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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-120/23

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 10 luglio 2024. — UJ e a. contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso generale EPSO/AD/380/19 – Decisioni di non iscrivere i nomi dei ricorrenti nell’elenco di riserva – Regime linguistico – Parità di trattamento – Ripetizione delle prove scritte – Selezione per titoli – Obbligo di motivazione. — Causa T-120/23

Giurisprudenza europea62023TJ0120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di diversi candidati del concorso EPSO/AD/380/19 contro le decisioni di non iscrizione nell’elenco di riserva per il grado AD 7. La Corte ha ritenuto legittima la limitazione linguistica alle prove del centro di valutazione a inglese e francese, perché giustificata dalle reali esigenze del servizio, e ha escluso violazioni del principio di parità di trattamento, dell’obbligo di motivazione e delle norme statutarie invocate. Quanto alle spese, ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie, tenuto conto delle difficoltà tecniche incontrate durante il concorso.

Concorso EPSO/AD/380/19: legittimità della limitazione linguistica alle prove del centro di valutazione e delle modalità di selezione e motivazione delle decisioni di esclusione dall’elenco di riserva.

La questione giuridica

Se il bando di concorso, limitando a inglese e francese la lingua 2 per le prove del centro di valutazione e per alcune comunicazioni procedurali, violasse il regime linguistico, il principio di non discriminazione e i diritti della difesa; se la ripetizione delle prove scritte, la selezione per titoli tramite Talent Screener, la composizione della commissione giudicatrice e la clausola di riassegnazione tra gradi AD 9 e AD 7 violassero il principio di parità di trattamento, l’articolo 27 dello Statuto e l’articolo 5 dell’allegato III; e se le decisioni impugnate fossero sufficientemente motivate.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che la limitazione della lingua 2 alle sole lingue inglese e francese, applicata alle prove del centro di valutazione del concorso EPSO/AD/380/19, era giustificata in modo oggettivo e proporzionato dalle esigenze del servizio e quindi non violava l’articolo 1 quinquies dello Statuto; ha inoltre dichiarato in parte irricevibili e in parte infondati gli altri motivi, ritenendo che le ripetizioni delle prove scritte non abbiano leso la parità di trattamento, che la selezione per titoli fosse strutturata in modo obiettivo, che le decisioni di esclusione fossero sufficientemente motivate e che le ulteriori censure su composizione della commissione, clausola passerella e obbligo di candidarsi per un solo grado fossero irricevibili o infondate. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 5 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958
  • Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 88, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Concorso EPSO/AD/380/19: esclusione dall’elenco di riserva e regime linguistico

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da candidati del concorso generale EPSO/AD/380/19 per amministratori AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi. Il Tribunale esamina numerose censure contro le decisioni della commissione giudicatrice di non iscrivere i ricorrenti nell’elenco di riserva e, per alcuni di essi, contro le decisioni di riesame e il rigetto del reclamo da parte dell’APN.

Fatti e svolgimento della procedura

Il concorso era stato pubblicato da EPSO il 5 dicembre 2019 e prevedeva due elenchi di riserva, per i gradi AD 7 e AD 9. I ricorrenti hanno superato i test a scelta multipla e la selezione per titoli, quindi hanno partecipato alle prove del centro di valutazione. Le decisioni del 5 maggio 2022 hanno poi escluso i loro nomi dall’elenco di riserva per AD 7; per UJ, UL e UM vi sono state anche decisioni del 15 luglio 2022 di rigetto delle domande di riesame, seguite dal rigetto del reclamo da parte dell’APN.

Oggetto del ricorso

Il Tribunale chiarisce innanzitutto che, per UJ, UL e UM, l’atto impugnato è la decisione della commissione giudicatrice resa dopo il riesame, mentre per gli altri ricorrenti è la decisione iniziale del 5 maggio 2022. Le decisioni dell’APN sono ritenute prive di contenuto autonomo e meri atti confermativi.

Primo motivo: regime linguistico e principio di non discriminazione

I ricorrenti contestavano la limitazione della lingua 2 alle sole lingue inglese e francese per le prove del centro di valutazione, nonché l’obbligo di usare la lingua 2 per la domanda di riesame e per il reclamo. Il Tribunale dichiara il motivo ricevibile solo nella parte relativa alle prove del centro di valutazione, ritenendo invece irricevibile la censura sulle comunicazioni procedurali, perché non collegata alla motivazione delle decisioni impugnate e priva di dimostrazione concreta di pregiudizio ai diritti della difesa.

Nel merito, il Tribunale osserva che la limitazione linguistica era giustificata dalle esigenze del servizio: i posti riguardavano funzioni nelle quali inglese e francese erano le lingue più utilizzate per analisi, comunicazione interna ed esterna, relazioni e documenti di lavoro. La Commissione aveva prodotto statistiche, avvisi di posto vacante e dati sulle consultazioni interservizi che confermavano tale uso prevalente. Ne consegue che la limitazione era oggettivamente giustificata e proporzionata, e quindi compatibile con l’articolo 1 quinquies dello Statuto. Il Tribunale precisa anche che, nei concorsi UE, il regolamento n. 1 non impone obblighi ulteriori rispetto a quelli derivanti dallo Statuto.

Secondo motivo: parità di trattamento, prove scritte e selezione per titoli

I ricorrenti lamentavano disparità di trattamento nelle prove scritte, dovute ai problemi tecnici che avevano portato alla ripetizione delle prove, alla presunta minore difficoltà delle sessioni successive, alla durata delle prove orali e all’uso di tastiere diverse nei centri autorizzati. Contestavano inoltre il sistema di selezione per titoli tramite Talent Screener.

Il Tribunale esclude innanzitutto che l’offerta, a tutti i candidati della prima sessione, di ripetere le prove scritte, pur potenzialmente favorendo alcuni, abbia violato la parità di trattamento: la soluzione era giustificata dall’ampiezza dei problemi tecnici e mirava a ristabilire condizioni eque per tutti. Anche le censure sulla minore difficoltà delle sessioni successive vengono respinte, perché i temi erano diversi e non vi era prova di un vantaggio significativo. Analogamente, la diversa durata delle prove orali non è considerata eccessiva rispetto al numero di candidati, e il rischio di conoscenza anticipata delle domande è ritenuto inerente a ogni concorso con prove orali. Quanto alle tastiere, i ricorrenti non dimostrano alcuna discriminazione concreta.

Sulla selezione per titoli, il Tribunale distingue la presente fattispecie dal precedente Glantenay: qui il Talent Screener era strutturato su criteri predeterminati, coefficienti di ponderazione e punteggi, e la commissione giudicatrice esaminava effettivamente la pertinenza delle esperienze professionali. Il sistema è quindi ritenuto conforme all’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto e non lesivo dell’obiettività della selezione.

Terzo motivo: obbligo di motivazione e garanzie procedurali

I ricorrenti sostenevano che le decisioni di esclusione fossero insufficientemente motivate e che ciò avesse inciso sui diritti della difesa, sulla parità delle parti e sull’articolo 47 della Carta. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui, nei concorsi, la motivazione può essere soddisfatta mediante la comunicazione dei punteggi e, nel caso di specie, anche dei commenti del passaporto delle competenze.

Le decisioni del 5 maggio 2022 contenevano i punteggi per ciascuna competenza e i commenti della commissione giudicatrice; per UJ, UL e UM, le decisioni di riesame confermavano l’esame dei punteggi ottenuti. Il Tribunale ritiene dunque adempiuto l’obbligo di motivazione, nel rispetto del segreto dei lavori della commissione giudicatrice imposto dall’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto. La mancata risposta preventiva ad alcuni argomenti del reclamo e il rigetto delle richieste di accesso agli elaborati non sono sufficienti a integrare un difetto di motivazione.

Quarto, quinto, sesto e settimo motivo: ulteriori censure statutarie e di eguaglianza

Il Tribunale respinge anche le ulteriori doglianze. Quanto al numero di candidati inseriti nell’elenco di riserva, ricorda che l’articolo 5, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto formula una raccomandazione e non un obbligo vincolante; pertanto il numero di candidati iscritti non comporta invalidità delle decisioni impugnate. La censura sulla partecipazione di funzionari della DG HR alla commissione giudicatrice è dichiarata irricevibile per difetto di specificità ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

Riguardo alla pretesa valutazione indebita della capacità di gestire un gruppo di lavoro per i candidati AD 7, il Tribunale la dichiara irricevibile perché non sollevata nel reclamo né collegata alle censure precedenti. Quanto all’articolo 27 dello Statuto, il Tribunale ritiene irricevibile la critica alla regola del solo grado di candidatura e infondata la censura alla clausola passerella: la riassegnazione da AD 9 ad AD 7 avviene solo se il candidato soddisfa le condizioni di ammissione per AD 7. Infine, la doglianza sulla presunta instabilità della commissione giudicatrice è irricevibile perché non era stata sollevata nel reclamo e non presenta un collegamento stretto con le censure precontenziose.

Decisione e spese

Il ricorso è respinto integralmente. Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà tecniche incontrate durante il concorso e della mancata risposta esplicita della Commissione al reclamo in quel contesto, il Tribunale decide che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Come è indicizzato

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