Tribunale, Sentenza T-541/23
Judgment of the General Court (First Chamber) of 10 July 2024. — Laura Food Srl v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark Thé Vert de Chine AL ASSAD HBOUB R3505 Chaara 4011 – Earlier EU figurative mark Grand Lion 4011 B552 – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-541/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva accolto l’opposizione contro il marchio figurativo richiesto per il prodotto "tea". Dopo avere dichiarato inammissibili le prove nuove prodotte dalla ricorrente, il Tribunale ritiene tuttavia errata la valutazione complessiva del rischio di confusione: i segni sono solo debolmente simili sul piano visivo, non sono simili foneticamente e lo sono in misura ridotta sul piano concettuale. Ne consegue che l’opposizione non poteva essere accolta per il solo fatto che i prodotti erano identici.
Marchio UE figurativo: annullata la decisione EUIPO per assenza di rischio di confusione tra i segni in conflitto per il prodotto "tea" in classe 30
La questione giuridica
Se, nell’ambito di un’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, i segni figurativi e denominativi in questione fossero tali da generare un rischio di confusione per il pubblico rilevante dell’Unione, tenuto conto della comparazione dei prodotti, del pubblico di riferimento, del carattere distintivo degli elementi comuni e delle somiglianze visive, fonetiche e concettuali; e, preliminarmente, se fosse ammissibile la produzione per la prima volta dinanzi al Tribunale di prove nuove sul carattere descrittivo dell’elemento "4011" e sul prezzo dei prodotti.
Principio di diritto
In sede di controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso EUIPO, il Tribunale non può tener conto di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso; inoltre, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il rischio di confusione va escluso quando, nonostante l’identità dei prodotti, i segni presentano complessivamente una bassa somiglianza visiva, assenza di somiglianza fonetica e solo una debole somiglianza concettuale, sicché la mera presenza di un elemento comune non basta a giustificare il rifiuto della registrazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE figurativo: assenza di rischio di confusione per il segno "Thé Vert de Chine AL ASSAD HBOUB R3505 Chaara 4011"
La pronuncia riguarda un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro la decisione della Seconda commissione di ricorso EUIPO in un procedimento di opposizione tra marchi figurativi per prodotti di classe 30, in particolare il prodotto "tea". Il Tribunale esamina sia la questione processuale dell’ammissibilità di nuove prove, sia il merito dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
Laura Food Srl aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo "Thé Vert de Chine AL ASSAD HBOUB R3505 Chaara 4011" per una serie di prodotti alimentari di classe 30, tra cui il tè. Bella Tawziaa II SLU aveva proposto opposizione sulla base del marchio figurativo anteriore "Grand Lion 4011 B552", registrato per prodotti in parte coincidenti, tra cui il tè. La Divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione, ma la commissione di ricorso l’aveva accolta, ritenendo sussistente un rischio di confusione per il pubblico dell’Unione.
Ricevibilità delle prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale
La ricorrente aveva depositato in allegato al ricorso nuovi elementi documentali per dimostrare che l’elemento "4011" era descrittivo e che il prezzo dei prodotti avrebbe elevato il livello di attenzione dei consumatori. Il Tribunale li dichiara irricevibili perché il sindacato di legittimità sulle decisioni delle commissioni di ricorso deve svolgersi sulla base del contesto fattuale e giuridico esistente dinanzi all’EUIPO. Conseguentemente, non è consentito modificare davanti al Tribunale l’oggetto della controversia con prove nuove non presentate in sede amministrativa.
Pubblico di riferimento e livello di attenzione
Il Tribunale conferma che il pubblico rilevante è costituito dai consumatori dell’Unione che possono acquistare i prodotti coperti dai due marchi. Respinge anche la censura relativa al pubblico arabofono, osservando che la comprensione di una lingua straniera non può essere presunta in generale, ma che non può escludersi che tale parte del pubblico faccia comunque parte del pubblico rilevante. Quanto al livello di attenzione, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui i prodotti alimentari di classe 30 sono normalmente beni di largo consumo, spesso poco costosi, e quindi acquistati con attenzione al massimo media, talvolta inferiore alla media; nel caso concreto, la ricorrente non ha fornito elementi ammissibili o sufficienti per dimostrare il contrario.
Comparazione dei prodotti
La decisione dà atto che i prodotti per i quali il marchio è stato contestato e i prodotti coperti dal marchio anteriore sono identici. Tale aspetto non è contestato in modo efficace dalla ricorrente e viene quindi mantenuto fermo nella valutazione complessiva.
Comparazione dei segni e individuazione degli elementi distintivi e dominanti
Il Tribunale ricostruisce i segni nel loro insieme, ricordando che il consumatore medio percepisce normalmente il marchio globalmente, senza scomporlo nei singoli dettagli. Tuttavia, nell’analisi della somiglianza occorre tener conto degli elementi distintivi e dominanti.
Per il marchio richiesto, il Tribunale rileva la presenza di più elementi verbali e figurativi, tra cui "al assad", "thé vert de chine", "hboub", "chaara", "4011", "R3505" e vari elementi grafici con leoni e decorazioni. Pur confermando che "al assad" e le rappresentazioni dei leoni sono elementi importanti, il Tribunale osserva che anche "b552" o altri elementi non possono essere ignorati nella valutazione complessiva; in particolare, il solo elemento "4011" non può essere considerato descrittivo per tutti i consumatori dell’Unione.
Per il marchio anteriore, il Tribunale censura la commissione di ricorso per non aver attribuito rilievo sufficiente all’elemento "b552", che, per dimensioni e posizione, non è trascurabile. Ne deriva che gli elementi distintivi e dominanti del marchio anteriore non sono solo "4011", ma anche "b552".
Somiglianza visiva
Il Tribunale conferma che la somiglianza visiva tra i segni è solo bassa. I due marchi coincidono in "4011" e nella presenza del leone, ma differiscono per numerosi elementi verbali non trascurabili, per la struttura complessiva, per le dimensioni delle raffigurazioni e per vari dettagli grafici e cromatici. Inoltre, alcune immagini del marchio anteriore risultano difficili da percepire, sicché il grado di somiglianza visiva non può essere elevato.
Somiglianza fonetica
Su questo punto il Tribunale si discosta dalla commissione di ricorso. Ritiene che i segni non siano foneticamente simili per il pubblico rilevante: il marchio anteriore può essere pronunciato come "4011" e anche con riferimento a "b552", mentre il marchio richiesto contiene, oltre a "al assad", altri elementi verbali significativi che possono essere pronunciati. Il numero di differenze fonetiche è dunque tale da escludere una somiglianza fonetica, anche solo bassa.
Somiglianza concettuale
Anche sul piano concettuale il Tribunale ridimensiona la conclusione della commissione di ricorso. Sebbene entrambi i marchi contengano riferimenti al leone, nel marchio anteriore la raffigurazione dei leoni è poco percepibile e le espressioni verbali "grand lion" e l’equivalente arabo non sono necessariamente comprese senza difficoltà dal pubblico rilevante. La somiglianza concettuale viene quindi qualificata come bassa, e non sopra la media.
Valutazione globale del rischio di confusione
Richiamando il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, il Tribunale osserva che l’identità dei prodotti non basta, da sola, a fondare il rischio di confusione. Nel caso concreto, la combinazione tra bassa somiglianza visiva, assenza di somiglianza fonetica e solo debole somiglianza concettuale non consente di ritenere che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate, anche tenendo conto del livello di attenzione inferiore alla media.
Dispositivo e conseguenze sulle spese
Il Tribunale accoglie il motivo unico di ricorso fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, annulla la decisione della commissione di ricorso nella parte in cui aveva annullato la decisione della Divisione di opposizione e condannare EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute da Laura Food Srl. In pratica, l’opposizione non può essere accolta per il solo fatto che i prodotti sono identici, in assenza di un sufficiente grado di somiglianza tra i segni.
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