinio a spese dello Stato nei limiti indicati; gli Stati membri possono prevedere assistenza finanziaria, anche psicologica. L’articolo 22 tutela i diritti della persona coinvolta, compresi presunzione di innocenza, diritto di difesa, accesso al fascicolo, e riservatezza della sua identità durante le indagini.
Sanzioni e divieto di rinuncia
L’articolo 23 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro chi ostacola le segnalazioni, attua ritorsioni, avvia procedimenti vessatori o viola la riservatezza, nonché contro chi effettua scientemente segnalazioni o divulgazioni false. L’articolo 24 vieta la rinuncia o limitazione dei diritti e dei mezzi di ricorso mediante accordi o clausole contrattuali, compresi accordi arbitrali precontenziosi.
Recepimento, periodo transitorio e monitoraggio
L’articolo 26 fissa il termine generale di recepimento al 17 dicembre 2021. In deroga, per i soggetti privati con più di 50 e meno di 250 lavoratori l’obbligo di canali interni ex articolo 8, paragrafo 3, deve essere recepito entro il 17 dicembre 2023. L’articolo 27 prevede relazioni della Commissione entro il 17 dicembre 2023 e una valutazione complessiva entro il 17 dicembre 2025, con statistiche annuali degli Stati membri; l’articolo 28 disciplina l’entrata in vigore e l’articolo 29 indica gli Stati membri come destinatari.
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