Sentenza del 26/04/2017 n. 10252 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento Irpef relativo al 1991, con cui gli era stato imputato, in proporzione alla partecipazione societaria, un maggior reddito derivante da utili extracontabili presuntivamente distribuiti da una società di capitali a ristretta base sociale. In Cassazione ha denunciato: l'omessa pronuncia sulla dedotta nullità dell'avviso per difetto di notifica; l'illegittimo richiamo a una sentenza resa in un separato giudizio contro la società, alla quale egli era rimasto estraneo; e l'insufficiente motivazione della sentenza regionale, che non indicava le prove e gli elementi posti a fondamento dell'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la C.T.R. aveva fondato la decisione su un generico riferimento a una sentenza relativa alla società, senza indicarne gli estremi, verificarne l'acquisizione rituale al processo, chiarire se fosse passata in giudicato o se fosse stata sottoposta al contraddittorio tra le parti, né illustrare gli elementi probatori utilizzati. È stata inoltre ravvisata l'omessa pronuncia sulla censura relativa alla notifica dell'avviso di accertamento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non vi è stata una decisione definitiva sul merito dell'accertamento.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto il motivo formalmente ricondotto a tale disposizione è stato considerato, nella sostanza, attinente a un errore processuale.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare la nullità della sentenza o del procedimento, compresa l'omessa pronuncia su una specifica domanda o censura devoluta al giudice.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riguarda il vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo; la Corte ha ritenuto insufficiente una motivazione che si limiti a richiamare genericamente un'altra sentenza senza indicare elementi, prove e ragionamento decisorio.
Artt. 115 e 116 c.p.c.
Impongono al giudice di valutare le prove ritualmente acquisite e di motivare il percorso logico seguito. Un documento o una decisione proveniente da un separato giudizio non può essere utilizzato in modo oscuro o non verificabile.
Principio della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale
Gli utili extracontabili accertati in una società con ristretta compagine possono essere presuntivamente attribuiti ai soci in proporzione alle partecipazioni, ma la presunzione deve essere sostenuta da un accertamento adeguatamente motivato e da elementi ritualmente acquisiti e conoscibili nel giudizio del socio.
Massime di principio
- Il richiamo a una sentenza o a un altro procedimento non è sufficiente: il giudice deve indicare gli estremi del provvedimento, chiarire come sia stato acquisito agli atti e consentire alle parti di discuterne il contenuto.
- Una sentenza pronunciata nel giudizio contro la società non può automaticamente vincolare il socio rimasto estraneo a quel processo, soprattutto se non viene verificata la sua efficacia, il passaggio in giudicato e il rispetto del contraddittorio.
- La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base sociale è ammissibile, ma non esonera il giudice dall'indicare concretamente le prove dell'utile societario e le ragioni dell'imputazione al socio.
- La mancata risposta a una censura specifica, come quella relativa alla notifica dell'avviso di accertamento, costituisce omessa pronuncia e può determinare la cassazione della sentenza.
- In presenza di motivazione carente o di errori processuali, la Cassazione può cassare la decisione e rinviare la causa al giudice di merito, senza stabilire definitivamente se l'accertamento tributario sia fondato.
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