Cassazione Penale, Sentenza n. 10073/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione disposto con sentenze del 1992 e 1994. La revoca era stata chiesta in virtù di un permesso in sanatoria n. 57 del 2018 rilasciato ai sensi della legge n. 724 del 1994. Il ricorrente ha denunciato un'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 44 d.P.R. n. 380/2001 e 39 legge n. 724/1994, sostenendo che il giudice aveva attribuito rilevanza alla "doppia conformità" (requisito del d.P.R. 380/2001) che invece, a suo avviso, non si applica al condono ex legge 724/1994; ha richiamato giurisprudenza della Corte a sostegno della sua posizione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha confermato che il fabbricato rurale originario era stato integralmente demolito e sostituito da un nuovo edificio di volume e dimensioni significativamente maggiori, adibito a civile abitazione su due livelli oltre a seminterrato e mansarda, quindi non riconducibile a un mero ampliamento. Pur rilevando un errato richiamo alla "doppia conformità" del d.P.R. 380/2001, il Collegio ha ritenuto che i fatti accertati giustificassero il diniego della revoca: risultavano inoltre due domande di condono separate su porzioni funzionali di un unico manufatto (illecito frazionamento). Il ricorrente non ha contestato i fatti accertati; perciò il rigetto è confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44
La norma disciplina la conformità urbanistica e la cd. "doppia conformità" richiesta per talune sanatorie ex DPR 380/2001; la Corte osserva che questo requisito non si applica al condono ex legge n. 724/1994, sebbene il giudice di merito abbia richiamato erroneamente tale criterio. Tuttavia l'errata enunciazione della norma non ha inciso sull'esito quando i fatti giustificano il rigetto.
Legge n. 724 del 1994, art. 39
La sanatoria disciplinata da questa legge non richiede la "doppia conformità" prevista dal d.P.R. 380/2001; la giurisprudenza citata conferma che, sul piano normativo, il requisito non è previsto per il condono 1994.
Art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'attribuzione delle spese processuali: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La sanatoria ex legge n. 724/1994 non richiede la "doppia conformità" prevista dal d.P.R. n. 380/2001; pertanto il richiamo a tale requisito è in generale errato quando si valuta un condono 1994.
- Un errore di diritto nel richiamo normativo non è di per sé sufficiente a riformare una decisione se i fatti accertati nei provvedimenti impugnati giustificano comunque l'esito (il ricorrente deve contestare i fatti, non solo l'interpretazione giuridica).
- La trasformazione integrale di un fabbricato (demolizione e ricostruzione con volume e destinazione d'uso significativamente maggiori) può impedire la revoca dell'ordine di demolizione anche se è stato successivamente rilasciato un provvedimento di sanatoria: ciò che conta è la sostanziale identità dell'opera rispetto all'originario bene sanabile.
- Il frazionamento artificioso di un intervento edilizio in più domande di condono per aggirare i limiti volumetrici è considerato illecito e può giustificare il diniego della sanatoria; la regola è l'unicità della concessione per l'edificio o complesso unitario.
- In situazioni simili, chi chiede la revoca deve sia dimostrare la rilevanza normativa del titolo sanante rispetto al caso concreto sia contestare puntualmente gli accertamenti di fatto del giudice; altrimenti la richiesta sarà probabilmente respinta e si può incorrere nella condanna alle spese.
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