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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-210/23

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 luglio 2024. — Azienda Agricola F.lli Buccelletti Srl contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante pali per sostenere piante – Disegno o modello anteriore – Causa di nullità – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Prova della divulgazione – Articolo 7 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002. — Causa T-210/23

Giurisprudenza europea62023TJ0210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto la domanda di nullità di un disegno o modello registrato raffigurante pali per sostenere piante. Ritiene che la ricorrente abbia provato in modo sufficiente la divulgazione del disegno o modello anteriore mediante un insieme coerente di dichiarazioni e documenti, inclusi elementi fotografici anteriori al deposito. Il Tribunale non decide però direttamente sulla nullità del disegno o modello contestato, perché l’EUIPO non aveva esaminato i requisiti di novità e carattere individuale. Le spese seguono la soccombenza e sono poste principalmente a carico dell’interveniente.

Disegno o modello comunitario registrato: annullamento della decisione EUIPO per errata valutazione della divulgazione del disegno o modello anteriore ai fini della nullità.

La questione giuridica

Se la ricorrente avesse fornito una prova sufficiente, concreta e oggettiva della divulgazione al pubblico di un disegno o modello anteriore, idonea a fondare una domanda di nullità ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 in combinato disposto con l’articolo 7; e, in subordine, se sussistessero i presupposti per riformare la decisione e dichiarare la nullità del disegno o modello contestato anche alla luce dei requisiti di novità e carattere individuale.

Principio di diritto

Ai fini della nullità di un disegno o modello comunitario per difetto di novità o di carattere individuale, la divulgazione del modello anteriore deve essere dimostrata con elementi concreti e oggettivi, valutati complessivamente; nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sufficiente la combinazione di dichiarazioni solenni di un testimone diretto, corroborate da ulteriori documenti e fotografie anteriori alla data di deposito, per provare una divulgazione effettiva del modello anteriore almeno dal giugno 2017. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha errato nel negare la prova della divulgazione e la sua decisione è stata annullata; è invece respinta la domanda di riforma e di dichiarazione diretta di nullità, poiché la commissione non si era ancora pronunciata su novità e carattere individuale.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 61 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale

Disegno o modello comunitario registrato: divulgazione del modello anteriore e nullità

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto una domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato raffigurante pali per sostenere piante. La controversia ruota attorno alla prova della divulgazione di un disegno o modello anteriore ai sensi degli articoli 7 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

Fatti e procedimento amministrativo

La Sunservice Srl aveva depositato il 6 novembre 2020 il disegno o modello contestato, classificato nella classe 08.08 di Locarno e descritto come "pali (per sostenere piante)". L’Azienda Agricola F.lli Buccelletti Srl aveva poi chiesto la dichiarazione di nullità, sostenendo che il modello non era nuovo né dotato di carattere individuale rispetto a un modello anteriore da essa rivendicato. La divisione di annullamento aveva respinto la domanda e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata la divulgazione effettiva e sufficiente del modello anteriore prima della data di deposito.

Ricevibilità dei documenti nuovi dinanzi al Tribunale

Il Tribunale richiama la propria funzione di controllo di legittimità delle decisioni dell’EUIPO, che non consente di riesaminare i fatti alla luce di documenti prodotti per la prima volta in giudizio. Per tale ragione, esclude dagli atti due allegati prodotti solo dinanzi al Tribunale e anche un’ulteriore perizia tecnica successiva alla decisione impugnata. Al contrario, considera utilizzabili alcune immagini ricavate da un documento già prodotto nel procedimento amministrativo, perché costituivano solo ingrandimenti di una prova già acquisita.

Normativa rilevante e criteri probatori sulla divulgazione

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello è divulgato se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico prima della data di deposito, salvo che tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti negli ambienti specializzati dell’Unione o che la rivelazione sia avvenuta sotto vincolo di riservatezza.

La Corte sottolinea inoltre che:

  • la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, poiché né il regolamento n. 6/2002 né il regolamento n. 2245/2002 impongono una forma vincolata;
  • la divulgazione non può essere dimostrata per presunzioni o probabilità, ma richiede elementi concreti e oggettivi;
  • i vari elementi probatori vanno valutati complessivamente;
  • occorre verificare attendibilità, provenienza e contesto di formazione dei documenti.

Valutazione delle prove nel caso concreto

La commissione di ricorso aveva ritenuto insufficienti le dichiarazioni prodotte dalla ricorrente, poiché provenienti da soggetti ritenuti legati alla società. Il Tribunale non condivide questa impostazione. Osserva che l’esperto in materie tecniche autore di alcune attestazioni non poteva essere considerato subordinato alla ricorrente, poiché aveva un incarico di supervisione dei lavori in forza di un contratto d’opera e non risultava un rapporto di subordinazione. Inoltre, le dichiarazioni erano formali, datate, firmate e accompagnate dalla formula "in fede".

Il Tribunale valorizza anche:

  • tre attestazioni dell’esperto, che confermano l’installazione di pali corrispondenti al modello anteriore in cantieri del 2017 e 2019;
  • un’attestazione del fabbricante di oggetti in ferro, che collega fatture 2018-2020 ai pali raffigurati nell’allegato;
  • una fotografia di un camion che trasporta pali, dalla quale emerge che i pali presentano sia le eliche sia una testata a croce con rientranza nel tubo, caratteristiche comuni al modello contestato e a quello anteriore;
  • una relazione tecnica che data la fotografia del camion al giugno 2017 e un’altra fotografia al 2018.

Sulla base di tale combinazione di elementi, il Tribunale conclude che il modello anteriore era stato divulgato almeno dal giugno 2017. La specificità del prodotto e del settore rendeva sufficiente, nel caso concreto, la divulgazione in almeno tre cantieri e il trasporto pubblico dei pali ben prima della data di deposito del modello contestato.

Esclusione dell’argomento sulla presunta autorizzazione all’uso

L’argomento dell’interveniente, secondo cui essa avrebbe autorizzato l’utilizzo dei pali fino all’ottobre 2020, non è idoneo a escludere la divulgazione, perché non è stato dedotto né dimostrato un vincolo di riservatezza ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Inoltre, non è stata fornita prova che le circostanze impedissero ragionevolmente la conoscibilità dei fatti negli ambienti specializzati dell’Unione.

Esito del ricorso e limiti del potere di riforma

Il Tribunale accoglie il primo motivo e annulla la decisione impugnata per errore nella valutazione della prova di divulgazione. Tuttavia, respinge la domanda di riforma e di dichiarazione diretta di nullità del disegno o modello contestato, perché la commissione di ricorso non aveva ancora esaminato i requisiti di novità e carattere individuale; il Tribunale non può sostituirsi a tale valutazione in prima battuta.

Spese

L’EUIPO, rimasto soccombente, sopporta le proprie spese. L’interveniente Sunservice Srl è condannata a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio dinanzi al Tribunale e quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, mentre non sono poste a suo carico le spese del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitariproprietà intellettualenullità del disegno o modelloprova della divulgazionespese processuali

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