Tribunale, Sentenza T-323/22
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 10 luglio 2024 (Estratti). — PH e a. contro Banca centrale europea. — Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Opposizione della BCE all’acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Incidenza diretta – Irricevibilità parziale – Onorabilità e competenza professionale del candidato acquirente – Solidità finanziaria – Rispetto dei requisiti prudenziali – Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo – Proporzionalità. — Causa T-323/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione BCE che si opponeva all’acquisizione di una partecipazione qualificata nella HKB Bank GmbH. Ha escluso che il venditore della partecipazione fosse direttamente inciso dalla decisione, con conseguente irricevibilità del ricorso proposto anche da Socrates Capital Ltd. Nel merito, ha ritenuto legittimo che la BCE prendesse in considerazione la competenza professionale dei candidati acquirenti nell’ambito della valutazione della loro onorabilità. La pronuncia conferma l’ampia funzione prudenziale del controllo sulle partecipazioni qualificate.
Opposizione della BCE all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio e legittimazione del venditore ad agire ex articolo 263 TFUE
La questione giuridica
Se la decisione della BCE di opporsi all’acquisizione di una partecipazione qualificata riguardi direttamente il venditore della partecipazione, ai fini della legittimazione ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE; e, nel merito, se la BCE potesse valutare la competenza professionale dei candidati acquirenti nell’ambito del criterio di onorabilità previsto dall’articolo 23 della direttiva 2013/36.
Principio di diritto
Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso della Socrates Capital Ltd perché la decisione BCE di opposizione all’acquisizione di una partecipazione qualificata non incide direttamente sulla situazione giuridica del venditore, ma soltanto su quella dei candidati acquirenti, senza pregiudicare il suo diritto di cedere la partecipazione. Nel merito, ha respinto il ricorso affermando che il criterio di onorabilità di cui all’articolo 23 della direttiva 2013/36 può includere anche la verifica della competenza professionale del candidato acquirente, in quanto rilevante per la gestione sana e prudente dell’ente creditizio.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1024/2013
- Direttiva 2013/36/UE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 16 e 17
- Kreditwesengesetz (KWG)
- Direttiva 2007/44/CE
Opposizione della BCE all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio e legittimazione del venditore ad agire ex articolo 263 TFUE
La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto da PH, PI, PJ e Socrates Capital Ltd contro la decisione della BCE del 22 marzo 2022 che si opponeva all’acquisizione, da parte di PH, PI e PJ, di una partecipazione qualificata nella HKB Bank GmbH. Il Tribunale affronta sia un profilo preliminare di ricevibilità, sia un motivo di merito relativo ai criteri prudenziali applicati dalla BCE.
Fatti e procedimento principale
La banca bersaglio era un ente creditizio meno significativo, situato in Germania e soggetto alla vigilanza prudenziale diretta della BaFin. Socrates Capital deteneva l’81,6% del capitale e il 95,14% dei diritti di voto nella banca bersaglio, mentre PH, PI e PJ avevano notificato alla BaFin la loro intenzione di acquisire tale partecipazione, superando il 50% del capitale e dei diritti di voto.
Nel corso del procedimento amministrativo, la Socrates Capital e due dei candidati acquirenti avevano concluso un contratto di compravendita subordinato a condizioni e clausole risolutive. Con decisione del 22 marzo 2022, la BCE si è opposta all’operazione ritenendo che i candidati acquirenti non soddisfacessero i requisiti relativi a onorabilità, solidità finanziaria, rispetto dei requisiti prudenziali e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Questione di ricevibilità: interesse ad agire della Socrates Capital
La BCE sosteneva che la decisione non producesse effetti diretti sulla situazione giuridica della Socrates Capital, in quanto non le impediva giuridicamente di vendere la partecipazione e non prevedeva sanzioni nei confronti del venditore. I ricorrenti replicavano che la clausola di condizionalità del contratto di compravendita e l’incidenza su proprietà e libertà d’impresa rendevano la società direttamente interessata.
Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, un ricorso da parte di un soggetto non destinatario dell’atto è ammissibile solo se l’atto lo riguarda direttamente e individualmente, oppure se si tratta di un atto regolamentare privo di misure di esecuzione. Poiché la decisione impugnata non era un atto regolamentare, il Tribunale ha verificato solo la sussistenza dell’incidenza diretta.
Ragionamento del Tribunale sulla mancata incidenza diretta
Il Tribunale ha osservato che il sistema di controllo delle partecipazioni qualificate previsto dalla direttiva 2013/36 mira a valutare in via preventiva la qualità dei candidati acquirenti, in modo da garantire la sana e prudente gestione dell’ente creditizio. Le disposizioni della direttiva non prevedono la partecipazione del venditore al procedimento né la notifica della decisione al venditore stesso.
La decisione di opposizione non modifica la situazione giuridica del venditore, ma si limita a impedire ai candidati acquirenti di accedere al settore bancario in qualità di proprietari. Il venditore resta libero di cedere la propria partecipazione ad altro acquirente. Né la disciplina unionale né quella tedesca richiamata prevedono sanzioni nei confronti del venditore o misure di invalidazione del contratto di vendita.
Quanto alla clausola contrattuale che subordinava l’efficacia del contratto all’autorizzazione della BCE, il Tribunale ha rilevato che si trattava di una previsione volontaria inserita dalle parti e non dell’effetto diretto della decisione impugnata. Parimenti, la menzione di diritti di proprietà e libertà d’impresa non era sufficiente a dimostrare un’incidenza giuridica diretta sulla Socrates Capital, poiché la decisione non pregiudicava il suo diritto di vendere le quote.
Ne è derivata l’irricevibilità del ricorso nella parte proposta da Socrates Capital, senza necessità di esaminare la sua incidenza individuale.
Motivo di merito: valutazione della competenza professionale dei candidati acquirenti
Nel merito, i ricorrenti sostenevano che la BCE non potesse fondarsi sulla competenza professionale dei candidati acquirenti, perché l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 menziona l’onorabilità ma non espressamente tale requisito.
Il Tribunale ha respinto tale censura. Ha rilevato che il criterio dell’onorabilità, secondo il suo significato ordinario e alla luce della direttiva 2007/44/CE, include anche la verifica di eventuali dubbi sulla competenza professionale del candidato acquirente. Questa interpretazione è coerente con la finalità del controllo sulle partecipazioni qualificate, che è quella di assicurare una gestione sana e prudente dell’ente creditizio. Inoltre, il soggetto che acquisisce una partecipazione qualificata può influenzare la governance dell’ente, sicché la sua competenza professionale è rilevante ai fini della valutazione prudenziale.
Il Tribunale ha anche richiamato gli orientamenti comuni, che indicano espressamente la competenza professionale quale elemento della reputazione del candidato acquirente, nonché la motivazione della normativa tedesca di recepimento, che parla di integrità e capacità professionale.
Normativa rilevante e ratio della decisione
La pronuncia si colloca nell’ambito della vigilanza prudenziale sugli enti creditizi disciplinata dal regolamento n. 1024/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE. Il controllo sulle partecipazioni qualificate è concepito come strumento preventivo, rivolto ai candidati acquirenti, per impedire ingressi non idonei nella proprietà bancaria e per contrastare anche il rischio di riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo.
Dispositivo
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. PH, PI, PJ e Socrates Capital Ltd sono stati condannati a sopportare le proprie spese e quelle della BCE, mentre la Commissione europea ha sopportato le proprie spese.
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