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Ordinanza

Ordinanza n. 3016/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento Prot. Gest/-OMISSIS-/2025 emesso dal Prefetto della Provincia di Padova in data 27 ottobre 2025 e notificato all’interessato in pari data, con il quale veniva disposto l’allontanamento dal territorio italiano per motivi afferenti all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 30/2007, nonché di ogni altro atto inerente o presupposto. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 7 aprile 2026: del provvedimento Prot. Nr. -OMISSIS- emesso dal Prefetto della Provincia di Padova in data 2 febbraio 2026, mai notificato;

Giustizia amministrativa202515131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine prefettizio di allontanamento dal territorio italiano per motivi di ordine pubblico, successivamente confermato all’esito del riesame disposto in sede cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Padova del 27 ottobre 2025, adottato ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. 30/2007, con cui gli era stato ordinato di lasciare il territorio italiano entro dieci giorni, chiedendone l’annullamento e la sospensione. La misura cautelare iniziale era stata accolta per consentire all’Amministrazione un riesame che considerasse, ai sensi dell’art. 20, comma 5, d.lgs. 30/2007, la durata della permanenza in Italia, i vincoli familiari, la situazione economica e lavorativa e gli ulteriori elementi dedotti in giudizio. A seguito del riesame, il Prefetto ha adottato il 2 febbraio 2026 un nuovo provvedimento, confermativo dell’ordine di allontanamento. Il ricorrente lo ha impugnato con motivi aggiunti, contestando la rivalutazione amministrativa e, secondo quanto emerge dall’ordinanza, anche la proporzionalità della misura rispetto alla propria situazione personale e socio-lavorativa. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare in relazione al nuovo provvedimento, considerando il compendio di precedenti penali e di polizia posto a carico del ricorrente e la rilevanza non dirimente dei procedimenti archiviati o in corso di archiviazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, ritenendo insussistente, allo stato del sommario esame cautelare, un sufficiente fumus boni iuris. Il nuovo provvedimento prefettizio risultava adottato dopo una rinnovata istruttoria e una rivalutazione della situazione del ricorrente secondo i criteri indicati dalla precedente ordinanza cautelare. Il compendio significativo di precedenti penali e di polizia è stato ritenuto prima facie idoneo a sostenere il giudizio di persistente pericolosità e l’incompatibilità della permanenza in Italia con le superiori esigenze di ordine e sicurezza pubblica. La situazione personale e socio-lavorativa è stata considerata, ma non ritenuta sufficiente a escludere la proporzionalità dell’allontanamento; analogamente, i procedimenti penali archiviati o in corso di archiviazione non sono stati ritenuti dirimenti. Il giudizio cautelare riguarda la domanda proposta con i motivi aggiunti e non definisce nel merito l’impugnazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 1, d.lgs. 30/2007

    Costituisce la base normativa del provvedimento prefettizio di allontanamento dal territorio italiano per motivi afferenti all’ordine pubblico.

  • art. 20, comma 5, d.lgs. 30/2007

    Impone, nel bilanciamento funzionale alla decisione sull’allontanamento, la considerazione della durata della permanenza in Italia, dei vincoli familiari, della situazione economica e lavorativa e degli elementi rilevanti della situazione personale dell’interessato.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda di misure cautelari, respinta nel caso concreto per insufficienza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudizio sulla legittimità di un ordine di allontanamento per motivi di ordine pubblico resta prognostico e sommario e richiede la verifica della sussistenza di un sufficiente fumus boni iuris, senza anticipare la decisione definitiva sul merito.
  • Nel valutare la proporzionalità di un allontanamento per motivi di ordine pubblico, l’Amministrazione deve bilanciare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica con la durata della permanenza dell’interessato, i suoi vincoli familiari e la situazione economica e lavorativa, nonché con gli ulteriori elementi rilevanti della sua situazione personale.
  • Un compendio significativo di precedenti penali e di polizia può sostenere, in sede cautelare e prima facie, il giudizio di persistente pericolosità e l’incompatibilità della permanenza dello straniero con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, anche quando siano presenti elementi personali e socio-lavorativi favorevoli.
  • La definizione con archiviazione, o la pendenza di procedimenti penali in corso di archiviazione, non assume necessariamente valore dirimente nella valutazione amministrativa complessiva della pericolosità ai fini dell’allontanamento per ordine pubblico.

Come è indicizzato

MaterieEspulsione e allontanamentoOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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