Cassazione Penale, Sentenza n. 9986/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile per tardività la sua istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., sostenendo che il termine di 30 giorni per chiedere la restituzione dovesse decorrere non dalla conoscenza materiale del decreto penale (15/05/2021), ma dalla data in cui è divenuta effettiva la conoscenza degli effetti pregiudizievoli del provvedimento, ossia dalla data dell'ordinanza che ha dichiarato l'opposizione inammissibile (06/12/2021). Denuncia errata applicazione dell'art. 175, comma 2-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice di merito secondo cui il termine di 30 giorni previsto dall'art. 175, comma 2-bis, decorre dalla data in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del decreto penale (qui il 15/05/2021). L'istanza presentata il 14/12/2021 è quindi tardiva. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
«L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato». «la richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento [...]."
La Corte interpreta il comma 2-bis in senso letterale: il termine decadenziale di 30 giorni per presentare l'istanza di restituzione decorre dalla data in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza materiale del decreto penale. Non rileva la successiva conoscenza di effetti giuridicamente pregiudizievoli né la data di un'ordinanza che dichiari l'opposizione inammissibile.
Massime di principio
- Il termine di 30 giorni per l'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. decorre dalla data in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza materiale del decreto penale, non da una successiva acquisizione della consapevolezza degli effetti giuridici.
- La presentazione di opposizione dichiarata poi inammissibile non sospende né rinnova il dies a quo per la richiesta di restituzione: se si è a conoscenza del decreto, la richiesta va fatta entro 30 giorni da quella conoscenza.
- Se si contesta di non aver avuto effettiva conoscenza del decreto, è necessario fornire elementi probatori concreti a sostegno di tale affermazione; in mancanza la richiesta sarà considerata tardiva.
- L'interpretazione letterale della norma tende a bilanciare la tutela delle garanzie difensive con l'esigenza di certezza e stabilità dei provvedimenti definitivi: i giudici applicheranno rigidamente il termine decadenziale salvo chiara prova che la conoscenza materiale non si sia verificata.
- In presenza di termini decadenziali stringenti è opportuno agire tempestivamente e, quando possibile, documentare la data di effettiva conoscenza dell'atto (es. notifica, ritiro dell'atto, comunicazioni formali).
Testo integrale
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