Sentenza n. 5707/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento dei provvedimenti Daspo del 16/3/23 e 17/3/23, tutti di egual durata e contenuto, notificati a far data dal 21/03/23, dal Questore di Napoli con i quali viene ordinato il divieto di accesso per 3 anni a tutti gli impianti sportivi siti sul territorio nazionale ed all'estero ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche disputate (anche) dal -OMISSIS- e dalla Nazionale Italiana, ma più in particolare, dove si svolgono tutti gli incontri dalla serie A alla terza categoria, comprendendovi anche i luoghi antistanti gli stadi, le stazioni ferroviarie, le metropolitane, gli scali aerei e portuali, i caselli autostradali, ed i luoghi comunque interessati alla sosta, al transito, al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni in concomitanza con le stesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che i ricorrenti avevano dichiarato di non avere più interesse alla decisione e che l’Amministrazione non si era opposta alla richiesta. Non è stata esaminata la legittimità dei DASPO né sono stati decisi i motivi di ricorso. Spese integralmente compensate, anche in considerazione della mancata opposizione dell’Amministrazione.
Atto impugnato: provvedimenti del Questore di Napoli del 16 e 17 marzo 2023, notificati dal 21 marzo 2023, recanti DASPO della durata di tre anni per manifestazioni calcistiche e divieti estesi agli impianti sportivi, alle aree antistanti e ai luoghi e mezzi di transito o trasporto connessi
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, per la parte di rispettivo interesse, i provvedimenti DASPO adottati dal Questore di Napoli il 16 e 17 marzo 2023, che vietavano per tre anni l’accesso agli impianti sportivi in Italia e all’estero in occasione di manifestazioni calcistiche, nonché a una vasta serie di luoghi e infrastrutture interessati dalla sosta, dal transito o dal trasporto dei partecipanti e degli spettatori. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Con memoria del 28 settembre 2026 i ricorrenti hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e chiesto l’improcedibilità.
Massime di principio
- La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, non contrastata dall’amministrazione resistente, giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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