Tribunale, Sentenza T-473/23
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 10 July 2024. — Bartex Bartol sp. z o.o sp. k. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark duch puszczy – Absolute ground for invalidity – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EC) No 207/2009 – Article 52(1)(a) of Regulation No 207/2009 – Article 95(2) of Regulation (EU) 2017/1001 – Article 16(2) of Delegated Regulation (EU) 2018/625. — Case T-473/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio verbale "duch puszczy" per carattere descrittivo. La Corte conferma sia l’ammissibilità di prove prodotte per la prima volta in appello sia la legittimità dell’uso di prove in polacco non tradotte, poiché non rientranti nelle categorie soggette a traduzione obbligatoria. Nel merito, il segno è considerato, per il pubblico polacco, un’indicazione diretta di un alcolico tipico del Podlasie, sicché è colpito dal divieto di cui all’articolo 7(1)(c) del regolamento n. 207/2009.
Nullità di un marchio UE verbale per carattere descrittivo: "duch puszczy" è ritenuto descrittivo di un tipo di alcolico regionale e quindi invalido
La questione giuridica
Se il segno verbale "duch puszczy" fosse stato registrato in contrasto con il divieto di registrazione dei marchi descrittivi di cui all’articolo 7(1)(c) del regolamento n. 207/2009; se la Commissione di ricorso potesse prendere in considerazione prove prodotte per la prima volta in appello; se fosse lecito considerare prove non tradotte nella lingua del procedimento; e, in via subordinata, se il marchio fosse comunque distintivo ai sensi dell’articolo 7(1)(b).
Principio di diritto
Un marchio UE è nullo se, alla data del deposito della domanda di registrazione, il segno è percepito dal pubblico pertinente come indicazione immediata e diretta di una caratteristica del prodotto; ai fini di tale valutazione possono essere considerati anche elementi posteriori al deposito, purché utili a ricostruire la situazione esistente in quella data. La Commissione di ricorso può inoltre ammettere prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa quando siano rilevanti e integrino o contestino correttamente gli elementi già prodotti, e non è obbligata a chiedere la traduzione in lingua del procedimento di ogni prova non soggetta all’obbligo di traduzione; nel caso di specie, "duch puszczy" è stato ritenuto descrittivo di un tipo di bevanda alcolica tradizionale del Podlasie, con conseguente invalidità del marchio ai sensi dell’articolo 7(1)(c) del regolamento n. 207/2009.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articoli 7(1)(b), 7(1)(c), 7(2), 52(1)(a)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 95(1), 95(2), 59(1)(a), 59(1)(b)
- Regolamento delegato (UE) 2018/625, articolo 16(2), articolo 27(4), articolo 82(2)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626, articolo 24
- Regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’EUIPO, articoli 52 e 54(1)
- Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
Nullità del marchio UE verbale "duch puszczy"
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto l’istanza di nullità del marchio verbale UE "duch puszczy" registrato per "alcoholic beverages (except beer)" in classe 33. Il Tribunale esamina, in particolare, la questione del carattere descrittivo del segno e alcuni profili probatori e procedurali emersi nel procedimento amministrativo.
Fatti e procedimento amministrativo
Grupa Chorten sp. z o.o. aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio sulla base dell’articolo 59(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7(1)(b), (c) e (d), nonché dell’articolo 59(1)(b) dello stesso regolamento. La Divisione di cancellazione aveva respinto la domanda, ma la Commissione di ricorso aveva accolto l’impugnazione e dichiarato nullo il marchio, ritenendo che l’espressione "duch puszczy" designasse un distillato tradizionale del Podlasie, simile a un moonshine locale, e che quindi descrivesse la natura dei prodotti rivendicati.
Normativa applicabile ratione temporis
Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione risale al 18 luglio 2016, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 207/2009, come modificato, in particolare gli articoli 7(1)(b) e (c) e 52(1)(a). Sul piano procedurale si applicano invece il regolamento (UE) 2017/1001 e il regolamento delegato (UE) 2018/625, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2018/626.
Primo profilo: ammissibilità delle prove prodotte per la prima volta in appello
La ricorrente contestava che la Commissione di ricorso avesse considerato gli allegati n. 1-20 della memoria di ricorso, prodotti per la prima volta in appello. Il Tribunale richiama l’articolo 95(2) del regolamento 2017/1001 e l’articolo 27(4) del regolamento delegato 2018/625, dai quali deriva un ampio potere discrezionale dell’EUIPO nell’accettare elementi tardivi, purché siano apparentemente rilevanti e giustificati da ragioni valide, in particolare quando integrano o contestano gli accertamenti della prima istanza.
Nel caso concreto, le prove tardive erano state presentate per rispondere all’osservazione della Divisione di cancellazione sulla insufficienza dell’istruttoria e risultavano aggiuntive rispetto a quelle già prodotte. Il Tribunale ritiene quindi corretta la loro ammissione.
Secondo profilo: prove in lingua polacca non tradotte
La ricorrente sosteneva inoltre che alcuni elementi probatori prodotti in polacco non potessero essere presi in considerazione, poiché la lingua del procedimento era l’inglese. Il Tribunale osserva che l’obbligo di presentare traduzione riguarda solo le prove concernenti il deposito, la registrazione o il rinnovo di diritti anteriori, oppure il contenuto del diritto nazionale pertinente. Le altre prove possono essere presentate in una qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione, e l’EUIPO può richiederne la traduzione solo facoltativamente.
Poiché i documenti contestati non rientravano nelle categorie soggette a traduzione obbligatoria, e poiché la ricorrente aveva comunque potuto discuterne il contenuto nelle proprie osservazioni, il Tribunale esclude ogni violazione dei diritti di difesa o del principio di parità di trattamento.
Carattere descrittivo del segno e pubblico di riferimento
Nel merito, il Tribunale ribadisce che, ai fini dell’articolo 7(1)(c) del regolamento n. 207/2009, un segno è descrittivo quando presenta un nesso sufficientemente diretto e concreto con i prodotti, tale da consentire al pubblico pertinente di percepirne immediatamente una caratteristica, senza ulteriore riflessione. Il pubblico di riferimento è quello generale polacco, dato che il marchio è composto da parole polacche e riguarda bevande alcoliche.
Il Tribunale riconosce che l’espressione "duch puszczy" significa letteralmente "spirit of the forest", ma conferma che, sulla base delle prove prodotte, essa è entrata nell’uso corrente polacco per indicare una specifica bevanda alcolica artigianale, tradizionalmente prodotta nel Podlasie. Le fonti anteriori alla data di deposito, come articoli del 2009 e del 2013, dimostrano che tale significato era già noto prima della registrazione; le fonti posteriori al 2016 corroborano che il significato non è mutato nel tempo e possono quindi essere utilizzate per ricostruire la situazione esistente alla data rilevante.
Irrilevanza della pluralità di significati e delle decisioni nazionali invocate
Il Tribunale precisa che, anche se il segno ha più significati possibili, la causa di nullità ricorre quando almeno uno di essi è descrittivo del prodotto. Perciò non conta che l’espressione possa evocare anche una dimensione poetica o la nozione generica di moonshine: è sufficiente che, nel contesto dei prodotti rivendicati, essa indichi un tipo concreto di alcolico regionale.
Sono respinti anche i richiami della ricorrente a precedenti registrazioni nazionali o europee e a una decisione giurisdizionale polacca favorevole. Il Tribunale ribadisce che il sistema del marchio UE è autonomo e che l’EUIPO deve effettuare una valutazione completa e rigorosa in ogni caso concreto, senza essere vincolato da decisioni precedenti, se non nei limiti del principio di buona amministrazione e senza sacrificare la legalità.
Esclusione del carattere distintivo e dispositivo
Accertata la descrittività ai sensi dell’articolo 7(1)(c), il Tribunale considera superfluo esaminare il secondo motivo relativo all’articolo 7(1)(b), poiché è sufficiente che sussista uno solo dei motivi assoluti di impedimento alla registrazione per escludere la validità del marchio. Il ricorso è quindi respinto integralmente.
Spese
La ricorrente è condannata a sopportare le spese della controparte interveniente. L’EUIPO sopporta le proprie spese, poiché aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi, non verificatasi, di celebrazione di un’udienza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 10 lug 2024Tribunale, Sentenza T-104/22
- Sentenza · 10 lug 2024Tribunale, Sentenza T-123/22
- Sentenza · 10 lug 2024Tribunale, Sentenza T-540/22
- Sentenza · 10 lug 2024Tribunale, Sentenza T-624/22
- Sentenza · 10 lug 2024Tribunale, Sentenza T-309/22
- Sentenza · 10 lug 2024Tribunale, Sentenza T-676/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →