Sentenza del 19/12/2016 n. 140 - Comm. Trib. Prov. Lodi
IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE - Costituzione del vincolo di destinazione - Trust - Imposizione in misura proporzionale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa costituzione del vincolo di destinazione mediante trust è soggetta alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Diversamente, la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità è soggetta esclusivamente all’imposta ipotecaria in misura fissa, con esenzione totale dall’imposta di bollo e dalla tassa ipotecaria. Il testo non riporta gli estremi della sentenza né l’esito formale del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale della costituzione di un vincolo di destinazione nell’ambito di un trust e, in particolare, l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale. Il principio riportato afferma che la costituzione del vincolo di destinazione è soggetta a imposizione in misura proporzionale. Il testo richiama inoltre la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, che deve essere assoggettata all’art. 10, comma 3, del d.lgs. 23/2011.
Norme richiamate
Art. 10, comma 3, d.lgs. 23/2011
La trascrizione della accettazione tacita di eredità va assoggettata ... solo e unicamente al pagamento dell'imposta ipotecaria in misura fissa, con totale esenzione da imposta di bollo e da tassa ipotecaria.
La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità comporta esclusivamente il pagamento dell’imposta ipotecaria in misura fissa; non sono dovute l’imposta di bollo né la tassa ipotecaria.
Massime di principio
- La costituzione di un vincolo di destinazione tramite trust può integrare un presupposto impositivo autonomo e comportare l’applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale.
- La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità ha un regime fiscale distinto da quello del trasferimento o della costituzione di diritti reali: in base all’art. 10, comma 3, del d.lgs. 23/2011, l’imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa.
- Nel valutare la tassazione di un atto collegato a un trust occorre distinguere tra costituzione del vincolo, effettivo trasferimento di beni e formalità pubblicitaria, perché ciascuna operazione può avere un diverso trattamento fiscale.
- Il testo fornito non contiene elementi sufficienti per individuare con certezza le parti processuali o stabilire il vincitore effettivo; pertanto l’indicazione del vincitore non è verificabile.
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