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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35443/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari del 18/10/2021 che aveva confermato, in parte, il sequestro probatorio disposto nei confronti dell'indagato in relazione al reato di ricettazione (art. 648 c.p.). La difesa deduce violazione di legge e carenza di motivazione (artt. 125, 247, 253, 354 e 355 c.p.p.), sostenendo l'assenza di elementi sulla provenienza illecita dei beni sequestrati, l'assenza di denunce riguardanti gli oggetti rinvenuti, la riconducibilità di molte carte di credito/debito a familiari e l'esito negativo delle perquisizioni domiciliari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Il giudice di legittimità ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui sussisteva il "fumus commissi delicti" e la pertinenza probatoria degli oggetti sequestrati: l'ingiustificata disponibilità di un numero sproporzionato di carte di credito/debito, appunti relativi a spostamenti di denaro (con indicazione di circa un milione di euro) e fotografie sui cellulari raffiguranti ingenti somme di denaro costituiscono elementi idonei a giustificare il sequestro probatorio per acquisire ulteriori elementi di prova. La Corte ha inoltre osservato che, nel riesame del sequestro probatorio, non si richiede un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa ma la verifica dell'idoneità degli elementi a consentire ulteriori indagini. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La norma sul reato di ricettazione è la fattispecie penale contestata; la Corte ha ritenuto che, allo stato, vi fosse un'astratta configurabilità del reato sulla base degli elementi acquisiti (possessione di numerose carte, appunti e fotografie di denaro).

  • art. 493 ter cod. pen.

    Richiamata quale possibile reato presupposto della ricettazione: la Corte ha indicato che il quadro probatorio poteva far riferimento, astrattamente, anche a tale fattispecie come reato sottostante.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Utilizzata dalla difesa nella censura; la Corte ha applicato i principi processuali relativi al controllo del provvedimento cautelare in sede di riesame e adempimenti relativi, valutando la sufficienza della motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 247 cod. proc. pen.

    Richiamato nella deduzione difensiva: la Corte ha valutato l'operato del giudice del riesame in relazione ai limiti e alle finalità del sequestro probatorio, confermando la legittimità del mantenimento del sequestro per finalità istruttorie.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Rilevante alla luce delle norme sul sequestro probatorio; la Corte ha ritenuto che i presupposti per il sequestro, come la pertinenza e la necessità ai fini probatori, fossero sussistenti.

  • art. 354 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione difensiva: la Corte ha confermato che il riesame del sequestro deve verificare il fumus commissi delicti e le finalità probatorie senza effettuare un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa.

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Collegato alle garanzie procedurali nelle misure cautelari; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla necessità e pertinenza del sequestro.

Massime di principio

  • In sede di riesame del sequestro probatorio il giudice verifica il fumus commissi delicti e la funzione probatoria degli elementi, non pronunciando un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa.
  • La disponibilità ingiustificata e sproporzionata di carte di pagamento, unitamente ad appunti su spostamenti di denaro e fotografie di contanti, può costituire elemento idoneo a fondare il fumus di ricettazione e la pertinenza probatoria del materiale sequestrato.
  • L'assenza di denunce relative agli oggetti rinvenuti o l'esito negativo di alcune attività investigative non esclude automaticamente la legittimità del sequestro probatorio se vi sono altri elementi concreti che ne giustificano la finalità istruttoria.
  • Per contrastare efficacemente un provvedimento di sequestro probatorio la difesa deve fornire elementi concreti e plausibili che giustifichino la lecita provenienza o l'assenza di rilevanza penale dei beni/strumenti sequestrati.
  • Il sequestro probatorio può essere mantenuto se è necessario per acquisire prove ulteriori o certe non altrimenti reperibili senza sottrazione del bene alla disponibilità dell'indagato.

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