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Circolare

Circolare numero 231 del 12-8-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le istruzioni applicative del D.L. 4 agosto 1995, n. 326, che modifica la disciplina dei lavori socialmente utili, dei sussidi di disoccupazione connessi e introduce la possibilità di mobilità lunga per alcuni lavoratori licenziati nel 1995. Vengono aggiornati importi e limiti del sussidio, estesa la platea dei beneficiari in specifiche ipotesi, precisata la prosecuzione dei progetti già avviati e disciplinati gli adempimenti delle sedi INPS e dei comuni per l’impiego in attività socialmente utili dei titolari di indennità di mobilità. La circolare richiama inoltre una nuova procedura per le imprese interessate alla mobilità lunga, con domanda al Ministero del lavoro entro il 15 settembre 1995.

Modifiche ai sussidi di disoccupazione per lavoratori in lavori socialmente utili e nuove disposizioni sulla mobilità lunga

Modifiche ai sussidi di disoccupazione per lavori socialmente utili e mobilità lunga

La circolare illustra le istruzioni applicative del D.L. 4 agosto 1995, n. 326, che rivede la disciplina dei lavori socialmente utili, dei sussidi di disoccupazione collegati e introduce una specifica possibilità di mobilità lunga per lavoratori licenziati nel corso del 1995. Il documento si concentra sulle sole novità introdotte dal decreto, rinviando alle precedenti circolari per le parti già disciplinate e non modificate.

Quadro normativo e decorrenza

Il D.L. n. 326/1995, pubblicato in G.U. n. 181 del 4 agosto 1995, è entrato in vigore il 5 agosto 1995, ma le sue disposizioni hanno effetto dal 14 agosto 1995. La circolare precisa che il decreto reitera, con modificazioni, disposizioni già contenute nel D.L. n. 232/1995 e contiene sia norme sostanziali sia indicazioni che incidono sull’operatività delle sedi INPS e dei comuni.

Incremento del sussidio per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili

Con l’art. 1, comma 3, viene aumentato il limite mensile delle ore indennizzabili da 80 a 100 e l’importo orario del sussidio da L. 7.500 a L. 8.000 per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili che non percepiscono trattamento straordinario di integrazione salariale, indennità di mobilità o disoccupazione speciale per l’edilizia. Il decreto specifica inoltre che a tale sussidio orario si applicano le disposizioni in materia di mobilità e indennità di mobilità; sulla concreta applicazione di tale rinvio la circolare si riserva ulteriori istruzioni, in attesa di chiarimenti ministeriali.

Ampliamento dei destinatari e permanenza nelle liste di mobilità

L’art. 1, comma 5, richiama e conferma l’estensione già prevista per i lavoratori che hanno cessato di fruire del trattamento di integrazione salariale nel periodo 1° dicembre 1994 - 31 maggio 1995. Il nuovo decreto stabilisce inoltre che i lavoratori interessati restano iscritti nelle liste di mobilità fino al 31 dicembre 1995, consolidando così la loro posizione ai fini dell’accesso al sussidio previsto per i periodi di utilizzazione in lavori socialmente utili.

Prosecuzione delle attività già in corso al 31 dicembre 1994

L’art. 1, comma 10, disciplina i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili al 31 dicembre 1994 e consente loro di proseguire l’attività, con diritto al sussidio, oltre il 31 luglio 1995 e fino al completamento del progetto. Rimane tuttavia fermo un limite massimo assoluto di 12 mesi, calcolato dalla data di cessazione del trattamento CIGS, di mobilità o di disoccupazione speciale per l’edilizia che l’interessato percepiva alla data del 31 dicembre 1994.

Regime dei lavoratori GEPI e INSAR

Per i lavoratori GEPI e INSAR destinatari dell’art. 5, comma 4, il decreto estende l’applicazione non solo delle disposizioni del comma 5 dell’art. 1, ma anche di quelle del comma 8 del medesimo articolo. Ne deriva che tali lavoratori possono beneficiare sia del sussidio per i periodi di effettiva utilizzazione nei lavori socialmente utili sia di quello per i periodi di non utilizzazione. La corresponsione non è però dovuta nei mesi in cui spetti l’indennità di mobilità o il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.

Comunicazioni ai comuni e impiego dei titolari di mobilità lunga

L’art. 1, comma 13, impone all’INPS di trasmettere ai sindaci dei comuni di residenza i nominativi dei lavoratori titolari di indennità di mobilità fino al raggiungimento della pensione di anzianità o vecchiaia, affinché possano essere impiegati direttamente in attività socialmente utili. La norma richiama espressamente la decadenza dall’indennità per chi non accetti tale impiego, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. c), della legge n. 223/1991.

Le sedi periferiche devono quindi predisporre e inoltrare ai comuni gli elenchi dei lavoratori residenti nel territorio che percepiscono l’indennità di mobilità e che possono fruirne oltre la durata ordinaria fino al pensionamento. La circolare precisa che vanno trasmessi anzitutto i nominativi di chi già percepisce la prestazione oltre i limiti ordinari previsti dall’art. 7 della legge n. 223/1991. La medesima procedura riguarda anche i lavoratori che, in base all’art. 3, comma 4, del D.L. n. 299/1994 e all’art. 22, comma 8, della legge n. 223/1991, hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia fino alla maturazione della pensione. La Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica sta predisponendo le liste alfabetiche per comune di residenza, che saranno rese disponibili alle sedi previa verifica della permanenza dei requisiti.

Mobilità lunga per i lavoratori licenziati nel 1995

L’art. 6, commi 25 e 26, introduce la possibilità per i lavoratori collocati in mobilità nel corso del 1995 da aziende in possesso dei requisiti richiesti di accedere alle disposizioni sulla mobilità lunga di cui all’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991. Il beneficio è riconoscibile entro il limite di 5.000 unità complessive. Per questi lavoratori vengono inoltre "cristallizzati" i requisiti e le condizioni vigenti al 1° settembre 1992 per la pensione di anzianità.

Le imprese che intendono avvalersi della disciplina devono presentare apposita domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995. Il Ministero, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, emana il decreto di accoglimento entro il 15 ottobre 1995. La circolare precisa che restano comunque obbligatorie le procedure di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 per il collocamento in mobilità dei lavoratori interessati. Per l’applicazione concreta di tali disposizioni la circolare rinvia a successive precisazioni.

Punti principali

Ambito della circolare e rinvii a precedenti istruzioni

La circolare fornisce le sole istruzioni applicative relative alle modifiche introdotte dal D.L. 4 agosto 1995, n. 326, entrato in vigore il 5 agosto 1995 con effetti dal 14 agosto 1995. Per le disposizioni rimaste immutate rinvia a precedenti circolari INPS su proroghe dei trattamenti di disoccupazione, sussidi ai lavoratori non utilizzati in lavori socialmente utili, indennità di mobilità, erogazione del sussidio per i periodi di utilizzazione e modalità di domanda e pagamento per lavoratori GEPI e INSAR.

Incremento del sussidio per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili

L’art. 1, comma 3, innalza da 80 a 100 ore mensili il numero massimo di ore indennizzabili e da L. 7.500 a L. 8.000 l’importo orario del sussidio spettante ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili che non percepiscono trattamento straordinario di integrazione salariale, mobilità o disoccupazione speciale per l’edilizia. Il decreto precisa inoltre che per tale sussidio orario si applicano le disposizioni in materia di mobilità e indennità di mobilità, su cui la circolare si riserva ulteriori istruzioni dopo i chiarimenti ministeriali.

Estensione dei beneficiari e permanenza nelle liste di mobilità

L’art. 1, comma 5, reitera la disciplina già modificata in precedenza e amplia l’area dei destinatari del sussidio per i periodi di utilizzazione in lavori socialmente utili, con riferimento ai lavoratori che hanno cessato di fruire del trattamento di integrazione salariale tra il 1° dicembre 1994 e il 31 maggio 1995. Inoltre, i lavoratori interessati restano iscritti nelle liste di mobilità fino al 31 dicembre 1995.

Prosecuzione dei progetti in corso al 31 dicembre 1994

L’art. 1, comma 10, consente a chi era già impegnato in lavori socialmente utili al 31 dicembre 1994 di proseguire l’attività con diritto al sussidio anche oltre il 31 luglio 1995 e fino al completamento del progetto. In ogni caso, il sussidio non può essere riconosciuto per più di 12 mesi dalla data di cessazione del trattamento CIGS, di mobilità o di disoccupazione speciale per l’edilizia percepito al 31 dicembre 1994.

Disposizioni specifiche per i lavoratori GEPI e INSAR

L’art. 5, comma 4, stabilisce che ai lavoratori GEPI e INSAR destinatari della disciplina dell’art. 5 si applicano non solo le disposizioni del comma 5 dell’art. 1, ma anche quelle del comma 8 del medesimo articolo. Essi possono quindi percepire sia il sussidio per i periodi di utilizzazione in lavori socialmente utili sia quello per i periodi di non utilizzazione, fermo restando che tali sussidi non sono dovuti nei mesi in cui spetta l’indennità di mobilità o il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.

Impiego dei titolari di indennità di mobilità in attività socialmente utili

L’art. 1, comma 13, impone all’INPS di comunicare ai sindaci dei comuni di residenza i nominativi dei lavoratori titolari di indennità di mobilità fino al pensionamento di anzianità o vecchiaia, affinché possano essere impiegati direttamente in attività socialmente utili. La mancata accettazione dell’impiego comporta la decadenza dall’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. c), della legge n. 223/1991. Le SAP devono predisporre e trasmettere ai comuni gli elenchi dei lavoratori interessati, includendo anche i soggetti che percepiscono il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia fino al pensionamento, a partire da quelli che già superano i limiti ordinari di durata.

Mobilità lunga per lavoratori licenziati nel 1995

L’art. 6, commi 25 e 26, consente ai lavoratori collocati in mobilità nel corso del 1995 da aziende in possesso dei requisiti previsti di accedere alla mobilità lunga di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 7 della legge n. 223/1991, entro il limite massimo di 5.000 unità. Per tali lavoratori vengono "cristallizzati" i requisiti e le condizioni vigenti al 1° settembre 1992 per la pensione di anzianità. Le imprese interessate devono presentare domanda al Ministero del lavoro entro il 15 settembre 1995; il Ministero, verificati i requisiti, emana il decreto di accoglimento entro il 15 ottobre 1995, fermo restando il rispetto delle procedure di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 per il collocamento in mobilità.

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