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Sentenza

Sentenza del 16/04/2021 n. 1981 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Accoglimento reclamo - Annullamento atto impugnato - Costituzione in giudizio - Carenza di interesse ad agire - Inammissibilità ricorso - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, avendo l'Amministrazione già annullato l'atto impugnato attraverso l'accoglimento del reclamo amministrativo. Di conseguenza la controversia giudiziale si estingue senza esame del merito dell'impugnazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un atto tributario. Nel frattempo l'Amministrazione finanziaria ha accolto il reclamo amministrativo, annullando integralmente l'atto impugnato. Pertanto il contribuente ha perso l'interesse a proseguire nella fase giurisdizionale; la costituzione in giudizio riferita a un atto ormai privo di effetti è pertanto priva di interesse e il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

Norme richiamate

  • d.lgs. 346/1990, art. 27

    Riferimento alle norme sul reclamo amministrativo e alla possibilità per l'Amministrazione di riesaminare/annullare l'atto; la decisione amministrativa che annulla l'atto esaurisce l'interesse del contribuente a procedere giudizialmente.

  • d.lgs. 546/1992, art. 17-bis

    Norma processuale tributaria richiamata per delineare gli effetti della decisione amministrativa sul procedimento giurisdizionale e i presupposti di ammissibilità del ricorso.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato come parametro processuale utile a valutare la rilevanza e l'efficacia degli atti processuali rispetto all'oggetto della controversia, in relazione alla perdita dell'interesse.

  • art. 96 c.p.c.

    Norma sul comportamento processuale e sulle spese; utilizzata per considerare le conseguenze processuali della costituzione in giudizio priva di interesse (es. valutazioni sulle spese e/o sanzioni per comportamento processuale).

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione accoglie il reclamo amministrativo e annulla l'atto impugnato integralmente, il contribuente perde l'interesse ad agire giudizialmente: il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
  • Prima di instaurare o di proseguire un giudizio tributario verificare sempre l'esito di eventuali rimedi amministrativi: una decisione favorevole dell'Amministrazione può rendere inutile e inammissibile l'azione giudiziaria.
  • In presenza di annullamento parziale o di provvedimenti che non eliminano tutti gli effetti contestati, resta possibile l'interesse a procedere per le parti residuali; occorre quindi valutare attentamente l'effettiva portata dell'annullamento.
  • Se il giudice dichiara l'inammissibilità per carenza di interesse si estingue il giudizio senza esame del merito: le questioni sostanziali non vengono valutate in sede giurisdizionale.
  • La costituzione in giudizio dopo l'annullamento amministrativo può comportare conseguenze processuali (ad es. spese) se valutata come atto manifestamente privo di interesse; pertanto, se il reclamo ha successo è consigliabile ritirare tempestivamente il ricorso giudiziale.

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