Tribunale, Sentenza T-216/23
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 10 luglio 2024. — VT contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso generale EPSO/AD/380/19 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Regime linguistico – Parità di trattamento – Ripetizione delle prove scritte – Selezione per titoli – Stabilità della composizione della commissione giudicatrice – Obbligo di motivazione. — Causa T-216/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha confermato la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/380/19 di non iscrivere VT nell’elenco di riserva. Ha ritenuto legittima la limitazione dell’inglese e del francese come lingua 2 delle prove del centro di valutazione, in ragione delle esigenze funzionali del posto. Ha inoltre respinto tutte le altre censure del ricorrente, relative a parità di trattamento, motivazione, selezione per titoli, composizione della commissione e clausola passerella. Ciascuna parte ha sopportato le proprie spese per ragioni di equità.
Concorso EPSO/AD/380/19: legittimità della limitazione linguistica alle prove del centro di valutazione e della gestione delle prove e della commissione giudicatrice, con rigetto della domanda di annullamento della mancata iscrizione nell’elenco di riserva.
La questione giuridica
Il Tribunale è stato chiamato a decidere se la decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere VT nell’elenco di riserva fosse viziata: (i) da violazione del regime linguistico e del principio di non discriminazione per la limitazione dell’inglese e del francese alle prove del centro di valutazione e alle comunicazioni successive; (ii) da violazione del principio di parità di trattamento per la ripetizione delle prove scritte e per lo svolgimento delle prove orali; (iii) da difetto di motivazione; (iv) da violazione delle regole sul numero di idonei, sulla composizione della commissione giudicatrice e sulla clausola di riassegnazione tra gradi AD 9 e AD 7; (v) da errore manifesto di valutazione, in particolare sulla valutazione della leadership per il grado AD 7.
Principio di diritto
Il Tribunale ha respinto il ricorso: la limitazione della lingua 2 del centro di valutazione all’inglese o al francese era oggettivamente giustificata e proporzionata alle esigenze del servizio per i posti di amministratore nel settore della cooperazione internazionale e degli aiuti a paesi terzi; invece, le censure sulla limitazione linguistica delle comunicazioni e dei rimedi interni erano irricevibili per difetto di nesso stretto con la decisione impugnata. Le irregolarità lamentate sulle prove scritte, sulle prove orali, sulla selezione per titoli, sulla motivazione, sulla stabilità della commissione giudicatrice e sulla clausola passerella sono state tutte respinte, perché infondate o irricevibili. La motivazione della mancata iscrizione nell’elenco di riserva era sufficiente, poiché fondata sui punteggi ottenuti e accompagnata dal passaporto delle competenze; la composizione variabile della commissione e la ripetizione delle prove non hanno compromesso, nel caso concreto, la parità di trattamento e l’obiettività della valutazione.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 5 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Regolamento n. 1 del Consiglio del 15 aprile 1958
- Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio
Concorso EPSO/AD/380/19: mancata iscrizione nell’elenco di riserva e censure sul regime linguistico e sulla regolarità della selezione
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un candidato a un concorso generale EPSO per amministratori nel settore della cooperazione internazionale e degli aiuti a paesi terzi. Il Tribunale, quarta sezione, ha esaminato molteplici motivi di annullamento contro la decisione della commissione giudicatrice, adottata a seguito di riesame, di non iscrivere il ricorrente nell’elenco di riserva.
Fatti e svolgimento della procedura di concorso
L’EPSO aveva pubblicato il bando il 5 dicembre 2019 per il concorso EPSO/AD/380/19, volto a costituire due elenchi di riserva, per i gradi AD 7 e AD 9. Il ricorrente aveva superato i questionari a scelta multipla e la selezione per titoli, ma non aveva ottenuto punteggi sufficienti nelle prove del centro di valutazione. Dopo la decisione iniziale del 5 maggio 2022, il ricorrente aveva chiesto il riesame; la commissione giudicatrice aveva respinto tale domanda il 15 luglio 2022. Un reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto era rimasto senza risposta esplicita da parte dell’amministrazione.
Oggetto del ricorso e ricostruzione degli atti impugnati
Il Tribunale ha precisato che l’atto lesivo era la decisione del 15 luglio 2022, poiché essa si sostituiva alla decisione iniziale. La successiva decisione implicita di rigetto del reclamo non aveva contenuto autonomo e non costituiva quindi un ulteriore oggetto di impugnazione autonoma.
Primo motivo: regime linguistico e eccezione di illegittimità del bando
Il ricorrente sosteneva che il bando violasse il regolamento n. 1 e il principio di non discriminazione, limitando a inglese e francese la lingua 2 per le comunicazioni con l’EPSO e per le prove del centro di valutazione. Il Tribunale ha distinto tra le diverse disposizioni del bando.
Per la lingua delle prove del centro di valutazione, l’eccezione di illegittimità è stata ritenuta ricevibile, perché quelle disposizioni avevano un nesso stretto con la motivazione della decisione impugnata: nelle prove del centro di valutazione la commissione valutava anche la competenza generale di comunicazione, e il livello di conoscenza della lingua 2 incideva direttamente sulla prestazione del candidato. Sul merito, tuttavia, la censura è stata respinta: la Commissione ha dimostrato, con dati sull’uso effettivo dell’inglese e del francese nei servizi interessati, che la limitazione era giustificata dalle reali esigenze del servizio, proporzionata e fondata su criteri oggettivi e prevedibili.
Per le disposizioni che imponevano l’inglese o il francese come lingua di comunicazione con l’EPSO e come lingua per la domanda di riesame e per il reclamo, l’eccezione è stata dichiarata irricevibile, perché il ricorrente non ha dimostrato un nesso stretto con la decisione impugnata. Il Tribunale ha rilevato che tali adempimenti non erano soggetti a un vincolo temporale paragonabile a quello delle prove e che il ricorrente non aveva provato un concreto pregiudizio ai diritti di difesa.
Secondo motivo: parità di trattamento nelle prove scritte e orali e obiettività della selezione per titoli
Quanto alle prove scritte, il ricorrente contestava la decisione di offrire a tutti i candidati della prima sessione la possibilità di ripeterle dopo problemi tecnici, l’asserita minore difficoltà della seconda e della terza sessione, la mancata pubblicizzazione della terza sessione e alcune differenze tra tastiere. Il Tribunale ha osservato che i gravi problemi tecnici erano stati molto diffusi e che la possibilità di ripetere le prove era una misura ragionevole per rimediare al malfunzionamento, senza violare la parità di trattamento. Ha inoltre escluso che le diverse sessioni avessero presentato un livello di difficoltà sostanzialmente diseguale o che la mancata pubblicità della terza sessione avesse inciso sulla legittimità della procedura.
Quanto alle prove orali, il ricorrente lamentava che lo svolgimento su più settimane avesse avvantaggiato i candidati esaminati per ultimi. Il Tribunale ha ritenuto che, considerato l’elevato numero di candidati e la durata limitata dei colloqui, il calendario non fosse eccessivo e che il rischio di circolazione informale di informazioni fosse inerente a qualsiasi concorso di questo tipo.
Quanto alla selezione per titoli tramite Talent Screener, il ricorrente invocava l’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto e la sentenza Glantenay. Il Tribunale ha dichiarato la censura irricevibile, perché il ricorrente aveva superato quella fase e non dimostrava un nesso stretto con la decisione impugnata. In ogni caso, ha ritenuto il sistema conforme allo Statuto, poiché la commissione giudicatrice esaminava concretamente le risposte e i titoli, con criteri predeterminati e verificabili, a differenza del metodo censurato nella giurisprudenza richiamata.
Terzo motivo: obbligo di motivazione e diritti di difesa
Il ricorrente sosteneva che la mancata iscrizione nell’elenco di riserva fosse immotivata e che anche il rigetto del riesame e del reclamo fosse stereotipato o privo di motivazione. Il Tribunale ha ricordato che, per i concorsi, l’obbligo di motivazione deve conciliarsi con il segreto dei lavori della commissione giudicatrice. Ha quindi ritenuto sufficiente la comunicazione dei punteggi e dei commenti nel passaporto delle competenze, rilevando che la decisione del 5 maggio 2022 spiegava che il ricorrente non aveva raggiunto il punteggio minimo richiesto. Anche la decisione sul riesame è stata giudicata adeguatamente motivata, poiché indicava che i punteggi e la valutazione delle competenze erano stati riesaminati e che non erano stati commessi errori nel trattamento dei dati.
Quarto motivo: numero di idonei e composizione della commissione giudicatrice
Il ricorrente contestava la presunta violazione dell’articolo 5, quinto e sesto comma, dell’allegato III dello Statuto, sostenendo che l’elenco di riserva dovesse essere più ampio. Il Tribunale ha ricordato che il numero minimo di candidati in elenco pari al doppio dei posti è solo una raccomandazione, non una regola vincolante. Ha quindi escluso che l’iscrizione di 100 candidati per il grado AD 7, in base alle circostanze del concorso e alle regole sui pari merito, potesse comportare l’annullamento della decisione impugnata.
La doglianza relativa alla presenza di funzionari della direzione generale Risorse umane nella commissione giudicatrice è stata dichiarata irricevibile per carenza di specificità del ricorso introduttivo ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.
Quinto motivo: valutazione della leadership per il grado AD 7
Il ricorrente sosteneva che la capacità di gestire un gruppo dovesse essere valutata solo per il grado AD 9. Il Tribunale ha chiarito che il bando distingueva tra le funzioni attese nella futura attività lavorativa e le competenze da valutare in sede di concorso. Nelle prove del centro di valutazione, la leadership era una delle competenze generali da esaminare per tutti i candidati, senza distinzione tra AD 7 e AD 9. Ne è conseguito il rigetto della censura e dell’asserito errore manifesto di valutazione.
Sesto motivo: articolo 27 dello Statuto e clausola passerella
Il ricorrente contestava, da un lato, l’obbligo di candidarsi per un solo grado e, dall’altro, la clausola che consentiva di riassegnare al grado AD 7 i candidati che avessero presentato domanda per AD 9 ma non ne soddisfacessero le condizioni. Il Tribunale ha dichiarato irricevibile la censura contro l’obbligo di candidatura per un solo grado, perché non esisteva un nesso stretto con la decisione impugnata e il ricorrente non aveva presentato domanda per entrambi i gradi. Ha invece respinto nel merito la critica alla clausola passerella, osservando che i candidati riassegnati ad AD 7 dovevano comunque soddisfare le condizioni per quel grado e che non risultava alcuna disparità di trattamento tra candidati con competenze diverse.
Settimo motivo: stabilità della commissione giudicatrice e obiettività delle valutazioni
Il ricorrente invocava la violazione del principio di parità di trattamento perché le prove orali sarebbero state valutate da formazioni diverse della commissione giudicatrice, prive di un nucleo stabile. Il Tribunale ha ricordato che la stabilità della composizione serve a garantire coerenza e obiettività, ma può essere sostituita da misure organizzative equivalenti. Nel caso concreto, la Commissione aveva documentato l’uso di prove prestrutturate, criteri omogenei, riunioni periodiche di coordinamento, analisi statistiche e normalizzazione dei punteggi, oltre alla presenza di un presidente o vicepresidente in ciascuna prova tramite shadowing. Considerato il numero molto elevato di colloqui, tali misure sono state giudicate sufficienti a garantire parità di trattamento e obiettività della valutazione. La censura relativa alla presunta assenza di competenze di due esaminatori è stata dichiarata irricevibile per difetto di specificità.
Dispositivo e spese
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. In tema di spese, ha applicato una soluzione equitativa: pur essendo il ricorrente soccombente, ciascuna parte ha sopportato le proprie spese, tenuto conto delle difficoltà tecniche verificatesi durante il concorso e della mancata risposta esplicita della Commissione al reclamo prima del giudizio.
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