L.R. Toscana 66/2013
Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche alla l.r. 29/2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 66/2013 modifica la l.r. 29/2004 disciplinando autorizzazione alla cremazione, affidamento dell’urna, dispersione delle ceneri, cremazione di resti mortali già sepolti o tumulati e piano regionale di coordinamento per crematori, cinerari comuni e strutture del commiato. Previsto il primo piano entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.
Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri da cremazione; piano regionale di coordinamento
Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri da cremazione
La legge regionale disciplina, per la Regione Toscana, alcune modifiche alla l.r. 29/2004 in materia di cremazione, affidamento dell’urna cineraria, dispersione delle ceneri e pianificazione regionale degli impianti crematori. Il testo coordina la disciplina regionale con la legge statale sulla cremazione e con il regolamento di polizia mortuaria.
Autorizzazione alla cremazione e affidamento dell’urna
L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune in cui è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà del defunto; in mancanza, può intervenire la volontà dei familiari individuati dalla normativa statale richiamata. Prima del rilascio è necessario acquisire il certificato necroscopico, redatto e sottoscritto dal medico necroscopo, senza bisogno di autenticazione.
Il provvedimento autorizzativo indica anche gli eventuali affidatari dell’urna cineraria. L’affidatario può essere qualunque persona, ente o associazione liberamente scelta dal defunto o dai familiari aventi titolo.
Il soggetto affidatario sottoscrive il documento previsto dal regolamento di polizia mortuaria, nel quale è indicato il luogo di destinazione dell’urna. Tale documento, conservato presso l’impianto di cremazione e presso il comune del decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
Trasporto delle ceneri e rinuncia all’affidamento
Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria.
Resta ferma la possibilità per il soggetto indicato dal defunto di rinunciare all’affidamento dell’urna. La rinuncia deve essere resa con dichiarazione all’ufficiale dello stato civile del comune che ha autorizzato la cremazione. In caso di rinuncia si applicano le disposizioni del d.p.r. 285/1990 richiamate dalla legge regionale.
Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal comune in cui è avvenuto il decesso, previa verifica da parte dell’ufficiale di stato civile dell’espressa volontà del defunto.
Se la dispersione avviene in un comune diverso da quello del decesso, oltre all’autorizzazione principale è necessario il nulla osta del comune nel quale la dispersione è effettuata.
Per la dispersione in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata l’urna contenente le ceneri da disperdere, se diverso dal comune del decesso.
Luoghi consentiti per la dispersione
La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi individuati dalla legge statale sulla cremazione. I comuni possono inoltre prevedere, nel rispetto della volontà del defunto, apposite aree naturali nei territori di propria pertinenza come luoghi di dispersione.
Cremazione di resti mortali già sepolti o tumulati
Per la cremazione dei resti mortali già sepolti o tumulati è prevista una semplificazione: essa può avvenire senza acquisire il certificato necroscopico normalmente richiesto per la cremazione.
Piano regionale di coordinamento per i crematori
Il piano regionale di coordinamento definisce le linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in forma associata, sulla base di popolazione residente, tasso di mortalità e dati statistici sulla scelta crematoria dei cittadini dei singoli territori comunali.
Il piano disciplina anche la creazione di cinerari comuni e delle strutture del commiato. I crematori devono essere realizzati all’interno di aree cimiteriali esistenti o di loro ampliamenti; non è consentito l’uso di crematori mobili.
Il piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, secondo la disciplina regionale sulla programmazione.
Primo piano regionale di coordinamento: termine
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge regionale n. 66/2013, la Giunta regionale deve presentare al Consiglio regionale il primo piano regionale di coordinamento per l’approvazione.
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