Corte di giustizia, Ordinanza C-732/23
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 luglio 2024. — Rǎzvan-Eugen Nicolescu e a. contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Diritto istituzionale – Articolo 263 TFUE – Ricorso di annullamento – Piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania – Assenza di atto impugnabile – Mancato raggiungimento dell’unanimità richiesta – Irricevibilità manifesta del ricorso in primo grado – Impugnazione manifestamente infondata. — Causa C-732/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCon ordinanza resa ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, la Corte ha respinto l’impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto contro la mancata adozione del progetto di decisione sullo Schengen per la Romania. La Corte ha ritenuto che l’atto contestato non produca effetti giuridici vincolanti e non sia un atto impugnabile, perché manca l’unanimità richiesta dall’atto di adesione e la procedura non è definitiva. Ha inoltre escluso che si tratti di un silenzio o di un rifiuto implicito eccezionalmente impugnabile.
Impugnazione respinta: la mancata adozione da parte del Consiglio della decisione sulla piena applicazione dell’acquis di Schengen in Romania non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
La questione giuridica
Se la mancata adozione, da parte del Consiglio, del progetto di decisione sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania integri un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti e quindi impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE; se l’atto possa essere qualificato come atto intermedio autonomamente impugnabile; e se il silenzio o la mancata azione del Consiglio possano eccezionalmente valere come decisione implicita di rigetto.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che la mancata adozione, in sede di votazione, del progetto di decisione del Consiglio sulla piena applicazione dell’acquis di Schengen in Romania non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, poiché l’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione subordina l’adozione della decisione finale al rispetto di una procedura in più fasi e, in particolare, all’unanimità dei membri interessati del Consiglio; in assenza di tale unanimità non vi è una decisione finale né un atto intermedio dotato di effetti giuridici autonomi, e la semplice mancata adozione del progetto non equivale a un rifiuto implicito impugnabile.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 265 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 2, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea
Mancata adozione della decisione sulla piena applicazione dell’acquis di Schengen in Romania
Si tratta di un’impugnazione contro un’ordinanza del Tribunale che aveva respinto come manifestamente irricevibile un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE. La controversia riguarda la mancata adozione, da parte del Consiglio, del progetto di decisione sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania.
Parti e contesto del procedimento
I ricorrenti in impugnazione sono Răzvan-Eugen Nicolescu, Exclusive Car Trading SRL e l’Asociația pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice. In primo grado il convenuto era il Consiglio dell’Unione europea.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama l’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, secondo cui le disposizioni dell’acquis di Schengen non ancora applicabili si applicano in ciascuno di tali Stati solo in virtù di una decisione del Consiglio, adottata previa consultazione del Parlamento europeo e deliberando all’unanimità dei membri interessati. La decisione è quindi subordinata sia alla verifica dei requisiti tecnici sia a un requisito procedurale di unanimità.
Fatti e svolgimento della vicenda
Dopo l’adesione della Romania all’Unione, erano state svolte le procedure di valutazione Schengen e la presidenza del Consiglio aveva elaborato più progetti di decisione sulla piena applicazione dell’acquis di Schengen in Romania. Il 29 novembre 2022 è stato predisposto il progetto n. 15218/22; nella riunione dell’8 dicembre 2022 la formazione GAI del Consiglio ne ha esaminato l’adozione, ma non è stata raggiunta l’unanimità richiesta. I ricorrenti sostenevano che tale mancata adozione fosse impugnabile.
Questioni esaminate dalla Corte
La Corte ha esaminato tre motivi di impugnazione:
- la dedotta erronea qualificazione dell’atto come non impugnabile;
- l’asserita natura impugnabile della mancata adozione ai sensi dell’articolo 263 TFUE;
- in subordine, l’ipotesi che la mancata azione o il silenzio del Consiglio potessero costituire una decisione implicita di rigetto.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ribadito che, per essere impugnabile, un atto deve produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, e che occorre guardare alla sostanza dell’atto e al suo contesto. Nel caso di specie, la sostanza dell’atto controverso consisteva solo nella constatazione della mancata adozione del progetto n. 15218/22 per difetto di unanimità, non in una decisione finale del Consiglio.
La Corte ha osservato che l’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione prevede una procedura a più fasi e non fissa alcun termine oltre il quale la decisione si intenda adottata. Di conseguenza, il mancato raggiungimento dell’unanimità non trasforma la votazione in un atto definitivo né in un rifiuto impugnabile; resta anzi possibile per il Consiglio riesaminare il progetto o predisporne uno nuovo.
La Corte ha respinto il richiamo dei ricorrenti alla giurisprudenza sulla tutela contro atti intermedi e atti impliciti, rilevando che l’atto non aveva effetti giuridici autonomi sulla loro situazione e che non si trattava di un mero silenzio o di un’inerzia equiparabile a un rigetto implicito. Ha inoltre rilevato che i ricorrenti non avevano dimostrato l’esistenza di circostanze eccezionali idonee a far eccezione al principio secondo cui il silenzio dell’istituzione non costituisce, di regola, una decisione impugnabile.
Esito
La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione in quanto manifestamente infondata, confermando l’ordinanza del Tribunale e ponendo le spese a carico dei ricorrenti per quanto attiene alle proprie spese, essendo la causa definita prima della notifica all’altra parte.
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